Trib. Firenze, sentenza 04/12/2024, n. 3826
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Testo completo
N. R.G. 13141/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Quarta sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Caterina Condò, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato all'udienza del giorno 3 dicembre 2024, la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13141/2022 promossa da:
LI RA (c.f. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv.
CELLINI PARDO ed elettivamente domiciliata in Certaldo (Firenze), Via IV Novembre
24;
RICORRENTE contro
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA (p.iva 01310860505), rappresentata e difesa dalle Avv. FIASCHI CARLA e FRANCESCHI ELISA ed elettivamente domiciliata in Pisa, Via Roma 67;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza odierna, del 3.12.2024:
pagina 1 di 18
parte ricorrente, come da nota conclusiva depositata il 14.10.2024: “Piaccia a questo Ecc.mo
Tribunale, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso, e per l'effetto, accertare che la parte resistente abbia:
-illecitamente diffuso dati sensibilissimi sanitari e documentazione medica afferenti la ricorrente consegnandone copia a terzi non autorizzati e/o non vigilando sulla corretta tenuta dei dati e documenti stessi permettendo a terzi non autorizzati di entrarne illecitamente in possesso;
-omesso di consegnare alla ricorrente l'intera cartella clinica e in particolare non abbia consegnato i certificati del 6/06/2011e 14/09/2011 a firma della Dott.ssa Musetti;
condotte in violazione degli obblighi contrattuali discendenti dal contatto tra AOUP e con la ricorrente nonché della disciplina in materia di protezione dei dati personali di cui al GDPR e Codice della Privacy e della normativa di settore in materia sanitaria;
e, per l'effetto, riconoscere il diritto della IG.ra AN a vedere risarciti i danni patrimoniali e non cagionati da tale illegittima condotta dell'AOUP meglio descritti e quantificati in narrativa, e condannare
l'AOUP a rifondere alla ricorrente la somma complessiva euro 230.000,00;
Con vittoria dei compensi professionali e spese.”.
Parte convenuta, come da nota conclusiva depositata il 15.10.2024: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa per i motivi e le causali esposte in narrativa:
- nel merito, in via preliminare dichiarare prescritta la domanda di risarcimento del danno per illecito trattamento dei dati sanitari;
- nel merito, in via principale rigettare le domande tutte della parte ricorrente poiché infondate in fatto e diritto;
- in via subordinata, Voglia questo Ill.mo Giudice ridurre il risarcimento del danno a quanto strettamente dovuto e provato in corso di causa;
- in ogni caso con vittoria di compenso e spese del presente giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 18
Con ricorso “ex artt. 152 del Codice in Materia di Protezione Dati Personali;
15, 79 e 82 Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati GDPR;
1218 c.c., art. 10 d.lgs 150/2011 e d. lgs. 101/2018” , notificato anche al Garante per la protezione dei dati personali per le eventuali osservazioni, la ricorrente ha esposto di essere stata sposata con CO ND, e che da tale unione sono nati CE il 4.08.2006 e MA il 18.2.2011. Poco dopo la nascita del piccolo
MA, la ricorrente, in stato depressivo, si è allontanata dalla casa familiare sita in Brescia e si è rifugiata presso i genitori a Livorno. Una volta giunta a Livorno, su suggerimento dei familiari, è stata condotta presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana – reparto di psichiatria. La ricorrente ha effettuato numerosi accessi in day hospital nel periodo intercorrente tra il 23 maggio 2011 ed il 27 luglio 2011 ed è stata seguita dalla Dottoressa
Musetti e dal suo team (come risulta dalla cartella clinica, nella versione “che è sempre stata in possesso della ricorrente” -cfr pag. 1 del ricorso, rilasciata da ultimo dalla convenuta in data
