Trib. Torino, sentenza 17/04/2024, n. 2321
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Testo completo
N. R.G. 22243/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei magistrati: dott.ssa NN Castellino – Presidente dott.ssa RI Vittoria Chiavazza - Giudice dott.ssa Simona Gambacorta – Giudice rel.
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22243/2022 promossa da:
IC TE (C.F. [...]) con il patrocinio dell'avv. Andrea De
Pasquale, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Torino, corso Vittorio Emanuele II
n. 108
ATTORE contro
TE UZ (C.F. [...]) e NN AR TE (C.F.
[...]) con il patrocinio dell'avv. Williams Zaina Pipitone, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Torino, corso Francia n. 266
CONVENUTE
Oggetto: successioni
CONCLUSIONI
Per parte attrice: In via preliminare
- Disporre la ricostruzione dell'attivo ereditario, previo accertamento del valore dei beni immobili siti in Grugliasco, via Francesco Baracca n. 62, al piano terra e primo piano, nonché
l'annesso box, percepiti in donazione dalla sig.ra NN RI CA, nonché di qualunque altro bene mobile o immobile percepito anche dalla coerede sig.ra SA EL, e per
pagina 1 di 14 l'effetto dichiarare l'avvenuta collazione (in natura o per valore) di detti beni ai fini della formazione delle porzioni ereditarie;
- ordinare la presentazione di rendiconto a carico delle convenute circa la gestione dei beni del defunto dal momento dell'apertura della successione, e, per quanto riguarda la sig.ra NN
RI CA, quale donataria degli immobili siti in Grugliasco, via Francesco Baracca n.
62, dal momento della donazione;
- accertare, altresì, l'ammontare complessivo delle somme percepite pro quota dalle coeredi sigg.re NN RI CA e sig.ra SA EL, e in particolare, dichiarare l'avvenuta collazione della somma pari a € 10.004,92, percepita dalla sig.ra CA e, nel caso di rilevata nullità delle donazioni ricevute (compresa quest'ultima), condannare la coerede destinataria alla restituzione di detti importi a favore della massa, con conseguente rideterminazione dell'asse ereditario.
In via principale:
- Procedere allo scioglimento della comunione ereditaria e quindi alla divisione tra i coeredi del patrimonio morendo dismesso dal sig. RO CA, secondo le quote designate dal testatore, e in subordine, tenendo comunque conto della quota di riserva dei legittimari, anche ex art 542 c.c.;
- ordinare la correlativa divisione in relazione alle singole quote e, in caso di ravvisata non divisibilità degli immobili, con previsione di conguagli in denaro, previa predisposizione del progetto di divisione ai sensi dell'art. 789 c.c., anche con riferimento a eventuali sopravvenienze e/o elementi patrimoniali ad oggi non conosciuti.
IN VIA ISTRUTTORIA: (…)
Per parte convenuta: IN VIA DI PRINCIPALITA'
Respingere le domande poiché infondate, sia in fatto che in diritto, non essendovi comunione ereditaria per assenza di relictum e, quindi, non potendo procedersi né a collazione, né a divisione.
IN VIA DI SUBORDINE
Qualora l'Ill.mo Tribunale ritenesse sussistenti i presupposti per procedersi a collazione, per esistenza di un relictum e di una comunione ereditaria, previa ricostruzione dell'attivo ereditario
A) per imputazione al de cuius del 20% delle somme giacenti su conto corrente alla data del
12 maggio 2020, e così per € 1.070,65 e del 46% delle somme accumulate nel periodo 12
pagina 2 di 14 maggio 2020 – 22 marzo 2022 pari per la quota ad € 3.307,32 erano di proprietà del de cuius
e così complessivamente per € 4.377,97 alla data del 22 marzo 2022.
B) Previa detrazione delle spese sostenute per il funerale, l'acquisto del loculo e della lapide, per complessivi € 9.672,00.
