Trib. Napoli, sentenza 27/09/2024, n. 8237
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Testo completo
N. R.G.12449/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 12449/2023, avente ad oggetto: Comunione e condominio, impugnazione di delibera condominiale e vertente
TRA
NA AP, nata a [...] il [...](C.F. [...]), ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall''avv. Fabio Olivares, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli al viale Privato delle Fiorentine
a Chiaia, 11;
ATTRICE
E
CONDOMINIO DI VIA FONSECA 83/86in Napoli(C.F. 94010390634), in persona dell'Amministratore p.t. Avv. Gianluca Prisciandaro, rappresentato e difeso, dall'Avv. Gabriele Casaretti nel cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via
Torino, 6;
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice in epigrafe indicata, conveniva in giudizio il Condominio di Via Fonseca 83/86,onde sentir accogliere in suo danno le seguenti conclusioni:“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa sospensione dell'efficacia della delibera impugnata del 13/02/2023, reiectis contrariis, verificate proponibilità, procedibilità e proseguibilità della domanda, con regolarità e ritualità sia del tentativo obbligatorio di mediazione che della citazione e sue notifiche, per quanto da rilevarsi ex officio .EV (eventuali) eccezioni sottratte all'officium iudicis. Disattesa e reietta ogni (eventuale) contraria eccezione, deduzione, richiesta.
Riconosciuta la legitimatio ad causam dell'intimato, al titolo competente, nel caso di sua assenza dichiararne la contumacia ad ogni effetto. Nel merito, accertato e dichiarato che la delibera impugnata del 13/02/2023è stata illegittimamente adottata con un quorum insufficiente e inferiore rispetto a quello prescritto dalla legge (art.
1136, comma 2, c.c.), per i motivi tutti in atto specificamente indicati, annullarla ad ogni effetto, invalidandola con ogni conseguenza di legge. Condannare, in ogni caso, il Condominio via Fonseca 83/86 in Napoli in persona dell'Amm.re p.t. al pagamento delle spese e competenze di lite, comprese quelle del procedimento di mediazione, tenuto anche conto dell'ingiustificata mancata adesione, compreso C.S.G., C.P.A. ed
I.V.A. di legge, da attribuirsi all'Avv. Fabio Olivares che si dichiara anticipatario. In sentenza provvisoriamente esecutiva, limitatamente alle statuizioni di condanna. Con ogni altro provvedimento di ragione e legge”
L'attrice, premettendo di essere proprietaria di un appartamento sito alla via Fonseca
n.83, esponeva che, il giorno 13.2.2023,si teneva in seconda convocazione
l'assemblea dei condomini, la quale, si costituiva con la presenza di 26 condomini su
43, per un totale di millesimi 732,44, e che al punto n.3 dell'ordine del giorno
(“Discussione, determinazione e delibera dell'assemblea di nomina di nuovo amministratore. Discussione, determinazione e delibera dell'assemblea per la determinazione del compenso da versare all'amministratore mensilmente per lo svolgimento del suo mandato”),deliberava la nomina quale amministratore pro tempore dell'Avv. Gianluca Prisciandaro, con soli millesimi 469,02 e per condomini
17 su 26 presenti.
L'assemblea deliberava di rinviare ogni altra discussione di cui agli ulteriori punti dell'ordine del giorno, alla successiva adunanza da convocarsi a mezzo del nuovo amministratore.
L'odierna attrice, ritenendo viziata la delibera di cui sopra, in quanto contraria al disposto di cui all'art. 1136, comma 2, c.c. relativo al quorum necessario per procedere alla nomina dell'amministratore, impugnava il verbale di assemblea, sicché con istanza dell'1.3.2023, invitava il Condominio via Fonseca 83/86dinanzi all'Organismo di mediazione “Mediamo ADR”.