25/09/2020 -cfr. ultima pagina del doc. 1). La Dottoressa Musetti ha diagnosticato alla ricorrente un disturbo bipolare, diagnosi che risultava erronea a seguito di numerosi riscontri successivi effettuati da professionisti esperti del settore, e che ha avuto effetti devastanti sulla sua storia personale. Stante il complesso rapporto avuto con CO ND in costanza di matrimonio, la ricorrente non ha mai consegnato la propria cartella clinica al medesimo;
ciononostante, egli è entrato in possesso della documentazione medica afferente la ricorrente, documentazione che ha prodotto in numerosi giudizi avviati nei confronti di quest'ultima, quali:
a. Giudizio Rotale Trib. Ecclesiastico Etrusco (Firenze) conclusosi con sentenza del
08.05.2015 (cfr. sentenza da cui emerge che la documentazione ha influenzato il giudizio, cfr. doc 2);
b. Giudizio Rotale Trib. Flaminio (Bologna) conclusosi con la sentenza del 30.01.2017 (cfr. sentenza da cui emerge che la documentazione ha influenzato il giudizio, cfr doc 3);
c. Giudizio Rotale Trib. Suprema Segnatura Apostolica (Roma) conclusosi con sentenza del
27.3.2017 (cfr. sentenza da cui emerge che i giudici si sono appiattiti sul provvedimento di primo grado, dunque la documentazione ha influenzato il giudizio, cfr. doc 4);
pagina 3 di 18
d. Corte d'Appello di Firenze, proc. n. 1708/17 R.G.;
e. Tribunale Livorno, proc. 4240/11 R.G.;
f. Tribunale Civile Brescia, proc. n. 3504/13 R.G.;
g. Tribunale Penale Brescia n. 16912/18, R.G.N.R.-n. 3422/19 R.G. (cfr. doc 5);
h. Tribunale Civile Brescia proc. 4057/18 R.G. (cfr doc 6);
i. Tribunale Brescia Penale proc. n. 11021/13 R.G.N.R.-n. 4128/18 R.G. (cfr doc 7);
la ricorrente ha chiesto più volte spiegazioni a CO ND su come fosse venuto in possesso della documentazione medica, e il medesimo ha affermato di aver ricevuto il materiale dalla ricorrente stessa e/o dalla di lei famiglia. Il quadro, tuttavia, è cambiato completamente in occasione della costituzione di parte civile di CO ND nel procedimento penale n. 11021/13 RGNR e n. 4182/18 RG DIB, Trib. Brescia, notificata alla ricorrente (imputata) in data 22/05/2019, in occasione della quale CO ND ha allegato all'atto di costituzione la cartella clinica della ricorrente, nella quale figuravano due certificati medici, a firma della Dott.ssa Laura Musetti, rispettivamente datati 6/06/2011 e
14/09/2011, non in possesso della ricorrente. Nel certificato del 14/09/2011 si legge che
“la paziente al momento presenta un sufficiente equilibrio psicoaffettivo. Non emergono controindicazioni alla gestione dei figli”. Dunque, sin da tale data, la Dott.ssa Musetti, il medico che aveva in cura la ricorrente, ha attestato che la stessa avrebbe potuto occuparsi dei figli senza intermediazioni di familiari e/o del servizio sociale. E se la ricorrente fosse stata in possesso del certificato in discorso, l'avrebbe sicuramente speso nei giudizi di cui è stata parte. Infatti, in assenza di tali atti, ella:
i. è stata obbligata a sottoporsi a numerosissimi controlli psichiatrici e psicologici e a continue verifiche dei servizi sociali per dimostrare la propria affidabilità genitoriale;
ii. è stata costretta ad accettare condizioni di separazione consensuale penalizzanti, quali il supporto familiare per gli incontri con i figli (cfr. proc. Trib.
Livornon.4240/2011 R.G. e proc. Trib. Brescia n.3504/13 R.G., doc. 16);
pagina 4 di 18 iii. è risultata soccombente;
iv. ha perso la possibilità di costruire con i figli un rapporto diretto, esclusivo e intimo, stante l'obbligo imposto dai tribunali che si sono occupati della vicenda di rapportarsi agli stessi alla presenza di terzi, familiari o assistenti sociali, obbligo motivato sul contenuto dei primi certificati rilasciati dalla Dott.ssa
Musetti (cfr. provvedimento emesso dal Tribunale di Brescia nel giudizio n.