C) Per collazione dell'immobile sito in Grugliasco, Via Natale Palli n. 7 di proprietà del sig. CO
CA, oggetto di donazione indiretta, ovvero del corrispondente valore di 223.569,01 e
D) Per collazione del valore dell'immobile sito in Via Francesco Baracca n. 62 a Grugliasco, in proprietà della sig.ra NN RI CA la quale dichiara di volerne mantenere la proprietà ed ai sensi ai sensi dell'art. 747 c.c. dichiara di volerne imputare il valore alla propria porzione.
E) Previa determinazione di ogni ulteriore somma percepita dal sig. CO CA condannare lo stesso alla restituzione di detti importi alla massa con conseguente rideterminazione dell'attivo ereditario. Procedersi allo scioglimento e divisione del patrimonio dismesso dal compianto RO CA con attribuzione alla sig.ra NN RI CA della quota disponibile ed imputazione ex artt. 746 e 747 c.c. alla propria spettante quota del valore corrispondente all'immobile ricevuto in donazione che non intende conferire.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi di assistenza in giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Sintesi degli atti di causa
Con atto di citazione datato 10.11.2022 CO CA conveniva in giudizio la propria madre, SA EL, e la propria sorella, NN RI CA, esponendo:
- di essere figlio di RO CA, deceduto in data 10.4.2022, lasciando, quali eredi per successione ab intestato, la coniuge SA EL e i figli CO CA e NN RI
CA;
- il de cuius era titolare, assieme alla moglie, di un conto corrente presso la banca Unicredit, filiale di Grugliasco, su cui venivano accreditate le pensioni di entrambi e che alla data del
31.3.2022 presentava un saldo di € 2.403,72;
- in data 22.3.2022 risultava disposto dal suddetto conto un bonifico per € 10.004,92 in favore di NN RI CA con causale “spese per assistenza sanitaria per conto di CA
RO”;
questa operazione, a dire dell'attore, ove fosse stata posta in essere dal de cuius, avrebbe costituito una donazione, nulla per mancanza di forma solenne, mentre, ove fosse stata posta in essere dalla stessa NN RI CA, questa avrebbe dovuto esibire la
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documentazione giustificativa del rimborso ottenuto, configurandosi, diversamente, un'appropriazione indebita;
- in data 9.5.2014 il de cuius aveva donato alla figlia NN RI l'immobile di sua proprietà sito in Grugliasco, via Francesco Baracca n. 62;
in particolare oggetto di donazione furono la nuda proprietà per quanto concerne l'alloggio al piano terra e la piena proprietà con riguardo all'alloggio al piano primo;
- nell'asse ereditario risultava altresì compresa la quota di ¼ di terreni siti in Santena;
- era dunque necessario procedere alla divisione della comunione ereditaria, previa collazione
/ riduzione delle suddette donazioni.
Tutto ciò premesso, parte attrice chiedeva al Tribunale, previa ricostruzione dell'attivo ereditario, di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria con collazione delle donazioni e tenendo conto della quota di riserva dei legittimari ex art. 542 c.c.
Si costituivano in giudizio SA EL e NN RI CA, le quali deducevano che:
- il de cuius nel 2004 aveva acquistato all'attore la casa da questi ancora oggi abitata sita in
Grugliasco, via Natale Palli n. 7, provvedendo, altresì, al pagamento delle rate del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile, per un totale donato pari a € 194.569,01;
- il de cuius aveva altresì provveduto a saldare alcune cartelle esattoriali emesse nei confronti del figlio CO CA per il complessivo importo di € 29.000,00, con conseguente cancellazione delle formalità pregiudizievoli sull'immobile di via Palli;
- il de cuius aveva redatto testamento olografo in data 9.5.2014, in cui aveva dato atto delle donazioni effettuate al figlio;
- il conto corrente Unicredit cointestato tra RO CA e la moglie SA EL era stato alimentato per il 54% dalla EL e per il 46% dal de cuius;
sino al maggio 2020, dalla rate di pensione del compianto RO, accreditata su tale conto, veniva sottratta la rata del mutuo relativo all'immobile di via Palli n. 7 per € 376,00 mensili;
- per il funerale erano stati pagati € 6.226,00 ed altri € 3.446,00 erano serviti per l'acquisto del loculo e lapide;
- la domanda di collazione era da respingere per assenza di relictum e quindi di comunione ereditaria;
nel patrimonio relitto del de cuius, in particolare, non erano presenti i terreni in
Santena indicati nelle visure catastali non aggiornate prodotte dall'attore;
- in subordine, per il caso si fosse dovuto procedere a collazione, anche l'attore avrebbe dovuto conferire le donazioni effettuate in proprio favore, fra cui anche le somme ricevute dal padre in epoca antecedente al 2004 per l'acquisto di due officine.
