Trib. Pistoia, sentenza 02/01/2025, n. 3

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pistoia, sentenza 02/01/2025, n. 3
Giurisdizione : Trib. Pistoia
Numero : 3
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2759/2018 tra le parti:
CO LL (cf [...])
AN OL (cf [...]), entrambi con l'avv. DEBORA CALDINI (cf [...])
ATTORI
EL BO (cf [...])
RG CA MI IO (cf CLNSGC51M05Z1266C), entrambi con l'avv. MARIA LUISA VERECONDI (cf [...]) e
l'avv. ETTORI NESI (cf [...])
CONVENUTI
Fatto e diritto
I.1. RC AS e NA LI agiscono in giudizio nei confronti di
LU RA e RG LO MI CI chiedendo accertarsi l'illegittimità delle opere realizzate da quest'ultimi sulla particella 339 di proprietà degli stessi, sulla quale insiste servitù di passo alla pedona a favore dei sigg. RA
e CI, costituita con atto di divisione del 1991.
I convenuti realizzavano abusivamente uno sbancamento nel terreno, abbattendo di conseguenza un albero di gelso centenario, una decina di piante di ulivi, tagliando un corso di un fosso di regimazione naturale delle acque ed una canalizzazione di smaltimento di acque di scarico depurate da una fossa cd Imhoff, tutto ciò al fine di realizzare un passaggio più ampio e posto più a valle rispetto a quello contrattualmente previsto.
Gli attori promuovono procedimento di mediazione che, dopo lo svolgimento della consulenza tecnica, si conclude con esito negativo.


Parte attrice chiede quindi al Tribunale di:
In tesi di accertare e dichiarare illegittime le opere e le innovazioni realizzate da parte convenuta e conseguentemente dichiarare i sigg. CI RG e RA
LU, in solido tra loro, tenuti al ripristino dello stato dei luoghi nonché condannarli al rispetto delle modalità di esercizio della servitù de qua secondo il titolo convenzionale sottoscritto tra le parti, ed in particolare ordinare e condannare i medesimi, in solido tra loro, alla messa in sicurezza con urgenza della scolina di campo eliminata con lo sbancamento del pendio e necessaria per la raccolta delle acque piovane;
in via subordinata, accertare e dichiarare le modalità di esercizio, con il minor aggravio per il fondo servente, della servitù di passo alla pedona costituita con atto a rogito notaio Cappellini del 1.8.1991;
- Conseguentemente condannare parte convenuta alla rimessa in pristino, laddove possibile, dello stato dei luoghi dalla stessa arbitrariamente modificati determinando, per il resto, le modalità di esercizio e l'estensione del diritto di servitù oggetto di causa;

In ipotesi, nel caso non sia materialmente possibile la rimessa in pristino del terreno individuare le opere necessarie alla messa in sicurezza dell'area in cui è stata realizzata la servitù di passo e condannare i sigg. RA e CI in solido tra loro alla loro realizzazione e con spese da porsi a carico dei convenuti;
- Previo accertamento della funzione del pozzetto e della tubatura in esso presente e nel caso sia accertato il passaggio di detta tubatura nel terreno di proprietà di parte attrice integrante servitù di acquedotto o di condotta idrica, anche interrata, accertare e dichiararne l'illegittimità e, conseguentemente, condannare i sigg.

CI RG e RA LU alla rimozione della stessa e alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a loro carico e spese;
- Accertare l'effettiva consistenza dei confini tra le proprietà dei sig.ri AS-LI e RA-CI relativamente alle particelle 601/338 e 599/337 e, conseguentemente indicare le modalità ed i punti in cui debbano essere apposti i termini degli stessi, condannando, nel caso di perdurante occupazione del terreno di proprietà di parte attrice, i medesimi al rilascio in favore degli attori delle porzioni di terreni che risulteranno indebitamente occupate;
-condannare i sigg. RA RG e

CI LU, in solido tra loro, al risarcimento in favore degli esponenti di tutti
i danni patiti e subiti che si quantificano nell'ammontare di €. 136.077,85, come specificati in narrativa, o a quella maggior o minor somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
I.2. Si costituiscono in giudizio entrambe le parti convenute, a mezzo del medesimo difensore e con la stessa comparsa.
A dire dei convenuti i signori AS e LI non provvedevano mai a tener libero il passaggio su cui insiste la servitù, tale per cui gli stessi erano costretti
a percorrere un'altra strada per raggiungere i terreni di loro proprietà (part.
602) e più precisamente attraversavano perpendicolarmente la particella 337 di proprietà degli attori.
In seguito, all'acquisto da parte dei convenuti di ulteriori terreni, di cui alle particelle 340, 341 e 342, il bisogno di usufruire del passaggio diveniva necessario, cosicché i convenuti decidevano di ripulire la zona su cui insiste la servitù di passo alla pedona, senza realizzare nessun tipo di intervento di sbancamento.
I convenuti concludono, chiedendo:
nel merito in via principale, respingere integralmente tutte le domande avanzate dai signori RC AS e NA LI perché infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa;

