Trib. Cagliari, sentenza 12/03/2025, n. 428
TRIB Cagliari
Sentenza
12 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2697/2022 R.G.
Promossa da
PA IE, nato a [...] il [...] (c.f. [...]),
ivi residente, rappresentato e difeso, per procura speciale allegata al ricorso in opposizione, dall'avvocato Libero Pusceddu, presso il quale è
elettivamente domiciliato
Opponente
Contro
l'Agenzia delle Entrate Riscossione, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Marco Cogoni, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata alla memoria di costituzione
Opposta
E in contraddittorio con
la AS Nazionale di Previdenza e Assistenza RE, con sede in
Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Anna Guttuso, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata alla memoria di costituzione
Terza chiamata
pagina 1
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.9.2022 l'avvocato IE PA
(di seguito, per brevità, opponente) ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 025 2022 9003374826/000, avente ad oggetto “Contributi AS Naz. RE, IVA, Irpef, Irap, Add. Com. e
Reg.”, correlati interessi e relative sanzioni pecuniarie, per complessivi euro 83.755,03.
Nel ricorso vengono richiamate, in particolare, le seguenti cartelle sottese all'intimazione:
1. Cartella 02520110031533819000 17/08/2011 149,18
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA AGENZIA ENTRATE -
DIREZIONE PROV.LE DI CAGLIARI-UT CAGLIARI 2 –
canone radioaudizioni;
2. Cartella 02520120017967324000 08/08/2012 133,01
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA AGENZIA ENTRATE -
DIREZIONE PROV.LE DI CAGLIARI-UT CAGLIARI 2 –
canone radioaudizioni;
3. Cartella 02520120058274837000 30/03/2013 529,99 AS di previdenza e assistenza forense, sanzioni;
4. Cartella 02520140004565073000 26/07/2014 857,81 Prefettura
di Sondrio, violazione al codice della strada;
5. Cartella 02520140028738710000 18/02/2015 181,30 Comune di
Cagliari, contravvenzione al codice della strada;
6. Cartella 02520140038909367000 09/07/2015 1.319,99 Comune
di Roma Polizia Urbana, contravvenzione al codice della strada e
AS nazionale di previdenza forense sanzioni;
7. Cartella 02520150009852312000 24/09/2015 4.637,37
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA AGENZIA ENTRATE -
DIREZIONE PROV.LE DI CAGLIARI-UT CAGLIARI 2 -
IRPEF e IVA;
pagina 2
8. Cartella 02520150029342579000 30/05/2016 4.403,46
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA AGENZIA ENTRATE -
DIREZIONE PROV.LE DI CAGLIARI-UT CAGLIARI 2 –
IRPEF e IVA;
9. Cartella 02520160001859446000 31/10/2016 1.178,26 Prefettura
di Sondrio, contravvenzione al codice della strada;
10. Cartella 02520160024669114000 25/01/2017 24.796,79 AS
nazionale di previdenza e assistenza forense, contributi e sanzioni;
11. Cartella 02520170004857665000 05/04/2017 4.567,74
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA AGENZIA ENTRATE -
DIREZIONE PROV.LE DI CAGLIARI-UT CAGLIARI 2 –
IRPEF e IVA;
12. Cartella 02520170025305739000 18/01/2018 1.910,68 AS
nazionale di previdenza e assistenza forense, contributi e sanzioni;
13. Cartella 02520180012789740000 28/09/2018 327,45
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA AGENZIA ENTRATE -
DIREZIONE PROV.LE DI CAGLIARI-UT CAGLIARI 2 –
tassa di registro;
14. Cartella 02520190001408442000 17/01/2019 1.906,37 AS
nazionale di previdenza e assistenza forense, contributi e sanzioni.
Parte opponente ha inteso impugnare tanto la citata intimazione di pagamento quanto le predette cartelle, e, più in generale, tutti gli atti preliminari, propedeutici e conseguenti ad esse, in quanto illegittimi,
invalidi, illegali e/o nulli.
1.1. In primo luogo, ha affermato l'inesistenza, la nullità e/o l'inefficacia della notifica degli atti, in quanto non avvenuta nei modi di legge ai sensi degli articoli 20, comma 1-bis, e 21 del C.A.D., e la conseguente inefficacia dell'intimazione di pagamento e delle stesse
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cartelle poste a fondamento della medesima.
Parte opponente ha dedotto la nullità della notifica degli atti via PEC,
in quanto proveniente “da un indirizzo diverso da quello contenuto nei pubblici registri”, ed ha ulteriormente dedotto che il file pdf allegato, privo dell'estensione “p7m”, non poteva considerarsi un valido documento informatico, non essendone garantita la genuinità, non assicurando il valore di certezza e corrispondenza al documento originale non riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo e mancando della firma digitale.
Parte opponente ha quindi richiamato l'orientamento secondo il quale la notifica della cartella di pagamento e dell'avviso di addebito effettuata da un soggetto non munito del relativo potere comporta la giuridica inesistenza della notificazione, non suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 156 c.p.c..
