Trib. Potenza, sentenza 14/03/2025, n. 509
Sentenza
14 marzo 2025
Sentenza
14 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. 2306/2015 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2306/2015 R.G.A.C.,
TRA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA, in persona del Direttore Generale p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Mariangela Anna NOCERA, Dirigente Avvocato dell'Ufficio Legale dell'A.S.P., con domiciliazione in PO, alla Via Torraca, n. 2, nella sede legale dell'A.S.P.;
ATTRICE
E
IE AN UC;
CONVENUTO contumace
SC CC, rapp.to e difeso, giusta procura in calce della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Donatella ROMANIELLO e dall'Avv. Rosadele GIUGLIANO, con elezione di domicilio nello studio della seconda;
CONVENUTO avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Azienda Sanitaria Locale di PO (o A.S.P.), quale debitrice di IE
AN UC, in forza di decreto ingiuntivo n. 910/2014, emesso dal Tribunale di PO, per euro 13.624,70, oltre agli interessi ed alle spese, veniva assoggettata a due successivi pignoramenti presso terzi, da parte di SC CC, creditore del IE.
Si aprivano, così, le due procedure esecutive nn. 112/2015 e 113/2015.
1
N. 2306/2015 R.G.A.C.
L'Azienda rendeva la dichiarazione del terzo nella procedura n. 112/2015, ed il Giudice emetteva ordinanza di assegnazione della somma di euro 2.410,19, a totale soddisfazione del creditore.
Nella procedura n. 113/2015, l'Azienda emetteva, per errore, la medesima dichiarazione, ed il G.E. assegnava la somma ulteriore di euro 8.048,00.
In realtà, l'A.S.P. aveva già pagato al IE la somma di euro 10.624,70, accantonando quella di euro 3.000,00, oggetto della prima ordinanza di assegnazione.
Non rimaneva, pertanto, alcunché che potesse essere assegnato al SC nella procedura n. 113/2015.
L'A.S.P. chiedeva revocarsi l'ordinanza di assegnazione, emessa nella procedura n.
113/2015.
2. IE AN UC rimaneva contumace.
3. SC CC resisteva.
L'opposizione era tardiva, ed anche infondata, giacché l'A.S.P. aveva erogato al
IE la somma dopo che era stato notificato l'atto di pignoramento presso terzi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione non è intempestiva: l'ordinanza impugnata veniva notificata il 7 Luglio
2015 all'A.S.P., e questa consegnava l'atto di citazione, all'ufficiale giudiziario, il 24 successivo.
Il SC osserva che la notificazione era rivolta a lui personalmente, e non al procuratore costituito e domiciliatario: ma ciò può implicare nullità, non inesistenza della notificazione (Cass. civ., Sez. VI – Lav., ord. 7.2.2019, n. 3666): e, dunque, da un canto, senza effetti di tardività in virtù del principio della scissione degli effetti per il notificante ed il destinatario (che costituisce ormai jus receptum, e, ciononostante, sembra essere obliterato da tale parte), e, d'altro canto, sanata per l'avvenuto raggiungimento dello scopo.
2. L'opposizione è, comunque, inammissibile, perché l'errore (ove tale: e cfr. il successivo paragrafo di questa motivazione) poteva essere immediatamente riconosciuto dall'A.S.P. (non emergeva, insomma, successivamente), sicché essa avrebbe dovuto revocare or rettificare la dichiarazione prima dell'emanazione dell'ordinanza di assegnazione, e solo a tale condizione essa poteva, poi, impugnare l'ordinanza medesima (cfr. le due massime di Cass. civ., Sez. III;
sent. 26.2.2019, n. 5489: «In tema di espropriazione presso terzi, la dichiarazione di cui all'art. 547
c.p.c. (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n.
228 del 2012) può essere revocata o rettificata dal terzo pignorato soltanto ove sia inficiata