Trib. Lecce, sentenza 23/01/2025, n. 203

TRIB Lecce
Sentenza
23 gennaio 2025
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TRIB Lecce
Sentenza
23 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 23/01/2025, n. 203
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 203
Data del deposito : 23 gennaio 2025

Testo completo

N 6510/2022 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 23.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6510/2022 promossa da
FO NA, rappr e difesa dall' avv Cancelli Alessandra
opponente contro
MO NE, rappr e difeso dall' avv Leggio Adelaide e Corvaglia valerio
opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n 448/2022 del 5.5.2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.6.22 la parte opponente proponeva opposizione avverso il D.I. n.448/22 del Tribunale di Lecce con il quale, su richiesta della odierna parte opposta, le si ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € 9.128,80 oltre interessi legali e spese della fase monitoria (di cui euro 9057,48 lordi a titolo di TFR ed euro 71,32 a titolo di restituzione IRPEF) in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 21.9.2015 al 28.2.2021.
A sostegno dell'opposizione, incontestata la sussistenza del rapporto di lavoro così come indicato nel ricorso per ingiunzione del 27.4.2022, la datrice di lavoro eccepiva di aver versato alcuni acconti a titolo di TFR per un importo complessivo di euro 3910,00 producendo a tale fine copia dei bonifici relativi alle mensilità da gennaio 2020 a febbraio 2021 attestanti il pagamento di importi superiori a quelli indicati in busta paga.
Sulla scorta di tanto, chiedeva revocarsi il predetto D.I.
Con memoria depositata in cancelleria il 22.09.2023 si costituiva in giudizio la parte opposta eccependo preliminarmente la tardività dell' opposizione;
nel merito contestava le avverse eccezioni evidenziando, in
particolare, la mancanza di prova circa l'avvenuto pagamento. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
All'udienza del 23.1.2025 il Tribunale decideva con sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l' eccezione di inammissibilità dell' opposizione per violazione dell' art 641 c.p.c. avendo l' opponente documentato di aver depositato il ricorso in opposizione in data 15.6.2022, sia pure in un registro di cancelleria errato.
La Suprema Corte di Cassazione ha infatti ritenuto che “non si configura nessuna nullità, ma una mera irregolarità, tutte le volte in cui il deposito in via telematica di un atto viene eseguito utilizzando un registro diverso da quello degli affari contenzioni. Ciò in quanto non vi è una norma di legge che commini espressamente al riguardo una nullità
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