Trib. Cremona, sentenza 11/11/2024, n. 240

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cremona, sentenza 11/11/2024, n. 240
Giurisdizione : Trib. Cremona
Numero : 240
Data del deposito : 11 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 1315 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
G S Presidente
F M Giudice
B F Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso ex art. 451 bis.51 c.p.c. , iscritta a ruolo in data 31/07/2024,
[...]
(cf: ) nato a CASTROVILLARI (CS) il 14/07/1982 Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. G E, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;

e
(cf: ) nato a COSENZA (CS) il 09/09/1985 Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. V A S, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;

Con i seguenti figli:
• nata a Cosenza (CS) il 18.08.2014 Per_1
*
Con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e iscritto a ruolo il 31.07.2024, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente di accogliere le condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati da coppia non coniugata, come di seguito riportate: “

1.Disporre che la minore resti affidata in forma congiunta e condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 con collocamento della stessa presso la madre nell'immobile sito in (c.a.p.: 26100) Cremona (CR),


Via Massarotti n. 59. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più̀ importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa;

SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO ORDINARIO E SUL CONCORSO ALLE SPESE
STRAORDINARIE NELL'INTERESSE DELLA MINORE Per_1

2. Disporre che - per quanto riguarda il contributo al mantenimento della minore – il Per_1
padre S. corrisponda - entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario a Parte_1
favore della S.ra - la somma di €. 300/00, somma questa da rivalutarsi secondo Controparte_1
gli indici ISTAT;

3. Disporre che entrambi i genitori Sg.ri e contribuiranno in egual Parte_1 Controparte_1
misura (50% ciascuno) alle spese straordinarie in favore della figlia minore che – secondo il protocollo approvato in data 14.12.2015 dal Tribunale di Cremona con il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati e A.I.A.F. Lombardia Sezione Cremona, applicato in via preferenziale nelle procedure di separazione e divorzio, che integralmente si richiama - in ogni caso dovranno sempre essere documentate (anche per minimi importi) e così individuate:
SPESE RELATIVE ALLA SALUTE (dovranno essere comprovate da prescrizione del medico curante
e da indicazione del codice fiscale del figlio sullo scontrino)
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario nazionale, prescritti dal medico curante;
d) tickets sanitari;
e) terapie di cura psicologiche e psicoterapeutiche già in corso e/o prescritte dal medico curante;

• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture e/o professionisti privati;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche da Servizio sanitario nazionale;
d) farmaci particolari omeopatici;

SPESE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE
• spese scolastiche (da documentare) che non
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