Trib. Frosinone, sentenza 07/11/2024, n. 1944
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Testo completo
NRG 2386/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 6 Novembre 2024, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 2386/2024 tra:
, Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Rosario Bongarzone e
Paolo Zinzi;
--ricorrente
E
[...]
Controparte_1
in persona
[...] del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso in giudizio a mezzo di propri funzionari, giusta Delega dell'Avvocatura Generale dello Stato;
-convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il , e ha Controparte_1 chiesto, “per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplica-zione della normativa nazionale e contrattuale eventualmente confliggente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente.
Per l'effetto condannare il al pagamento in favore di CP_1 parte ricorrente della somma di euro 1179,43 o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ed accertata incorso di causa a titolo di retribuzione professionale docente con interessi e rivaluta-zione come per legge”.
A fondamento della domanda parte ricorrente ha esposto di essere docente di scuola dell'infanzia attualmente e di essere in servizio presso l'Istituto Comprensivo “I.C. 1^ FROSINONE” in
Frosinone (FR) e di aver svolto servizio non di ruolo dal 28.9.2020 al 11.6.2021 con contratto a tempo determinato, svolgendo le stesse mansioni dei suoi colleghi (di ruolo e non di ruolo), in servizio presso le istituzioni scolastiche in cui ha lavorato.
Ciò premesso, parte ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto la corresponsione della “Retribuzione Professionale Docente”, che viene invece regolarmente corrisposta non solo al personale di ruolo, ma anche ai supplenti annuali, ha lamentato di aver subito un trattamento discriminatorio contrario a quanto disposto dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del
Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'.accordo quadro CES, UNICE, e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
Il , Controparte_1 [...]
, si è Controparte_1 costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Sul contraddittorio così instauratosi, la causa documentalmente istruita è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso dell'udienza del 6 Novembre 2024, svolta mediante lo scambio e
il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. e decisa con separata sentenza.