Il primo incontro, fissato per il giorno 23.3.2023, veniva rinviato su istanza della parte invitata al giorno 27.4.2023, al fine di consentire all'amministratore di convocare l'assemblea dei condomini per le dovute autorizzazioni di legge. Il giorno
26.4.2023, l'assemblea dei condomini, con il voto favore di numero 20 condomini presenti su 34 e per millesimi 520,63, deliberava, però,di ratificare la nomina ad amministratore dell'Avv. Gianluca Prisciandaro. All'incontro del 27.4.2023, perciò, stante la presenza della sola parte istante, la mediazione veniva chiusa con verbale negativo.
Lamenta parte attrice, che, successivamente, era venuta a conoscenza della circostanza che l'assemblea del 26.4.2023 si era tenuta nonostante il vizio di convocazione del condomino IR MM, non avendo egli ricevuto alcun invito, talché, l'assemblea aveva deliberato la ratifica e, quindi, la nomina del nuovo amministratore (così ratificando il deliberato del 13.2.2023 gravato dalla presente impugnazione) con un quorum solo apparentemente valido di millesimi 520,63,e ciò in quanto comprendente anche i millesimi 29,47del condomino IR MM, il quale era risultato presente a mezzo delega, con firma apocrifa, da altro condomino.
Rappresentava parte attrice che il condomino IR MM, aveva, impugnato il verbale assembleare 26.4.2023.
Riteneva, dunque, l'odierno istante che il verbale di assemblea del 13.2.2023 da lei impugnato, sarebbe stato solo apparentemente ratificato, in quanto l'annullamento del verbale di ratifica del 26.4.2023 ne avrebbe determinato l'inevitabile efficacia e definitività.
A supporto della propria domanda, dunque, l'odierna attrice eccepirebbe la illegittimità della delibera del13.2.2023, per essere stata adottata in violazione del disposto di cui all'art. 1136, c.c. il quale, in tema di nomina e revoca dell'amministratore, al comma secondo, prescrive la maggioranza di almeno
500,00millesimi, mentre, nel caso di specie,il nuovo amministratore sarebbe stato nominato con il quorum, insufficiente,di millesimi 469,02, sicché viene oggi chiesto
l'annullamento giudiziale della delibera in oggetto.
Si costituiva il Condominio di via Fonseca 83/86, il quale eccepiva preliminarmente la
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 12449/2023, avente ad oggetto: Comunione e condominio, impugnazione di delibera condominiale e vertente
TRA
NA AP, nata a [...] il [...](C.F. [...]), ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall''avv. Fabio Olivares, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli al viale Privato delle Fiorentine
a Chiaia, 11;
ATTRICE
E
CONDOMINIO DI VIA FONSECA 83/86in Napoli(C.F. 94010390634), in persona dell'Amministratore p.t. Avv. Gianluca Prisciandaro, rappresentato e difeso, dall'Avv. Gabriele Casaretti nel cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via
Torino, 6;
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice in epigrafe indicata, conveniva in giudizio il Condominio di Via Fonseca 83/86,onde sentir accogliere in suo danno le seguenti conclusioni:“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa sospensione dell'efficacia della delibera impugnata del 13/02/2023, reiectis contrariis, verificate proponibilità, procedibilità e proseguibilità della domanda, con regolarità e ritualità sia del tentativo obbligatorio di mediazione che della citazione e sue notifiche, per quanto da rilevarsi ex officio .EV (eventuali) eccezioni sottratte all'officium iudicis. Disattesa e reietta ogni (eventuale) contraria eccezione, deduzione, richiesta.
Riconosciuta la legitimatio ad causam dell'intimato, al titolo competente, nel caso di sua assenza dichiararne la contumacia ad ogni effetto. Nel merito, accertato e dichiarato che la delibera impugnata del 13/02/2023è stata illegittimamente adottata con un quorum insufficiente e inferiore rispetto a quello prescritto dalla legge (art.