pagina 4 di 14
Tutto ciò premesso, le convenute chiedevano al Tribunale di rigettare la domanda per assenza di comunione ereditaria e, in subordine, di procedere alla divisione tenendo conto delle donazioni ricevute dall'attore, da fare oggetto di collazione, delle spese funerarie e del minor apporto dato dal de cuius al conto corrente.
Assegnati alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. previgente, l'attore, nella prima memoria, formulava nuova domanda di rendiconto e, preso atto del testamento olografo prodotto dalla controparte, modificava le conclusioni chiedendo che la divisione avvenisse secondo le quote determinate dal testatore o, in subordine, tenendo comunque conto della quota di riserva dei legittimari ex art. 542 c.c.
Con ordinanza del 21.6.2023 il Giudice Istruttore rigettava le istanze istruttorie e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 9.1.2024, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva spedita in decisione.
2) Le domande proposte e delimitazione dell'oggetto del giudizio
L'attore ha innanzitutto proposto domanda di scioglimento della comunione ereditaria con collazione (che è appunto istituto della divisione).
Ritiene il Collegio che possa dirsi formulata altresì azione di riduzione e reintegrazione della quota legittima, poiché nelle conclusioni dell'atto di citazione l'attore scrive: “procedere allo scioglimento della comunione ereditaria…. tenendo conto della quota di riserva dei legittimari anche ex art. 542 c.c.”, così come a pag. 1 atto di citazione scrive: “E' quindi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei magistrati: dott.ssa NN Castellino – Presidente dott.ssa RI Vittoria Chiavazza - Giudice dott.ssa Simona Gambacorta – Giudice rel.
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22243/2022 promossa da:
IC TE (C.F. [...]) con il patrocinio dell'avv. Andrea De
Pasquale, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Torino, corso Vittorio Emanuele II
n. 108
ATTORE contro
TE UZ (C.F. [...]) e NN AR TE (C.F.
[...]) con il patrocinio dell'avv. Williams Zaina Pipitone, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Torino, corso Francia n. 266
CONVENUTE
Oggetto: successioni
CONCLUSIONI
Per parte attrice: In via preliminare
- Disporre la ricostruzione dell'attivo ereditario, previo accertamento del valore dei beni immobili siti in Grugliasco, via Francesco Baracca n. 62, al piano terra e primo piano, nonché
l'annesso box, percepiti in donazione dalla sig.ra NN RI CA, nonché di qualunque altro bene mobile o immobile percepito anche dalla coerede sig.ra SA EL, e per
pagina 1 di 14 l'effetto dichiarare l'avvenuta collazione (in natura o per valore) di detti beni ai fini della formazione delle porzioni ereditarie;
- ordinare la presentazione di rendiconto a carico delle convenute circa la gestione dei beni del defunto dal momento dell'apertura della successione, e, per quanto riguarda la sig.ra NN
RI CA, quale donataria degli immobili siti in Grugliasco, via Francesco Baracca n.
62, dal momento della donazione;
- accertare, altresì, l'ammontare complessivo delle somme percepite pro quota dalle coeredi sigg.re NN RI CA e sig.ra SA EL, e in particolare, dichiarare l'avvenuta collazione della somma pari a € 10.004,92, percepita dalla sig.ra CA e, nel caso di rilevata nullità delle donazioni ricevute (compresa quest'ultima), condannare la coerede destinataria alla restituzione di detti importi a favore della massa, con conseguente rideterminazione dell'asse ereditario.
