Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 151

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 151
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 151
Data del deposito : 4 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 9014/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
IN NA - [...]- nata ad [...] il [...],
Cod. Fisc.: [...], residente in 52100 – Arezzo (AR) Corso Italia n. 17, rappresentata, difesa dall'Avv. Niki Rappuoli (Cod. Fisc. [...], indirizzo pec: avvnikirappuoli@cnfpec.it ), presso lo Studio del quale, in Piazza Guido Monaco n. 11,
52100 – Arezzo (AR) C/O AVV. SILVIA DI ELEONORA, ha eletto domicilio.
QUERELANTE
CONTRO
POSTE ITALIANE SPA - 97103880585 - in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'avvocato OLIVERIO HENRY ALESSANDRO, dell'avvocatura interna dell'ente, elettivamente domiciliata, in Roma, Viale Europa 190 , giusta procura depositata del notaio Pierluigi Ambrosone individuata in atti
Convenuta
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (P.I. 13756881002), nella persona del legale rappresentante pro tempore, e per esso del Responsabile Contenzioso Toscana,
Dott. Marco Ranieri, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto del Notaio
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Andrea De Nicola - Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, con sede legale a Roma, nella Via Giuseppe Grezar n. 14, elettivamente domiciliata in Cagliari, al n.
29 del Viale Diaz, presso lo studio e la persona dell'Avv. Fabiana Gervasi (C.F.
[...]), che la rappresenta e difende, in virtù di procura speciale alle liti apposta su foglio separato, che si deposita telematicamente unitamente alla presente comparsa di costituzione e risposta, e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento via pec all'indirizzo fabiana.gervasi@pec.it e/o via fax al n.
070/6404701.
PM sede.
oggetto: querela di falso.
Conclusioni per parte attrice come in atti. “Voglia la giustizia adita, respinta ogni altra difesa, eccezione o istanza: A) Accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione della ricevuta di ritorno della raccomandata postala n. 69634729476 8;
B) Dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nulla e/o inesistente e/o annullabile la sottoscrizione della ricevuta di ritorno della raccomandata postale delle raccomandate postali n.
6963472947669634729476--88;
C) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Conclusioni per la parte convenuta Poste Italiane S.p.A.: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
Poste Italiane S.p.A. nel presente giudizio;
dichiarare l'inammissibilità della proposta querela di falso;
Nel merito, accertare e dichiarare la veridicità di quanto risultante nell' avviso di ricevimento dell'atto giudiziario consegnato a mezzo del servizio postale con conseguente rigetto della querela di falso proposta dalla sig.ra CI nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e di Poste Italiane S.p.A.;
con vittoria di spese e competenze.
Conclusioni per ADER: I – IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE, accertare e dichiarare, per le ragioni che precedono, il difetto di legittimazione passiva e/o a contraddire di Agenzia delle Entrate Riscossione in relazione alla querela di falso proposta dalla odierna attrice e, in ogni caso, che nulla può essere contestato all'ente della riscossione, assolvendolo da ogni avversa domanda e/o pretesa. II – IN VIA PRINCIPALE,
In forza delle argomentazioni giuridiche e di fatto che precedono, rigettare in quanto inammissibile, irrilevante e comunque infondata ed inaccoglibile la querela di falso proposta dalla Signora SA CI in relazione alla firma apposta dal ricevente sull'avviso di ricevimento della raccomandata A/R n. 69634729476-8, confermando la validità e regolarità della notifica della cartella di pagamento n. 0070200006720463000, ed assolvendo l'ente della riscossione da ogni avversa domanda e/o pretesa. III - IN OGNI
CASO con vittoria di spese ed onorari del giudizio, da distrarsi, ex art 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
pagina2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche
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