4057/18 RG nel quale emerge che la ricorrente a oggi è ancora autorizzata a vedere i figli solo alla presenza degli assistenti sociali, cfr. doc 10).
Alla luce di quanto sopra, la ricorrente ha dedotto che la convenuta avesse illecitamente diffuso la sua documentazione sanitaria, avendone consegnato copia senza autorizzazione a
CO ND, senza custodirla e impedendo a terzi di entrarne illecitamente in possesso.
Inoltre, la convenuta, violando il diritto della ricorrente ad accedere a tutta la documentazione medica a sé afferente, aveva fornito alla medesima solamente una parte della propria cartella clinica. In occasione di contatti tra le parti del giudizio nel 2020 la convenuta ha consegnato la cartella carente dei certificati del 6/06/2011 e 14/09/2011 (cfr. doc. 1 ultima pagina, in cui è indicata la data in cui tale copia della cartella è stata estratta dagli archivi dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana nel 2020).
La ricorrente, quindi, ha allegato la violazione della disciplina sul trattamento dei dati da parte della convenuta, sia in quanto i dati attinenti la propria salute mentale erano stati diffusi a terzi senza il suo consenso, sia per non aver consegnato all'interessata la cartella clinica completa dei certificati del 06/06/2011 e 14/09/2011.
Per quanto riguarda le voci di danno, la ricorrente ha indicato:
a. il danno patrimoniale costituito dalle spese legali e per le varie perizie nonché le spese vive sostenute per difendersi in tutti i giudizi introdotti da CO ND, nonché per recarsi in visita dai figli collocati prevalentemente a Brescia. Questo danno è stato quantificato forfettariamente in Euro 30.000,00;
b. il danno non patrimoniale, sub specie di danno esistenziale, consistito nella perdita del rapporto con i figli. Il rapporto con i figli, difatti, si è sempre dovuto svolgere con visite in
pagina 5 di 18
modalità protetta, di durata di poche ore, alla presenza degli assistenti sociali in un ambiente terzo e asettico, nonché alla presenza di familiari. Questo danno è quantificato equitativamente in Euro 50.000,00;
c. il danno non
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Quarta sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Caterina Condò, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato all'udienza del giorno 3 dicembre 2024, la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13141/2022 promossa da:
LI RA (c.f. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv.
CELLINI PARDO ed elettivamente domiciliata in Certaldo (Firenze), Via IV Novembre
24;
RICORRENTE contro
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA (p.iva 01310860505), rappresentata e difesa dalle Avv. FIASCHI CARLA e FRANCESCHI ELISA ed elettivamente domiciliata in Pisa, Via Roma 67;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza odierna, del 3.12.2024:
pagina 1 di 18
parte ricorrente, come da nota conclusiva depositata il 14.10.2024: “Piaccia a questo Ecc.mo
Tribunale, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso, e per l'effetto, accertare che la parte resistente abbia:
-illecitamente diffuso dati sensibilissimi sanitari e documentazione medica afferenti la ricorrente consegnandone copia a terzi non autorizzati e/o non vigilando sulla corretta tenuta dei dati e documenti stessi permettendo a terzi non autorizzati di entrarne illecitamente in possesso;
-omesso di consegnare alla ricorrente l'intera cartella clinica e in particolare non abbia consegnato i certificati del 6/06/2011e 14/09/2011 a firma della Dott.ssa Musetti;
condotte in violazione degli obblighi contrattuali discendenti dal contatto tra AOUP e con la ricorrente nonché della disciplina in materia di protezione dei dati personali di cui al GDPR e Codice della Privacy e della normativa di settore in materia sanitaria;
e, per l'effetto, riconoscere il diritto della IG.ra AN a vedere risarciti i danni patrimoniali e non cagionati da tale illegittima condotta dell'AOUP meglio descritti e quantificati in narrativa, e condannare
l'AOUP a rifondere alla ricorrente la somma complessiva euro 230.000,00;
Con vittoria dei compensi professionali e spese.”.
