Trib. Firenze, sentenza 26/03/2024, n. 290
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Testo completo
N. R.G. 1860/2023
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1860/2023 tra
AB GG RICORRENTE
e
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
RESISTENTE
Oggi 26 marzo 2024 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per AB GG l'avv. MIRCO LUCA Per INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE l'avv. GORGONI
MASSIMILIANO
È altresì presente il dott. Leonardo Cassi.
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed insistono nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1860/2023 promossa da:
AB GG (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. MIRCO LUCA, con elezione di domicilio in FIRENZE VIALE MAZZINI N. 13, presso il difensore avv. MIRCO LUCA PARTE RICORRENTE contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. GORGONI MASSIMILIANO, dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. FALSO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE, presso il difensore avv. GORGONI MASSIMILIANO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7.06.2023, IO OG ha esposto:
- che, a seguito della presentazione della domanda amministrativa, in data 20.05.2021, INPS gli riconosceva, in via definitiva, il diritto di ottenere la pensione anticipata c.d. quota 100;
- di avere stipulato, in data 22.11.2021, un contratto di lavoro intermittente, inconsapevole della impossibilità di cumulare il trattamento pensionistico c.d. quota 100 con redditi da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 14, comma 3, D.L. 4/2019;
- che, con provvedimento datato 22.03.2022, prot. 22PRM470020883, INPS gli comunicava il calcolo di riliquidazione della sua pensione, prospettando un indebito da ultimo quantificato in euro 25.981,98;
- di essersi dimesso dal rapporto di lavoro intermittente in data 28.04.2022 (con decorrenza dal
29.04.2022);
- che la pensione quota 100 gli veniva nuovamente liquidata con decorrenza dal gennaio 2023, a seguito della presentazione di una nuova domanda amministrativa;
2
- di avere introdotto un procedimento ex art. 700 c.p.c., domandando in via di urgenza all'intestato Tribunale di: “ordinare l'immediata sospensione del provvedimento di riliquidazione di “Pensione Quota 100”, datato 22 marzo 2022;
ordinare all'INPS di riprendere l'erogazione del trattamento pensionistico in favore del ricorrente;
adottare ogni altro provvedimento ritenuto di Giustizia, congruo e/o necessario alla tutela invocata”;
ricorso rigettato dal Tribunale, in data 23.09.2022, per difetto della sussistenza del requisito del periculum in mora;
- di avere reclamato, dinnanzi al Collegio, la predetta ordinanza di rigetto;
reclamo rigettato dal
Collegio con ordinanza del 18.01.2023, per difetto della sussistenza del requisito del fumus boni iuris;
- che, con raccomandata del 6.03.2023, INPS gli comunicava il recupero delle somme indebitamente percepite sulla sua pensione (per complessivi euro 25.981,98), attraverso una trattenuta pari al 20%, a partire dalla prima rata di maggio 2023.
Tanto premesso, il ricorrente ha dedotto la mancata preventiva notifica di un avviso di addebito avente ad oggetto l'indebito de quo, ai sensi del D.L. 78/2010, con conseguente illegittimità della trattenuta effettuata sul suo trattamento pensionistico, e l'insussistenza dell'indebito previdenziale, per insussistenza del dolo del pensionato, ai sensi dell'art. 52, comma 2, L. 88/1989, oggetto di interpretazione autentica ad opera dell'art. 13 L. 412/1991, stante la sua buona fede e l'insussistenza di alcuna condotta attiva da parte sua.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del procedimento attivato dall'Inps per la ripetizione dell'indebito previdenziale in quanto non preceduto dalla notifica dell'avviso di addebito; 3) Nel merito accertare e dichiarare
l'insussistenza e/o l'infondatezza di ogni pretesa creditoria e/o contributiva nei confronti del ricorrente da parte dell'INPS comunque connessa alla vicenda dedotta in giudizio con adozione di ogni provvedimento funzionale alla tutela invocata e ordinando all'Inps di provvedere alla restituzione di quanto trattenuto dal trattamento pensionistico del sig. OG alla data della emananda Sentenza. 4)
Con vittoria si spese, diritti e onorari di causa”.
Si è costituito in giudizio INPS, contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, in quanto infondato;
con vittoria di spese.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
3
Nel caso in esame, non è contestato che il ricorrente, durante il periodo di percezione della pensione
c.d. quota 100, abbia concluso un rapporto di lavoro intermittente (contratto stipulato il 22.11.2021, risolto per dimissioni il 29.04.2022), percependo redditi da lavoro subordinato nella misura di €
1.751,41 per il 2021 e
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1860/2023 tra
AB GG RICORRENTE
e
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
RESISTENTE
Oggi 26 marzo 2024 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per AB GG l'avv. MIRCO LUCA Per INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE l'avv. GORGONI
MASSIMILIANO
È altresì presente il dott. Leonardo Cassi.
