Trib. Bari, sentenza 08/02/2024, n. 11
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Testo completo
R.G. 2874/2023 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- S U d S Presidente
- R N Componente
- E P Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2874/2023 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda di modifica delle condizioni di divorzio proposta da
( ), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1
Avv. M C S,
-parte attrice- contro
( ), rappresentata e difesa da Controparte_1 C.F._2
Avv. A I,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale deducendo che Parte_2 con sentenza n. 548/2011 del 14.02.2011 il Tribunale di Bari ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del suo matrimonio con alle condizioni da essi Controparte_1
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
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R.G. 2874/2023 V.G.
concordate, tra cui era previsto un assegno divorzile di €
526,83 mensili ed un contributo paterno di € 842,93 per il mantenimento delle due figlie (metà per ciascuna).
Ha dedotto che successiavamente la moglie ha avviato una stabile relazione more uxorio con un altro uomo ed ha incrementato il proprio patrimonio immobiliare oltre ad aver avviato un'attività commerciale.
Ha dedotto che la figlia (12.07.1994) è stata assunta Pt_3 con contratto a tempo indeterminato dopo aver conseguito la laurea in scienze infermieristiche.
Ha lamentato la contrazione dei propri redditi.
Ha concluso domandando: la revoca dell'assegno divorzile e del contributo al mantenimento della figlia ;
la Pt_3 ripetizione delle somme indebitamente riscosse dalla moglie.
Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il
01.06.2023).
I.2.- si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando le avverse prospettazioni.
Ha negato che la convivenza costituisca un fatto nuovo essendo già stato considerato all'epoca del divorzio.
Ha dichiarato che i propri incrementi patrimoniali sono
l'effetto di ricevute donazioni e che l'attività avviata costituisce un hobby e non una fonte di reddito.
Ha confermato che la figlia è stata assunta con Pt_3 contratto a tempo indeterminato.
Ha concluso domandando: il rigetto delle avverse richieste nulla osservando sulla