Parte convenuta, come da nota conclusiva depositata il 15.10.2024: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa per i motivi e le causali esposte in narrativa:
- nel merito, in via preliminare dichiarare prescritta la domanda di risarcimento del danno per illecito trattamento dei dati sanitari;
- nel merito, in via principale rigettare le domande tutte della parte ricorrente poiché infondate in fatto e diritto;
- in via subordinata, Voglia questo Ill.mo Giudice ridurre il risarcimento del danno a quanto strettamente dovuto e provato in corso di causa;
- in ogni caso con vittoria di compenso e spese del presente giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 18
Con ricorso “ex artt. 152 del Codice in Materia di Protezione Dati Personali;
15, 79 e 82 Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati GDPR;
1218 c.c., art. 10 d.lgs 150/2011 e d. lgs. 101/2018” , notificato anche al Garante per la protezione dei dati personali per le eventuali osservazioni, la ricorrente ha esposto di essere stata sposata con CO ND, e che da tale unione sono nati CE il 4.08.2006 e MA il 18.2.2011. Poco dopo la nascita del piccolo
MA, la ricorrente, in stato depressivo, si è allontanata dalla casa familiare sita in Brescia e si è rifugiata presso i genitori a Livorno. Una volta giunta a Livorno, su suggerimento dei familiari, è stata condotta presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana – reparto di psichiatria. La ricorrente ha effettuato numerosi accessi in day hospital nel periodo intercorrente tra il 23 maggio 2011 ed il 27 luglio 2011 ed è stata seguita dalla Dottoressa
Musetti e dal suo team (come risulta dalla cartella clinica, nella versione “che è sempre stata in possesso della ricorrente” -cfr pag. 1 del ricorso, rilasciata da ultimo dalla convenuta in data
25/09/2020 -cfr. ultima pagina del doc. 1). La Dottoressa Musetti ha diagnosticato alla ricorrente un disturbo bipolare, diagnosi che risultava erronea a seguito di numerosi riscontri successivi effettuati da professionisti esperti del settore, e che ha avuto effetti devastanti sulla sua storia personale. Stante il complesso rapporto avuto con CO ND in costanza di matrimonio, la ricorrente non ha mai consegnato la propria cartella clinica al medesimo;
ciononostante, egli è entrato in possesso della documentazione medica afferente la ricorrente, documentazione che ha prodotto in numerosi giudizi avviati nei confronti di quest'ultima, quali:
a. Giudizio Rotale Trib. Ecclesiastico Etrusco (Firenze) conclusosi con sentenza del
08.05.2015 (cfr. sentenza da cui emerge che la documentazione ha influenzato il giudizio, cfr. doc 2);
b. Giudizio Rotale Trib. Flaminio (Bologna) conclusosi con la sentenza del 30.01.2017 (cfr. sentenza da cui emerge che la documentazione ha influenzato il giudizio, cfr doc 3);
c. Giudizio Rotale Trib. Suprema Segnatura Apostolica (Roma) conclusosi con sentenza del
27.3.2017 (cfr. sentenza da cui emerge che i giudici si sono appiattiti sul provvedimento di primo grado, dunque la documentazione ha influenzato il giudizio, cfr. doc 4);
pagina 3 di 18
d. Corte d'Appello di Firenze, proc. n. 1708/17 R.G.;
e. Tribunale Livorno, proc. 4240/11 R.G.;
f. Tribunale Civile Brescia, proc. n. 3504/13 R.G.;
g. Tribunale Penale Brescia n. 16912/18, R.G.N.R.-n. 3422/19 R.G. (cfr. doc 5);
h. Tribunale Civile Brescia proc. 4057/18 R.G. (cfr doc 6);
i. Tribunale Brescia Penale proc. n. 11021/13 R.G.N.R.-n. 4128/18 R.G. (cfr doc 7);
la ricorrente ha chiesto più volte spiegazioni a CO ND su come fosse venuto in possesso della documentazione medica, e il medesimo ha affermato di aver ricevuto il materiale dalla ricorrente stessa e/o dalla di lei famiglia. Il quadro, tuttavia, è cambiato completamente in occasione della costituzione di parte civile di CO ND nel procedimento penale n. 11021/13 RGNR e n. 4182/18 RG DIB, Trib. Brescia, notificata alla ricorrente (imputata) in data 22/05/2019, in occasione della quale CO ND ha allegato all'atto di costituzione la cartella clinica della ricorrente, nella quale figuravano due certificati medici, a firma della Dott.ssa Laura Musetti, rispettivamente datati 6/06/2011 e