1136, comma 2, c.c.), per i motivi tutti in atto specificamente indicati, annullarla ad ogni effetto, invalidandola con ogni conseguenza di legge. Condannare, in ogni caso, il Condominio via Fonseca 83/86 in Napoli in persona dell'Amm.re p.t. al pagamento delle spese e competenze di lite, comprese quelle del procedimento di mediazione, tenuto anche conto dell'ingiustificata mancata adesione, compreso C.S.G., C.P.A. ed
I.V.A. di legge, da attribuirsi all'Avv. Fabio Olivares che si dichiara anticipatario. In sentenza provvisoriamente esecutiva, limitatamente alle statuizioni di condanna. Con ogni altro provvedimento di ragione e legge”
L'attrice, premettendo di essere proprietaria di un appartamento sito alla via Fonseca
n.83, esponeva che, il giorno 13.2.2023,si teneva in seconda convocazione
l'assemblea dei condomini, la quale, si costituiva con la presenza di 26 condomini su
43, per un totale di millesimi 732,44, e che al punto n.3 dell'ordine del giorno
(“Discussione, determinazione e delibera dell'assemblea di nomina di nuovo amministratore. Discussione, determinazione e delibera dell'assemblea per la determinazione del compenso da versare all'amministratore mensilmente per lo svolgimento del suo mandato”),deliberava la nomina quale amministratore pro tempore dell'Avv. Gianluca Prisciandaro, con soli millesimi 469,02 e per condomini
17 su 26 presenti.
L'assemblea deliberava di rinviare ogni altra discussione di cui agli ulteriori punti dell'ordine del giorno, alla successiva adunanza da convocarsi a mezzo del nuovo amministratore.
L'odierna attrice, ritenendo viziata la delibera di cui sopra, in quanto contraria al disposto di cui all'art. 1136, comma 2, c.c. relativo al quorum necessario per procedere alla nomina dell'amministratore, impugnava il verbale di assemblea, sicché con istanza dell'1.3.2023, invitava il Condominio via Fonseca 83/86dinanzi all'Organismo di mediazione “Mediamo ADR”.
Il primo incontro, fissato per il giorno 23.3.2023, veniva rinviato su istanza della parte invitata al giorno 27.4.2023, al fine di consentire all'amministratore di convocare l'assemblea dei condomini per le dovute autorizzazioni di legge. Il giorno
26.4.2023, l'assemblea dei condomini, con il voto favore di numero 20 condomini presenti su 34 e per millesimi 520,63, deliberava, però,di ratificare la nomina ad amministratore dell'Avv. Gianluca Prisciandaro. All'incontro del 27.4.2023, perciò, stante la presenza della sola parte istante, la mediazione veniva chiusa con verbale negativo.
Lamenta parte attrice, che, successivamente, era venuta a conoscenza della circostanza che l'assemblea del 26.4.2023 si era tenuta nonostante il vizio di convocazione del condomino IR MM, non avendo egli ricevuto alcun invito, talché, l'assemblea aveva deliberato la ratifica e, quindi, la nomina del nuovo amministratore (così ratificando il deliberato del 13.2.2023 gravato dalla presente impugnazione) con un quorum solo apparentemente valido di millesimi 520,63,e ciò in quanto comprendente anche i millesimi 29,47del condomino IR MM, il quale era risultato presente a mezzo delega, con firma apocrifa, da altro condomino.
Rappresentava parte attrice che il condomino IR MM, aveva, impugnato il verbale assembleare 26.4.2023.
Riteneva, dunque, l'odierno istante che il verbale di assemblea del 13.2.2023 da lei impugnato, sarebbe stato solo apparentemente ratificato, in quanto l'annullamento del verbale di ratifica del 26.4.2023 ne avrebbe determinato l'inevitabile efficacia e definitività.
A supporto della propria domanda, dunque, l'odierna attrice eccepirebbe la illegittimità della delibera del13.2.2023, per essere stata adottata in violazione del disposto di cui all'art. 1136, c.c. il quale, in tema di nomina e revoca dell'amministratore, al comma secondo, prescrive la maggioranza di almeno
500,00millesimi, mentre, nel caso di specie,il nuovo amministratore sarebbe stato nominato con il quorum, insufficiente,di millesimi 469,02, sicché viene oggi chiesto
l'annullamento giudiziale della delibera in oggetto.
Si costituiva il Condominio di via Fonseca 83/86, il quale eccepiva preliminarmente la
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