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed insistono nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1860/2023 promossa da:
AB GG (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. MIRCO LUCA, con elezione di domicilio in FIRENZE VIALE MAZZINI N. 13, presso il difensore avv. MIRCO LUCA PARTE RICORRENTE contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. GORGONI MASSIMILIANO, dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. FALSO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE, presso il difensore avv. GORGONI MASSIMILIANO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7.06.2023, IO OG ha esposto:
- che, a seguito della presentazione della domanda amministrativa, in data 20.05.2021, INPS gli riconosceva, in via definitiva, il diritto di ottenere la pensione anticipata c.d. quota 100;
- di avere stipulato, in data 22.11.2021, un contratto di lavoro intermittente, inconsapevole della impossibilità di cumulare il trattamento pensionistico c.d. quota 100 con redditi da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 14, comma 3, D.L. 4/2019;
- che, con provvedimento datato 22.03.2022, prot. 22PRM470020883, INPS gli comunicava il calcolo di riliquidazione della sua pensione, prospettando un indebito da ultimo quantificato in euro 25.981,98;
- di essersi dimesso dal rapporto di lavoro intermittente in data 28.04.2022 (con decorrenza dal
29.04.2022);
- che la pensione quota 100 gli veniva nuovamente liquidata con decorrenza dal gennaio 2023, a seguito della presentazione di una nuova domanda amministrativa;
2
- di avere introdotto un procedimento ex art. 700 c.p.c., domandando in via di urgenza all'intestato Tribunale di: “ordinare l'immediata sospensione del provvedimento di riliquidazione di “Pensione Quota 100”, datato 22 marzo 2022;
ordinare all'INPS di riprendere l'erogazione del trattamento pensionistico in favore del ricorrente;
adottare ogni altro provvedimento ritenuto di Giustizia, congruo e/o necessario alla tutela invocata”;
ricorso rigettato dal Tribunale, in data 23.09.2022, per difetto della sussistenza del requisito del periculum in mora;
- di avere reclamato, dinnanzi al Collegio, la predetta ordinanza di rigetto;
reclamo rigettato dal
Collegio con ordinanza del 18.01.2023, per difetto della sussistenza del requisito del fumus boni iuris;
- che, con raccomandata del 6.03.2023, INPS gli comunicava il recupero delle somme indebitamente percepite sulla sua pensione (per complessivi euro 25.981,98), attraverso una trattenuta pari al 20%, a partire dalla prima rata di maggio 2023.
Tanto premesso, il ricorrente ha dedotto la mancata preventiva notifica di un avviso di addebito avente ad oggetto l'indebito de quo, ai sensi del D.L. 78/2010, con conseguente illegittimità della trattenuta effettuata sul suo trattamento pensionistico, e l'insussistenza dell'indebito previdenziale, per insussistenza del dolo del pensionato, ai sensi dell'art. 52, comma 2, L. 88/1989, oggetto di interpretazione autentica ad opera dell'art. 13 L. 412/1991, stante la sua buona fede e l'insussistenza di alcuna condotta attiva da parte sua.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del procedimento attivato dall'Inps per la ripetizione dell'indebito previdenziale in quanto non preceduto dalla notifica dell'avviso di addebito; 3) Nel merito accertare e dichiarare
l'insussistenza e/o l'infondatezza di ogni pretesa creditoria e/o contributiva nei confronti del ricorrente da parte dell'INPS comunque connessa alla vicenda dedotta in giudizio con adozione di ogni provvedimento funzionale alla tutela invocata e ordinando all'Inps di provvedere alla restituzione di quanto trattenuto dal trattamento pensionistico del sig. OG alla data della emananda Sentenza. 4)
Con vittoria si spese, diritti e onorari di causa”.
Si è costituito in giudizio INPS, contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, in quanto infondato;
con vittoria di spese.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
3
Nel caso in esame, non è contestato che il ricorrente, durante il periodo di percezione della pensione
c.d. quota 100, abbia concluso un rapporto di lavoro intermittente (contratto stipulato il 22.11.2021, risolto per dimissioni il 29.04.2022), percependo redditi da lavoro subordinato nella misura di €
1.751,41 per il 2021 e
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