Trib. Catania, sentenza 22/05/2024, n. 2835

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 22/05/2024, n. 2835
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 2835
Data del deposito : 22 maggio 2024

Testo completo

N. R.G. 2258/2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 11/4/2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2258/2021, promossa da
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Pappalardo Giuseppe;

-ricorrente- contro
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, _1 C.F._2 dall'Avv. Sciacca Giuseppe;

- resistente -
e
, rappresentato e Controparte_2 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Velardi Francesco;

-litisconsorte necessario-
Oggetto: lavoro subordinato, differenze retributive;

Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione, da note autorizzate e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.4.2021 , premesso di aver lavorato Parte_1
alle dipendenze di dal 23.04.2015 al 20.12.2018 in qualità di badante della sig.ra _1
, madre della convenuta, ha adito l'intestato Tribunale per ottenere il pagamento Persona_1
1
delle differenze retributive per il lavoro prestato, nonché le indennità per ferie, permessi maturati e non goduti, scatto di anzianità, TFR ed indennità di mancato preavviso.
A fondamento delle proprie ragioni ha dedotto di essere stata assunta dalla convenuta
dopo un colloquio svoltosi presso l'ufficio in Piazza Borgo a CP_1 Parte_2
Catania;
che il dedotto rapporto di lavoro si era sempre svolto presso l'abitazione della sig.ra sita in Catania via Passo Gravina n. 70;
di aver osservato i seguenti orari lavorativi: Per_1
per il periodo dal 23.04.2015 al 30.09.2015, dal lunedì alla domenica dalle ore 20:00 alle ore
8:00, e a far data dal 01.10.2015 al 20.12.2018, a settimane alterne dal lunedì alla domenica dalle ore 14:00 alle 20:00 e dalle ore 20:00 alle 8:00, secondo i turni di lavoro organizzati dalla datrice di lavoro;
di aver percepito nel corso del rapporto i compensi meglio indicati in ricorso;
di non aver mai goduto di ferie e permessi;
che nessuna contribuzione era stata versata nel suo interesse da parte della datrice di lavoro;
di essere stata licenziata in tronco e senza preavviso in data 20.12.2018;
di non aver percepito il TFR maturato e l'indennità di mancato preavviso;
che per tutta la durata del rapporto di lavoro si è occupata di provvedere alle esigenze primarie della svolgendo mansioni sussumibili al livello C Super del CCNL Collaboratori Per_1 famigliari - Lavoro domestico con la qualifica di “Assistente a persone non autosufficienti non formato” e segnatamente: cura dell'igiene personale, vestizione, preparazione dei pasti, somministrazione delle medicine, pulizia della casa, assistenza diurna e notturna, nonché, durante le crisi dovute alle condizioni di salute della predetta assistita.
Sulla scorta di tale prospettazione in fatto ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che tra le parti è sorto un rapporto di lavoro subordinato senza soluzione di continuità dal 23.04.2015 al 20.12.2018;
condannare, per l'effetto, CP_1

, al pagamento delle differente retributive, ferie e permessi non goduti, 13a e 14a
[...] mensilità e TFR per le causali di cui in narrativa per € 36.342,25, ovvero di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare dall'istruttoria, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, da distrarsi in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Costituitasi in giudizio tempestivamente, la resistente ha contestato la fondatezza del ricorso e negato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, deducendo che i rapporti tra le parti si erano svolti a titolo di cortesia, che l'attività era stata sporadica e svolta solo compatibilmente con gli impegni della ricorrente e che nessuna incombenza era stata imposta nel corso dei pernottamenti a casa della madre della resistente, nonché che le sporadiche prestazioni lavorative rese e organizzate in autonomia dalla ricorrente erano state retribuite. Ha
2
quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “Rigettare il ricorso avanzato da
[...]
, perché infondato in fatto ed in diritto;
dichiarare la stessa decaduta dal diritto di provare Parte_1 con testimoni, perché ha omesso di indicarne i nomi;
dichiarare comunque inammissibile la prova

testimoniale perché ininfluente ed irrilevante ai fini del decidere, nel caso di ammissione anche
parziale della detta prova, ammettere la resistente a prova contraria, assegnando un termine per
la indicazione dei testimoni;
ritenere e dichiarare insanabile l'omissione del testo del CCNL invocato
”.
Con ordinanza del 28.7.2022 il giudice in precedenza titolare del procedimento ha ammesso
la prova orale richiesta dalla ricorrente, invitandola alla regolarizzazione dei nominativi dei testi
indicati mediante deposito di relativa lista nel termine del 30.9.2022, cui la parte ha ottemperato
con deposto del 20.9.2022 indicando i testi e . Testimone_1 Tes_2
La causa a mezzo di interrogatorio formale e prova per testi.
All'udienza del 25.5.2023 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' attesa l'espressa domanda di condanna al “versamento dei contributi previdenziali CP_2 ed assistenziali”. Con memoria depositata il 6.10.2023 si è costituito l' dichiarando di CP_2
essere disposto a ricevere, in caso di fondatezza delle pretese attoree, il pagamento dei contributi non prescritti.
Sostituita l'udienza di discussione del 11.4.2024 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione;
indi è stata definita con la presente sentenza.
2. Preliminarmente va confermata l'ordinanza del 3.11.2023 con la quale è stata rigettata la richiesta avanzata da parte ricorrente di cui alle note di trattazione scritta per l'udienza del
25.5.2023 e reiterata con quelle del
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