Trib. Cagliari, sentenza 07/01/2025, n. 29
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3070 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021,
promossa da
'nata a [...] il [...], Codice Fiscale C.F. 1 Parte 1
residente in [...], elettivamente domiciliata in RO
nella Via Mazzini n. 51, presso lo Studio dell'Avv. Antonella Pittau, che la rappresenta e difende
giusta procura posta in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
C.F. 2 nato a [...] il CP 1 C.F.
,
14.08.1975 e residente a [...], elettivamente domiciliato in
Cagliari (CA), nella Via Sonnino 37, presso lo studio legale dell'avv. Ignazio Ballai, che lo
rappresenta e difende giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia l'ill.mo Tribunale:
Pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi per fatto addebitabile al Sig. CP 1
[...] per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
-
Disporre l'affidamento esclusivo alla Signora Parte 1 della figlia minore Persona 1
fermo restando il diritto di visita del padre nella modalità degli incontri protetti;
- porre a carico del marito un assegno mensile di euro 400,00 a titolo di concorso al mantenimento
della figlia minore e un assegno mensile di euro 200,00 per il mantenimento del coniuge, con
vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario 12,5%, iva e cpa nella misura di
legge."
Nell'interesse della parte resistente: "Voglia l'Ill.mo Tribunale:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi CP 1 e Parte 1 con rigetto
della domanda di addebito richiesta dalla controparte;
2) rigettare la richiesta formulata dalla ricorrente di affido esclusivo della figlia minore Per 1 e
disporre l'affido condiviso della minore a entrambi i genitori fino al compimento della maggiore
età, con domicilio presso la madre;
3) rigettare la richiesta di assegno di mantenimento in favore del coniuge;
4) stabilire in favore della figlia Per_1, il versamento mensile di una somma proporzionata al
reddito dallo stesso percepito quantificabile in € 200,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
5) disporre il diritto di visita del Sig. CP 1 nei confronti della figlia Per 1 fintanto che è
minorenne, secondo le modalità stabilite dal Giudice, rigettando la richiesta del diritto di visita da
parte del padre in modalità protetta formulata da controparte.
6) Con vittoria di spese e onorari.
MOTIVI
Parte 1 ha adito questo Tribunale chiedendo la Con ricorso depositato in data 3.05.2021, CP 1pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito al marito
l'affidamento esclusivo a sé della figlia minore, con regolamentazione del diritto di visita in
modalità protetta e la determinazione di un contributo per il mantenimento nella misura di euro
400,00 per la figlia e di euro 200,00 per sé.
A fondamento della domanda formulata, la ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto
matrimonio a San Gavino Monreale;
che dalla loro unione è nata Per 1 in data 10.10.2013;
di avere
un'altra figlia nata da precedente relazione;
che dopo un periodo di iniziale armonia, l'unione ha
subito una crisi, determinata dalla condotta violenta e denigratoria (proferendo frasi quali “non sei
bella, sei grassa, sei una puttana, sei una nullità, non hai mai lavorato, non hai mai fatto la moglie,
non hai cresciuto bene le bambine "serbata dal marito anche nei confronti delle figlie (calci e
umiliazioni di vario genere) che l'ha costretta ad allontanarsi dal domicilio coniugale;
che nel
maggio 2018 il resistente le ha sputato in faccia e spinta sul tavolo e in un'altra circostanza le ha
procurato un trauma cranico spingendola dalle scale;
di essere stata poi successivamente
allontanata dal domicilio coniugale dal resistente.
Per quanto concerne la propria condizione reddituale, parte ricorrente ha dedotto di essere priva di
occupazione e di redditi e di essere allo stato ospite della casa rifugio presso la Madonna del
Rosario ed è in carico presso il centro antiviolenza del Medio Campidano.
****
Con ricorso depositato in data 14.09.2021, CP 1 ha proposto domanda di separazione,
iscritto al n. RG 3208/2021, in seguito riunito al procedimento preventivamente instaurato.
Con memoria difensiva depositata in data 14.09.2021, CP 1 si è costituito, non
opponendosi alla pronuncia della separazione, ma domandando la determinazione di un assegno di
mantenimento per la figlia Per 1 in misura non superiore ad euro 200,00 e la regolamentazione dei
profili di affido e di visita.
Il resistente ha sostenuto che durante il matrimonio, dopo un iniziale periodo di armonia, la
convivenza è divenuta intollerabile a causa delle incompatibilità caratteriali e delle difficoltà
economiche dei coniugi;
di aver sempre svolto lavori saltuari e agricoli e di aver contribuito alle
esigenze della famiglia;
che la ricorrente percepisce il reddito di cittadinanza;
di essersi sempre
occupato della minore e che non gli viene concesso, se non in rare occasioni, di vederla.
*****
All'udienza presidenziale del 15.09.2021 parte ricorrente, personalmente comparsa ha dichiarato:
"la convivenza è divenuta impossibile per incompatibilità di carattere. Spesso litigavamo e inoltre
sono stata vittima di violenza. Voglio spiegare che nonostante i contrasti io mi facevo scivolare
tutto addosso. Lui maltrattava psicologicamente la figlia con noi convivente avuta da altra relazione
di 15 anni. Le faceva pesare il fatto di non essere sua figlia e la insultava dicendole che è deficiente
un'asina e simili. In due episodi lui mi ha messo le mani addosso e mi ha usato violenza. Ha usato
talvolta violenza anche nei confronti di mia figlia. Attualmente vivo presso un centro di
accoglienza in quanto mi sono rivolta ad un'associazione di aiuto alle donne. Con me vivono le
figlie, la prima e Per 1 nata dall'unione matrimoniale. Svolgo lavoretti di pulizia e simili per conto
di familiari e riesco a percepire somme modeste non superiori a 400,00 euro mensili. Sono aiutata
da genitori e parenti. Lui lavora in agricoltura a giornata e non so quanto guadagna. Quando
vivevamo insieme i soldi c'erano anche perché lui vendeva l'olio d'oliva. Al momento percepisco
il reddito di cittadinanza per euro 900,00 mensili che mi vengono erogate dal 2019."
Parte resistente ha, invece, affermato: “Le cause della separazione sono dovute al fatto che non
andiamo d'accordo, Lei fa ragionamenti tutti suoi e non adempie ai propri doveri. Non è vero che
ho usato violenza nei suoi confronti e della figlia non mia. La casa coniugale è di mia proprietà
esclusiva. Lavoro in campagna a giornata quale bracciante. Faccio la raccolta delle olive in un
oliveto di mia moglie e in uno mio che però non produce. È vero che vendo una certa quantità
d'olio ma devo coprire tutte le spese di produzione (mezzi, concimi, collaboratori frantoio). Riesco
a guadagnare circa euro 600,00 e mi arrangio anche vendendo ferro vecchio.
All'esito dell'udienza, il Presidente f.f., ha preliminarmente incaricato i Servizi Sociali del Comune
di RO al fine di fornire informazioni in ordine alla situazione di vita e abitativa delle parti, ai
rapporti della figlia minore delle parti con i genitori, agli stili educativi degli stessi e sulla loro
capacità genitoriali con verifica della possibilità della ripresa di incontri tra padre e figlia minore
Con ordinanza in data 2.03.2022, il Presidente f.f., in via provvisoria e urgente, ha affidato in via
esclusiva alla madre la figlia minore con collocazione presso il suo domicilio, ha determinato in
euro 250,00 il contributo a carico del resistente per il mantenimento