Trib. Monza, sentenza 04/07/2024, n. 1879
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Testo completo
N. R.G. 8845/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. C A Presidente Relatore dott. C B Giudice dott. C F G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8845/2023 promossa con ricorso depositato in data
05/08/2023 presso il Tribunale di Palermo e riassunto avanti questo Tribunale in data 6.12.2023 da:
(C.F. ), nata il 13/10/1974 a Palermo e residente in Nova CP_1 C.F._1
Milanese alla via Gramsci n. 15, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in C.F._1 calce al ricorso depositato in data 05/08/2023 presso il Tribunale di Palermo R.G. 10599/2022, dall'Avv. F R (C.F. ), del Foro di Lamezia Terme, la quale C.F._2 dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ex artt. 136 c.p.c. e 51, D.L. n. 112/2008 all'indirizzo di pec comunicato all'ordine, o al numero di fax 0968/979403, Email_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Lamezia Terme, Via Milite Ignoto
n. 37, come da mandato posto a margine del ricorso
- Ricorrente- contro
(C.F. ) nato il 21/03/1956, a Palermo, (C.F.: Controparte_2 C.F._3
), elettivamente domiciliato in Palermo, via Houel n. 5 presso lo Studio C.F._3 dell'Avv. Giulio Catalano (C.F.: ) che lo rappresenta e difende in virtù di procura C.F._4 in atti e indica quale numero di tel/fax 091/6332338 e quale indirizzo p.e.c. Email_2 comunicato al proprio ordine
-resistente-
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE RELATIVA A FIGLI NATURALI
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 per CP_1
1) che il figlio venga affidato ad entrambi i genitori e fissata la propria residenza Persona_1 anagrafica in Nova Milanese (MB) alla via Gramsci n. 15 dove continuerà a vivere con la madre;
2) che il padre possa visitare il figlio quando vorrà, presso la casa della madre nonché andare a ritirare il minor a scuola ed eventualmente tenerlo con sé, anche per la cena, compatibilmente con le esigenze del minore e certamente previo preavviso telefonico;
3) che possa inoltre tenerlo con sé a fine settimana alternati, dalle ore 18.30 del venerdì sino alle ore
21.30 della domenica;
4) che il padre possa tenere con sé il figlio durante le vacanze di Natale per sette giorni alternando il periodo dal 23 al 31 dicembre ed il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio, con cadenza annuale e per le vacanze di Pasqua per tre giorni, alternando il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì, con cadenza annuale;
che possa inoltre tenerlo con sé per tre settimane anche non consecutive, durante il periodo estivo, previo accordo per le date con la madre;
5) che il padre si impegni a provvedere al mantenimento del figlio versando mensilmente alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 350,00 e che tale somma venga rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT;
6) che il padre provveda inoltre al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio, sino alla concorrenza del 50% della spesa stabilita, nonché delle spese scolastiche nella misura del 50%;
7) che siano obbligati entrambi i genitori a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'inscrizione dei figli sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio. In ogni caso con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre Iva e Cap come per legge.
per Controparte_2
- Rigettare l'istanza di affidamento super-esclusivo o in subordine esclusivo di parte ricorrente;
- Disporre l'affidamento condiviso tra i genitori del minore ;
Persona_1
- Regolamentare gli incontri tra il signor ed il figlio , garantendo Controparte_2 Persona_1 l'effettivo diritto alla bigenitorialità del resistente, ed in particolare, un rapporto assiduo e non gravoso, in termini organizzativo-economici, per il resistente;
- Porre a carico del signo un assegno mensile di Euro 100,00 (cento/00) da Controparte_2 corrispondersi antro il giorno 5 del mese, a titolo di contributo al mantenimento del minore, nonché la compartecipazione in misura del 30% alle spese straordinarie da sostenersi per il
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