Trib. Catania, sentenza 29/03/2024, n. 1753

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 29/03/2024, n. 1753
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 1753
Data del deposito : 29 marzo 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa F A in seguito all'udienza del
12 marzo 2024 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6257 / 2020 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. G D S come da procura come Parte_1
in atti ;

-ricorrente-

contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv. ti F V E e M S come da procura in atti;

- resistente-
Avente ad oggetto: differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto

Con ricorso depositato in data 14/09/2020 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di avere prestato attività lavorativa dalla data del 01/08/2016 fino al mese di gennaio 2018 alle dipendenze della società resistente e, successivamente, della subentrata in data 01/06/2017 esponeva: che, Org_1
nelle buste paga relative ai mesi decorrenti da ottobre 2016 fino a ottobre 2017, è stato indicato il
1


versamento di “acconti” mai percepiti con conseguente immotivata decurtazione degli importi rispetto a quanto indicato in busta paga, come comprovato dagli estratti conto bancari del c/c sul quale il ricorrente ha ricevuto gli accrediti relativi alle somme effettivamente ricevute;
che il totale degli importi non corrisposti ammonta ad euro 6150,00;
che con atto di scissione del 30/04/ 2019 la società
aveva conferito il patrimonio aziendale nei confronti di : 1) Organizzazione_2 Controparte_1
2) 3) e in data 19/06/2016 è stata cancellata dal
[...] Organizzazione_3 Organizzazione_4
registro delle imprese;
che il pagamento delle somme era stato richiesto alle società beneficiarie in data 17/06/2020 senza ottenere riscontro;
che al punto n dell'atto di scissione era stato previsto che il dettaglio per debiti verso il personale dipendente assegnato alle società e Controparte_1 [...]
è quello indicato negli allegati 7a e 7b al progetto di scissione e che il debito nei Org_5
confronti del sig. non è stato assegnato ad alcuna delle beneficiarie dovendo trovare Pt_1 applicazione l'articolo 2506 bis comma 3 c.c. ai sensi del quale il quale espressamente prevede che
“degli elementi del passivo la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido nel primo caso le società beneficiarie e nel secondo caso la società scissa e la società beneficiaria”;di volere, pertanto, intraprendere il giudizio nei confronti della solidarmente Controparte_1
responsabile nei suoi confronti.
Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo: “ritenere e dichiarare che effettivamente da parte della in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Catania, contrada Torre Allegra snc, P.
I.V.A. , nonché da parte della non sono state versate al ricorrente le P.IVA_1 CP_2 Org_1 somme per cui è causa e che in busta paga vengono impropriamente indicate come “acconti” per un totale di euro 6.150,00;
-ritenere e dichiarare e per l'effetto condannare la predetta

[...]
quale beneficiaria della scissione della a versare al signor Controparte_2 Org_1 Parte_1 la somma di euro 6.150,00 oltre rivalutazioni ed interessi. Spese e compensi di lite”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio spiegando difese volte Controparte_1
al rigetto del ricorso e, in particolare, deducendo: che gli importi trattenuti a titolo di “acconto” erano stati corrisposti a mezzo bonifici bancari e/o ricariche su carta prepagata a lui intestata ed esattamente:
n. 5264309361570505 - IBAN IT03Q020083297400142937921, Organizzazione_6 come da ricevuta di rilascio consegnata dal Sig. all'odierna resistente;
che solo due acconti Pt_1 mensili sono stati versati in contanti e precisamente: € 300,00 in acconto alla mensilità di Febbraio
2017 ed € 300,00 in acconto alla mensilità di Agosto 2017. Per tali versamenti in acconto, tuttavia, sono state sottoscritte quietanze liberatorie dell'avvenuto pagamento direttamente dal Sig. ;
Pt_1
che era prassi aziendale concedere ai lavoratori che ne facessero richiesta, acconti sulla retribuzione;
che le buste paga del ricorrente risultavano tutte sottoscritte per quietanza e non erano mai state
2
contestate dallo stesso;
che stante la palese pretestuosità dell'azione il ricorrente andava condannato al risarcimento per lite temeraria di cui all'articolo 96 c.p.c.
Concludeva, pertanto chiedendo “ In via preliminare RIGETTARE in ogni sua parte perché infondato in fatto e in diritto, il ricorso proposto dal ricorrente. In ogni caso, condannare controparte ex articolo 96, 3 comma, c.p.c. al risarcimento del danno in favore dell'odierno opposto nella misura pari ad un 1/2 del valore complessivo della controversia o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Con note di trattazione scritta del 06/ 04/ parte ricorrente dichiarava di volere contestare le firme asseritamente apposte nelle ricevute per acconti datate 07.02.2017 e 26.07.17, nonché nelle buste paga di giugno ed ottobre 2017, disconoscendole espressamente in quanto da lui non apposte, precisando comunque come non fosse in contestazione l' importo finale ricevuto a mezzo delle buste paga, ma solo la detrazione degli acconti che in realtà non sono mai stati ricevuti.
Con note del 10/06/2022 la resistente formulata istanza di verificazione ai sensi dell'articolo 216 c.p.c contestando nel resto le deduzioni attoree.
Invitata dal giudice a chiarire l'oggetto del disconoscimento, parte ricorrente precisava: “ ha dedotto
l'avvenuto disconoscimento da parte del signor delle sottoscrizioni apposte nelle ricevute Pt_1
per acconti datate 07/02/2017 e 26/07/2017, nonché delle sottoscrizioni apposte in calce alle buste paga precisando a tal riguardo che il signor non contesta la ricezione delle buste, ma bensì Pt_1
la detrazione degli ivi indicati acconti che in effetti non ha mai ricevuto”.
La causa veniva istruita in via documentale.
Sostituita l'udienza del 12 marzo 2024 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
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