In via principale:
- Procedere allo scioglimento della comunione ereditaria e quindi alla divisione tra i coeredi del patrimonio morendo dismesso dal sig. RO CA, secondo le quote designate dal testatore, e in subordine, tenendo comunque conto della quota di riserva dei legittimari, anche ex art 542 c.c.;
- ordinare la correlativa divisione in relazione alle singole quote e, in caso di ravvisata non divisibilità degli immobili, con previsione di conguagli in denaro, previa predisposizione del progetto di divisione ai sensi dell'art. 789 c.c., anche con riferimento a eventuali sopravvenienze e/o elementi patrimoniali ad oggi non conosciuti.
IN VIA ISTRUTTORIA: (…)
Per parte convenuta: IN VIA DI PRINCIPALITA'
Respingere le domande poiché infondate, sia in fatto che in diritto, non essendovi comunione ereditaria per assenza di relictum e, quindi, non potendo procedersi né a collazione, né a divisione.
IN VIA DI SUBORDINE
Qualora l'Ill.mo Tribunale ritenesse sussistenti i presupposti per procedersi a collazione, per esistenza di un relictum e di una comunione ereditaria, previa ricostruzione dell'attivo ereditario
A) per imputazione al de cuius del 20% delle somme giacenti su conto corrente alla data del
12 maggio 2020, e così per € 1.070,65 e del 46% delle somme accumulate nel periodo 12
pagina 2 di 14 maggio 2020 – 22 marzo 2022 pari per la quota ad € 3.307,32 erano di proprietà del de cuius
e così complessivamente per € 4.377,97 alla data del 22 marzo 2022.
B) Previa detrazione delle spese sostenute per il funerale, l'acquisto del loculo e della lapide, per complessivi € 9.672,00.
C) Per collazione dell'immobile sito in Grugliasco, Via Natale Palli n. 7 di proprietà del sig. CO
CA, oggetto di donazione indiretta, ovvero del corrispondente valore di 223.569,01 e
D) Per collazione del valore dell'immobile sito in Via Francesco Baracca n. 62 a Grugliasco, in proprietà della sig.ra NN RI CA la quale dichiara di volerne mantenere la proprietà ed ai sensi ai sensi dell'art. 747 c.c. dichiara di volerne imputare il valore alla propria porzione.
E) Previa determinazione di ogni ulteriore somma percepita dal sig. CO CA condannare lo stesso alla restituzione di detti importi alla massa con conseguente rideterminazione dell'attivo ereditario. Procedersi allo scioglimento e divisione del patrimonio dismesso dal compianto RO CA con attribuzione alla sig.ra NN RI CA della quota disponibile ed imputazione ex artt. 746 e 747 c.c. alla propria spettante quota del valore corrispondente all'immobile ricevuto in donazione che non intende conferire.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi di assistenza in giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Sintesi degli atti di causa
Con atto di citazione datato 10.11.2022 CO CA conveniva in giudizio la propria madre, SA EL, e la propria sorella, NN RI CA, esponendo:
- di essere figlio di RO CA, deceduto in data 10.4.2022, lasciando, quali eredi per successione ab intestato, la coniuge SA EL e i figli CO CA e NN RI
CA;
- il de cuius era titolare, assieme alla moglie, di un conto corrente presso la banca Unicredit, filiale di Grugliasco, su cui venivano accreditate le pensioni di entrambi e che alla data del
31.3.2022 presentava un saldo di € 2.403,72;
- in data 22.3.2022 risultava disposto dal suddetto conto un bonifico per € 10.004,92 in favore di NN RI CA con causale “spese per assistenza sanitaria per conto di CA
RO”;
questa operazione, a dire dell'attore, ove fosse stata posta in essere dal de cuius, avrebbe costituito una donazione, nulla per mancanza di forma solenne, mentre, ove fosse stata posta in essere dalla stessa NN RI CA, questa avrebbe dovuto esibire la
pagina 3 di 14
documentazione giustificativa del rimborso ottenuto, configurandosi, diversamente, un'appropriazione indebita;
- in data 9.5.2014 il de cuius aveva donato alla figlia NN RI l'immobile di sua proprietà sito in Grugliasco, via Francesco Baracca n. 62;
in particolare oggetto di donazione furono la nuda proprietà per quanto concerne l'alloggio al piano terra e la piena proprietà con riguardo all'alloggio al piano primo;
- nell'asse ereditario risultava altresì compresa la quota di ¼ di terreni siti in Santena;
- era dunque necessario procedere alla divisione della comunione ereditaria, previa collazione
/ riduzione delle suddette donazioni.