1.2. Ha quindi affermato l'invalidità dell'intimazione di pagamento,
delle cartelle ad essa sottese e degli altri atti impugnati in quanto emessi in violazione degli artt. 7 della L. n. 212/2000 e 3 della L. n. 241/1990,
oltre che degli artt. 3, 24, 36, 53, 9, 103 e 111 della Costituzione, in quanto privi di motivazione, ovvero illogici e privi di un ragionamento logico-giuridico.
Ed infatti, l'Agenzia delle Entrate si era limita, genericamente e per
relationem, ad un rinvio al quadro probatorio acquisito, senza riferimento agli elementi di prova raccolti, a spiegazioni e senza alcuna disamina logico-giuridica da cui desumere il percorso argomentativo seguito per giungere alla conclusione esplicitata.
A ciò si aggiungeva il fatto che le cartelle ivi indicate erano state arbitrariamente duplicate nei titoli e negli importi.
Inoltre, l'intimazione di pagamento notificata senza l'allegazione dell'atto prodromico richiamato doveva ritenersi carente in punto di motivazione, con una evidente compressione del diritto di difesa del contribuente, il quale si confronta con un atto privo dei riferimenti
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necessari per la sua stessa validità.
Ed ancora, parte opponente ha dedotto la violazione degli artt. 7 L. n.
212/2000 e degli artt. da 3 a 7 della L. n. 241/1990, oltre che degli artt. 3,
24, 36, 53, 9, 103 e 111 della Costituzione, in quanto la cartella di pagamento non era stata preceduta da una richiesta di pagamento (c.d.
avviso bonario).
Al contribuente non era stato preventivamente notificato l'atto formale di irregolarità, ovvero non era stato notificato alcun avviso di accertamento propedeutico all'atto impugnato, e dalla cartella non si potevano desumere tutti i dati necessari alla propria difesa.
Non era stato comunicato l'avvio del procedimento di calcolo d'ufficio dell'importo dei contributi dovuti da parte della AS Nazione
di Previdenza ed Assistenza RE, ed era stata, inoltre, omessa l'indicazione del responsabile del procedimento.
1.3. Parte opponente ha inoltre affermato la nullità degli atti impositivi ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non recanti la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
Sul punto ha rilevato che se la sottoscrizione dell'atto non è quella del capo dell'ufficio titolare, ma di un funzionario, quale il direttore tributario, di nona qualifica funzionale, incombe all'Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l'esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell'ufficio.
Nel caso di specie, non era stato rinvenuto alcun documento che attestasse la delega da parte del titolare dell'ufficio e lo stesso titolare non risultava aver mai sostenuto il pubblico concorso per l'espletamento delle funzioni direttive.
Da ciò conseguiva la nullità assoluta degli atti impugnati.
1.4. Parte opponente ha inoltre rilevato che nell' impugnata intimazione esattoriale non era affatto chiaro e trasparente (e nemmeno era riportato) l'iter che aveva portato l'Amministrazione procedente al
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calcolo degli interessi sulla sorte capitale e nemmeno il tasso e/o l'aliquota applicati, rendendo in tal modo difficile, se non impossibile, al contribuente la ricostruzione del calcolo (e quindi della esattezza) degli stessi interessi.
L'intimazione di pagamento era nulla anche in relazione alle sanzioni,
stante la carenza di adeguata motivazione in ordine all'irrogazione delle medesime.
1.5. Infine, parte opponente ha affermato la nullità delle cartelle esattoriali impugnate, in quanto esse dovevano essere precedute da una comunicazione, emanata ai sensi dell'art. 167, commi 8-ter e 8-quater del
D. Lgs n. 917/1986, dove si prevede che l'Amministrazione finanziaria, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, nei confronti di un cittadino residente in un territorio extradoganale perché dichiarato zona franca, cittadino considerato anche come residente all'estero, (vedi in tal senso Direttiva
n. 69/75/CEE del 4 marzo 1969), deve notificare all'interessato apposito avviso, con il quale viene concesso al medesimo la possibilità di fornire nel termine di novanta giorni, le prove per la disapplicazione del comma
1 o del comma 8-bis del citato art. 167.
Ciò valeva anche per l'opponente, poiché residente in [...], unica
Regione insulare a Statuto Speciale facente della Repubblica Italiana
avente il diritto alla condizione di extradoganalità, in quanto dichiarata e attivata come Zona Franca dal D. Lgs. n.75/1898, di attuazione dell'art. 12 dello Statuto Sardo approvato con la Legge Costituzionale n. 3/1948.
2. L'Agenzia delle Entrate e Riscossione (di seguito AdeR), si è
costituita in giudizio per resistere all'avversa opposizione.
L'AdeR ha, in primo luogo, eccepito il difetto di giurisdizione del
Giudice Ordinario in relazione alle pretese di cui alle cartelle esattoriali aventi ad
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