Trib. Benevento, sentenza 13/02/2024, n. 122

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Benevento, sentenza 13/02/2024, n. 122
Giurisdizione : Trib. Benevento
Numero : 122
Data del deposito : 13 febbraio 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 2452/2023R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA LLLB ER , elettivamente domiciliata in VIA CARSO,6 TELESE
TERME, presso lo studio dell'avv. BIONDI PASQUALE, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;

- parte ricorrente -
C O N T R O
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE elettivamente domiciliato presso Via Ciro il Grande 21 null 00144 Roma, rappresentato e difeso dall'avv. MORREALE AGNELLO GABRIELE giusta delega in atti;

FONDO PENSIONE NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
PER I LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO E
PER I LAVORATORI DEI SETTORI AFFINI – PRIAMO, contumace
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 9/02/2024 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
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Il ricorrente, come sinteticamente riportato dall'I.N.P.S. nella propria memoria, premesso di essere stato dipendente della società amts dichiarata fallita dal
Tribunale di Benevento, e di aver aderito al "PRIAMO– Fondo Pensione"
(Fondo pensione di previdenza complementare dei dirigenti industriali) per il conferimento del FR alla previdenza complementare, evidenzia di aver vanamente richiesto in sede amministrativa all'I.N.P.S. – Fondo di Garanzia il pagamento delle somme che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare a
PRIAMO), domanda respinta dall'Istituto perchè il suddetto credito non era stato ammesso al passivo fallimentare con il privilegio di legge e chiede in questa sede di accertare il proprio diritto di percepire la suddetta somma, oltre accessori di legge;
in via subordinata chiede la condanna dell'I.N.P.S. a versare il suddetto importo direttamente a PRIAMO per la allocazione dello stesso sulla posizione previdenziale del ricorrente.
Si è costituito l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso.
Il fondo pensione Priamo è rimasto contumace.
2.
Ciò premesso, come ricordato da Cass., 15.2.2019, n. 4626, "per un corretto inquadramento della controversia, giova premettere come la disciplina delle forme pensionistiche complementari sia stata organicamente riformata (rispetto alla previgente contenuta nel clig. 124/1993, in attuazione della delega prevista dalla I. 421/1992) nella prospettiva di una complessiva armonizzazione e razionalizzazione del settore, dal clig. 5 dicembre 2005, n. 252, sulla base della sorretta dell'obiettivo dichiarato di "incrementare l'entità dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari". Nel suo art. 1, esso afferma al primo comma la finalità di integrare, appunto in via complementare, i trattamenti erogati dal sistema obbligatorio pubblico, in modo da "assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale". In realtà, si tratta di una conferma della finalità già prevista dall'art. 3, lett. v) I. 421/1992, rimasta invariata nella
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formulazione e valorizzata dalla Corte costituzionale, che ha sottolineato come essa renda evidente la scelta legislativa di istituzione di un collegamento funzionale tra previdenza obbligatoria e complementare, collocando questa "nel sistema dell'" (, in adesione alla cd. teoria della "funzionalizzazione della previdenza complementare", già affermata da , sulla base della natura, oltre che della funzione, prettamente previdenziale dei fondi pensione). La caratteristica peculiare della previdenza complementare, ancorchè funzionalizzata, è rappresentata dall'autonomia, posto che "L'adesione alle forme pensionistiche complementari ... è libera e volontaria" (art. 1, secondo comma clig. 252/2005) e che "Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari", nella varia modulazione negoziale collettiva e regolamentare stabilita dall'art. 3, primo comma D.Lgs. cit., "stabiliscono le modalità di partecipazione, garantendo la libertà di adesione individuale" (art. 3, terzo comma D.Lgs. cit.).
In estrema sintesi ed esclusivamente ai fini qui d'interesse, la disciplina delle forme pensionistiche complementari ne stabilisce un finanziamento attuabile mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro
o del committente e attraverso il conferimento del T.f.r. maturando (art. 8, primo comma). Esse costituiscono risorse che i fondi di pensione gestiscono secondo le modalità previste dall'art. 6 e provvista per le prestazioni erogate a norma dell'art.
11. A temperamento della rigidità degli effetti conseguenti alla scelta di adesione al fondo previsti dall'art. 11 (che vincola la partecipazione individuale fino alla maturazione, a norma del secondo comma, dei requisiti per la riscossione delle prestazioni pensionistiche, salva la previsione statutaria o regolamentare del fondo della possibilità di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 14, primo comma;
con facoltà di ottenere anticipazioni della posizione individuale maturata, a norma del settimo comma dell'art. 11) e in funzione incentivante la partecipazione dei lavoratori, l'art. 14, sesto comma prevede la "portabilità" dell'intera posizione individuale, ossia la facoltà del suo trasferimento ad un'altra
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forma, così potendo essi scegliere le più convenienti opportunità di impiego nel risparmio previdenziale.
La questione più delicata, che interessa il caso di specie, è indubbiamente quella del conferimento del T.f.r., che comporta l'adesione alle forme pensionistiche complementari,
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