Tutto ciò premesso, parte attrice chiedeva al Tribunale, previa ricostruzione dell'attivo ereditario, di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria con collazione delle donazioni e tenendo conto della quota di riserva dei legittimari ex art. 542 c.c.
Si costituivano in giudizio SA EL e NN RI CA, le quali deducevano che:
- il de cuius nel 2004 aveva acquistato all'attore la casa da questi ancora oggi abitata sita in
Grugliasco, via Natale Palli n. 7, provvedendo, altresì, al pagamento delle rate del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile, per un totale donato pari a € 194.569,01;
- il de cuius aveva altresì provveduto a saldare alcune cartelle esattoriali emesse nei confronti del figlio CO CA per il complessivo importo di € 29.000,00, con conseguente cancellazione delle formalità pregiudizievoli sull'immobile di via Palli;
- il de cuius aveva redatto testamento olografo in data 9.5.2014, in cui aveva dato atto delle donazioni effettuate al figlio;
- il conto corrente Unicredit cointestato tra RO CA e la moglie SA EL era stato alimentato per il 54% dalla EL e per il 46% dal de cuius;
sino al maggio 2020, dalla rate di pensione del compianto RO, accreditata su tale conto, veniva sottratta la rata del mutuo relativo all'immobile di via Palli n. 7 per € 376,00 mensili;
- per il funerale erano stati pagati € 6.226,00 ed altri € 3.446,00 erano serviti per l'acquisto del loculo e lapide;
- la domanda di collazione era da respingere per assenza di relictum e quindi di comunione ereditaria;
nel patrimonio relitto del de cuius, in particolare, non erano presenti i terreni in
Santena indicati nelle visure catastali non aggiornate prodotte dall'attore;
- in subordine, per il caso si fosse dovuto procedere a collazione, anche l'attore avrebbe dovuto conferire le donazioni effettuate in proprio favore, fra cui anche le somme ricevute dal padre in epoca antecedente al 2004 per l'acquisto di due officine.
pagina 4 di 14
Tutto ciò premesso, le convenute chiedevano al Tribunale di rigettare la domanda per assenza di comunione ereditaria e, in subordine, di procedere alla divisione tenendo conto delle donazioni ricevute dall'attore, da fare oggetto di collazione, delle spese funerarie e del minor apporto dato dal de cuius al conto corrente.
Assegnati alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. previgente, l'attore, nella prima memoria, formulava nuova domanda di rendiconto e, preso atto del testamento olografo prodotto dalla controparte, modificava le conclusioni chiedendo che la divisione avvenisse secondo le quote determinate dal testatore o, in subordine, tenendo comunque conto della quota di riserva dei legittimari ex art. 542 c.c.
Con ordinanza del 21.6.2023 il Giudice Istruttore rigettava le istanze istruttorie e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 9.1.2024, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva spedita in decisione.
2) Le domande proposte e delimitazione dell'oggetto del giudizio
L'attore ha innanzitutto proposto domanda di scioglimento della comunione ereditaria con collazione (che è appunto istituto della divisione).
Ritiene il Collegio che possa dirsi formulata altresì azione di riduzione e reintegrazione della quota legittima, poiché nelle conclusioni dell'atto di citazione l'attore scrive: “procedere allo scioglimento della comunione ereditaria…. tenendo conto della quota di riserva dei legittimari anche ex art. 542 c.c.”, così come a pag. 1 atto di citazione scrive: “E' quindi
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