Trib. Pescara, sentenza 07/01/2025, n. 13

TRIB Pescara
Sentenza
7 gennaio 2025
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TRIB Pescara
Sentenza
7 gennaio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Ordinario di Pescara dal Giudice dott.ssa Patrizia Medica, riguarda una controversia tra l'INAIL e il Comune di Pescara in merito a un sinistro stradale. L'INAIL ha richiesto il riconoscimento della responsabilità del Comune per un incidente occorso a un lavoratore assicurato, chiedendo il rimborso di € 151.811,92 per le indennità erogate. Dall'altra parte, il Comune ha contestato la domanda, sostenendo che la responsabilità fosse esclusivamente dell'infortunato, richiedendo in subordine una riduzione del risarcimento per cooperazione colposa.

Il Giudice ha rigettato la domanda dell'INAIL, argomentando che il sinistro era da attribuire esclusivamente alla condotta di guida dell'infortunato, il quale non aveva rispettato i limiti di velocità e non aveva adottato le necessarie precauzioni per evitare le anomalie del manto stradale. La decisione si basa sull'applicazione dell'art. 2051 c.c., evidenziando che l'INAIL non ha dimostrato l'insidia, poiché l'anomalia era visibile e superabile con la normale diligenza. Pertanto, il Tribunale ha condannato l'INAIL a rifondere le spese legali sostenute dal Comune, liquidate in € 7.052,00.

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pescara, sentenza 07/01/2025, n. 13
Giurisdizione : Trib. Pescara
Numero : 13
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 3957/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3957/2022 promossa da:
INAIL (C.F. 01165400589), con il patrocinio dell'avv. DE MARZO MANUELA e dell'avv.
VETRONE PIERINA, elettivamente domiciliato in VIALE G. MARCONI 334 PESCARA, presso il difensore avv. DE MARZO MANUELA
PARTE ATTRICE contro
COMUNE DI PESCARA (P.I. 00124600685), con il patrocinio dell'avv. CAPOBIANCO
ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA VENEZIA 7 PESCARA, presso il difensore avv.
CAPOBIANCO ANTONIO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.10.2024 tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno concluso come segue:
l'INAIL ha chiesto che il Tribunale, accertata la responsabilità del COMUNE DI PESCARA, in relazione al sinistro dedotto in giudizio, condanni l'Ente a rifondere all'INAIL, sede di Pescara, la somma di € 151.811,92 ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, con gli interessi di legge dall'esborso all'effettivo saldo;
il COMUNE DI PESCARA ha chiesto il rigetto della domanda e, in subordine, accertata la cooperazione colposa prevalente del danneggiato, la riduzione del risarcimento richiesto ex art. 1227, primo comma cc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione depositato il 20.10.2022 e ritualmente notificato, l'INAIL ha chiesto che il
Tribunale, previo accertamento della responsabilità del COMUNE DI MONTESILVANO nella causazione del sinistro in itinere occorso al sig. RI OC, assicurato INAIL, condanni il convenuto pagina 1 di 4
a rimborsare all'Istituto le somme dal medesimo corrisposte al danneggiato, a titolo di indennizzo, pari ad € 151.811,92, salvo adeguamenti del valore capitale, oltre rivalutazione ed interessi come per legge.
A sostegno della domanda formulata ha dedotto che, in data 19.11.2022, il sig. RI OC, mentre si recava al lavoro a bordo del motociclo Kymco Xcting 500 tg CC63835, era caduto a causa di un'anomalia presente sulla sede stradale, consistente in una doppia crepa in senso trasversale ed in una piccola buca di forma triangolare con base di 13 cm, altezza di 15 cm e profondità di 3 cm, come accertato dalla Polizia Municipale di Pescara, intervenuta sul luogo
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