14/09/2011, non in possesso della ricorrente. Nel certificato del 14/09/2011 si legge che
“la paziente al momento presenta un sufficiente equilibrio psicoaffettivo. Non emergono controindicazioni alla gestione dei figli”. Dunque, sin da tale data, la Dott.ssa Musetti, il medico che aveva in cura la ricorrente, ha attestato che la stessa avrebbe potuto occuparsi dei figli senza intermediazioni di familiari e/o del servizio sociale. E se la ricorrente fosse stata in possesso del certificato in discorso, l'avrebbe sicuramente speso nei giudizi di cui è stata parte. Infatti, in assenza di tali atti, ella:
i. è stata obbligata a sottoporsi a numerosissimi controlli psichiatrici e psicologici e a continue verifiche dei servizi sociali per dimostrare la propria affidabilità genitoriale;
ii. è stata costretta ad accettare condizioni di separazione consensuale penalizzanti, quali il supporto familiare per gli incontri con i figli (cfr. proc. Trib.
Livornon.4240/2011 R.G. e proc. Trib. Brescia n.3504/13 R.G., doc. 16);
pagina 4 di 18 iii. è risultata soccombente;
iv. ha perso la possibilità di costruire con i figli un rapporto diretto, esclusivo e intimo, stante l'obbligo imposto dai tribunali che si sono occupati della vicenda di rapportarsi agli stessi alla presenza di terzi, familiari o assistenti sociali, obbligo motivato sul contenuto dei primi certificati rilasciati dalla Dott.ssa
Musetti (cfr. provvedimento emesso dal Tribunale di Brescia nel giudizio n.
4057/18 RG nel quale emerge che la ricorrente a oggi è ancora autorizzata a vedere i figli solo alla presenza degli assistenti sociali, cfr. doc 10).
Alla luce di quanto sopra, la ricorrente ha dedotto che la convenuta avesse illecitamente diffuso la sua documentazione sanitaria, avendone consegnato copia senza autorizzazione a
CO ND, senza custodirla e impedendo a terzi di entrarne illecitamente in possesso.
Inoltre, la convenuta, violando il diritto della ricorrente ad accedere a tutta la documentazione medica a sé afferente, aveva fornito alla medesima solamente una parte della propria cartella clinica. In occasione di contatti tra le parti del giudizio nel 2020 la convenuta ha consegnato la cartella carente dei certificati del 6/06/2011 e 14/09/2011 (cfr. doc. 1 ultima pagina, in cui è indicata la data in cui tale copia della cartella è stata estratta dagli archivi dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana nel 2020).
La ricorrente, quindi, ha allegato la violazione della disciplina sul trattamento dei dati da parte della convenuta, sia in quanto i dati attinenti la propria salute mentale erano stati diffusi a terzi senza il suo consenso, sia per non aver consegnato all'interessata la cartella clinica completa dei certificati del 06/06/2011 e 14/09/2011.
Per quanto riguarda le voci di danno, la ricorrente ha indicato:
a. il danno patrimoniale costituito dalle spese legali e per le varie perizie nonché le spese vive sostenute per difendersi in tutti i giudizi introdotti da CO ND, nonché per recarsi in visita dai figli collocati prevalentemente a Brescia. Questo danno è stato quantificato forfettariamente in Euro 30.000,00;
b. il danno non patrimoniale, sub specie di danno esistenziale, consistito nella perdita del rapporto con i figli. Il rapporto con i figli, difatti, si è sempre dovuto svolgere con visite in
pagina 5 di 18
modalità protetta, di durata di poche ore, alla presenza degli assistenti sociali in un ambiente terzo e asettico, nonché alla presenza di familiari. Questo danno è quantificato equitativamente in Euro 50.000,00;
c. il danno non
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