Ancora nel merito, in via principale, accertare e dichiarare che il tracciato presente sulla particella 339 di proprietà degli attori, stante la reale conformazione dei luoghi, è l'unico atto a dare attuazione al diritto di servitù contrattualmente previsto a favore dei signori CI e RA;

sempre nel merito, in via subordinata e denegata, nel caso in cui si ritenesse fondata la domanda attrice volta a provare lo spostamento della servitù da parte dei convenuti e la realizzazione da parte di questi ultimi di innovazioni non legittime, accertare e dichiarare che il diritto di servitù contrattualmente previsto in contratto può essere esercitato concretamente solo nel luogo in cui attualmente il sentiero corre e che le innovazioni si sono limitate ad un lieve spostamento del tracciato verso il basso.
Nel merito in via denegatissima e subordinata, nel caso in cui si reputi accertata una condotta dei convenuti in qualche misura lesiva dei diritti degli attori quantificare il risarcimento del danno nella misura ritenuta di equità;

In via riconvenzionale, nel caso in cui si ritenesse che il sentiero oggetto dell'attuale passaggio non corrisponde a quello contrattualmente previsto, accertare e dichiarare la costituzione della servitù per usucapione ultraventennale del passaggio insistente nella particella 339 di proprietà degli attori così come risulta nella conformazione attuale;

Ancora in via riconvenzionale: accertata e dichiarata l'intervenuta costituzione delle servitù di passo per usucapione a favore dei fondi e/o immobili dei convenuti, accertare e dichiarare che il fondo e/o immobile di proprietà dei signori RC AS e NA LI, contraddistinto alla particella 337 foglio di mappa 149 CT Comune di Pistoia, è gravato da servitù di passo a piedi sia per il raggiungimento della particella 602 del foglio di mappa 149 CT Comune Pistoia di proprietà degli esponenti, sia per il raggiungimento del sentiero ad uso pubblico che corre lungo le particelle 602 del foglio di mappa 149 CT Comune
Pistoia di proprietà degli esponenti e 339 del foglio di mappa 149 CT Comune
Pistoia di proprietà degli attori e prosegue sino alla frazione di Forra al Pitta in favore degli immobili e dei fondi di proprietà dei signori RG LO MI
CI e LU RA sopra indicati, e/o di quelli in favore dei quali risulterà dall'istruttoria, salvo diversa identificazione;
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del giudizio
”.
I.3 Gli attori, con deposito di memoria scritta ex art. 183 co. 5 c.p.c., replicano alla convenzionale dei convenuti contestando l'esistenza di servitù di passaggio sulla particella 337 e di qualsiasi pubblico sentiero sulla particella 601, eccependo inoltre la non interclusione dei fondi 599 e 602 di proprietà dei convenuti e così precisando le proprie conclusioni:
rigettare le domande riconvenzionali svolte dai sigg. CI e RA in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa;
in ulteriore via riconvenzionale accogliere le seguenti conclusioni:

in via principale, accertare e dichiarare l'intervenuta cessazione dell'interclusione dei terreni di proprietà dei sigg. CI e RA e per l'effetto dichiarare l'estinzione della servitù di passo costituita con contratto di divisione del 1991 sulla part. 339 fg. 149 di proprietà dei sigg. AS e LI;

in subordine, accertare e dichiarare l'intervenuto aggravio della servitù di passo costituita con contratto di divisione del 1991 sulla part. 339 fg. 149 di proprietà dei sigg. AS e LI, e per l'effetto ordinare lo spostamento di detta servitù sul pubblico sentiero che si diparte dal confine sud della particella 337 e corre lungo il confine delle particelle 602 (di proprietà CI-RA) e 339 (di proprietà
AS - LI);

in entrambi i casi ordinando la rimessa in pristino dello stato dei luoghi della particella 339 fg. 149 (di proprietà AS-LI) ed in particolare la ricostituzione della scolina di campo che raccoglieva le acque piovane provenienti da monte, così come descritta ed individuata in atti;
accertare l'effettiva
consistenza dei confini tra le proprietà dei sig.ri AS-LI e RA-CI anche relativamente al confine posto tra le particelle 339 e 342 del Fg. 149 e, conseguentemente indicare le modalità ed i punti in cui debbano essere apposti i termini degli stessi;
conseguentemente, nel caso in cui a seguito della espletanda

CTU emerga che il pozzetto e tubature d'acqua collegate ivi presenti sul confine tra le particelle 339 e 342 del Fg. 149, risultino insistere nel terreno di proprietà dei sig. AS e LI, previa dichiarazione della loro abusività/illegittimità, ordinare alle parti convenute la loro rimozione e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa
I.4 Assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa viene istruita a mezzo prove testimoniali, interrogatorio formale dei convenuti e consulenza tecnica d'ufficio, volta a descrivere lo stato dei luoghi, ad individuare l'esatto confine tra le particelle 601/338, 599/337 e 339, 602/337 e 339, 339/338,
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