Trib. Roma, sentenza 09/12/2024, n. 990

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 09/12/2024, n. 990
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 990
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta IENZI Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7676/2024 introdotta da
(ROMA (RM), 08/07/1958), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
SILVA GIOVANNA FRANCESCA;

e
(ORTONA (CH), 23/10/1972), con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. SANSOTTA ANNA;

OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
In fatto e in diritto
e chiedevano al Tribunale di Parte_1 Controparte_1
dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio;
riferivano di avere contratto matrimonio in Roma in data 30.09.2017, che dall'unione era nato il figlio Per_1
(Roma, 08.07.2014), che in data 03.11.2022 il Tribunale di Roma aveva
[...]
omologato la separazione consensuale dei coniugi e che da allora non vi era stata alcuna riconciliazione.
Le parti chiedevano pertanto accogliersi le seguenti conclusioni congiunte: “1. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;

2. il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale nelle scelte educative e sanitarie, fermo restando che l'esercizio della quotidiana e ordinaria responsabilità sarà esercitata esclusivamente dal genitore che sarà tempo per tempo con il figlio;

3. il figlio vivrà con la madre, presso l'abitazione sita in Roma, Via Pantaleoni n. 23 ovvero in altra abitazione scelta dalla medesima, nella città di Roma;

4. il padre,


sino al di lui pensionamento, che avrà luogo a luglio 2025 per sopraggiunti limiti di età, avrà con sé il figlio, compatibilmente con le esigenze di quest'ultimo, salvo diverso accordo tra i genitori, secondo le seguenti modalità: ✓ tutti i pomeriggi infra settimanali, dall'uscita di scuola sino alle ore 21.00, quando verrà ricondotto presso l'abitazione materna;
✓ per un week end al mese dall'uscita da scuola del venerdì sera alle ore 17,00 della domenica;
✓ estate: 30 giorni, suddivisi in non più di dieci giorni consecutivi. Le date relative agli anzidetti periodi di vacanza verranno concordate tra i due genitori entro il 10 maggio di ogni anno;
✓ durante le vacanze natalizie: dal 23 al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternandosi con la madre di anno in anno;
✓ durante le vacanze pasquali: dal giovedì
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi