Trib. Bergamo, sentenza 22/01/2024, n. 45

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bergamo, sentenza 22/01/2024, n. 45
Giurisdizione : Trib. Bergamo
Numero : 45
Data del deposito : 22 gennaio 2024

Testo completo

N. R.G. 1098/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro E G, all'esito dell'udienza del
28.6.2023 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1098/2021 promossa da:
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
(C.F: , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. M T, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Augusto Anfossi n. 36
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore entrambe con il patrocinio dell'avv. T C, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via S. Barnaba n. 30
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_3 P.IVA_3
il patrocinio dell'avv. Alessandro Tonelli, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Milano, via B. Cellini n. 21
CONVENUTI
Oggetto: differenze retributive


Pagina 1 di 9 Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 20 luglio 2021, i ricorrenti indicati in epigrafe, unitamente al ricorrente hanno Parte_3 convenuto , in qualità di successive datrici di Controparte_4 Parte_4
lavoro, per ivi sentirle condannare, in solido ex art. 29 d.lgs. 276/2003 con , al Controparte_3
pagamento di somme a titolo di differenze retributive (maggior livello, per ore di lavoro ordinario, straordinario e festivo, elementi differiti, scatti di anzianità e aumenti ex c.c.n.l., indennità sostitutive di ferie, permessi e ex festività, lavoro notturno, indennità di malattia e infortunio, t.f.r.).
Ritualmente costituitesi in giudizio e Controparte_4 Parte_4 hanno contestato la fondatezza della domanda attorea e ne hanno chiesto il rigetto.
A sua volta ritualmente costituitasi, ha eccepito la decadenza ex art. Controparte_3
29, comma 2, d.lgs. 276/2003 e contestando nel merito la fondatezza della domanda, anche per prescrizione, proponendo domanda riconvenzionale nei confronti delle società cooperative per essere da esse manlevata delle somme di cui fosse condannata a pagare.
Nelle more del processo il ricorrente ha Parte_3 raggiunto una intesa conciliativa con le convenute, sicché è stata disposta la sua estromissione dal giudizio.
Istruita la causa per i due ricorrenti residui con l'ammissione della prova testimoniale e di consulenza tecnica d'ufficio contabile, disposta poi i fini della decisione la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., all'udienza di discussione il Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ad ha poi provveduto al deposito del provvedimento decisorio.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato solo in parte e deve pertanto essere accolto per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
Con riferimento alle molteplici differenze retributive rivendicate dai ricorrenti, si procederà di seguito partitamente alla loro disamina.


1. In relazione alla domanda di pagamento di differenze retributive per l'avvenuto svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento, deve rilevarsi che è pacifico tra le parti e risulta anche documentalmente che il ricorrente Parte_2
(d'ora in poi anche è stato inquadrato nel livello 5 del c.c.n.l. logistica e trasporti
[...] Pt_2
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e che il ricorrente (d'ora in poi anche ) è stato inquadrato nel Parte_1 Pt_1
livello 6J dal 15.5.2015, nel livello 6 dal 1.6.2018 e nel livello 5 dal 1.11.2019.
L'attività istruttoria svolta ha consentito di appurare che l'inquadramento del ricorrente Pt_2
è financo più favorevole rispetto alle mansioni eseguite dal medesimo, tenuto conto che egli - nella esecuzione della propria prestazione lavorativa - impiegava solo talvolta il carrello manuale e più spesso la c.d. bicicletta, ossia un attrezzo a tre ruote a conduzione manuale (cfr. dichiarazioni dei testi attorei e di cui al verbale di Parte_5 Testimone_1
udienza del 1.7.2022;
conformi anche le dichiarazioni rese dal teste di parte convenuta nel corso della medesima udienza del 1.7.2022);
secondo l'art. 6 del c.c.n.l. Testimone_2 logistica e trasporti appartengono al quinto livello “i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali”, in base a “procedure predeterminate” e, in particolare, i lavoratori che svolgono “attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva”, laddove il ricorrente risulta aver Pt_2
prevalentemente utilizzato mezzi manuali (la c.d. bicicletta), cosicché l'inquadramento nel quinto livello risulta migliorativo rispetto ai compiti concretamente attribuiti al lavoratore e, pertanto, congruo i fini della determinazione della retribuzione dovuta al lavoratore.
Per il ricorrente , invece, le risultanze istruttorie pongono in luce come egli abbia sempre Pt_1
svolto - sin dal 15.5.2015 - attività di movimentazione merci attraverso l'impiego del c.d. trasnpallet elettrico (cfr. escussioni testimoniali di cui al verbale di udienza del 1.7.2022) ed abbia dunque utilizzato quei mezzi elettrici il cui impiego costante giustifica l'inquadramento nel quinto livello sin dall'inizio del rapporto di lavoro.
In definitiva, con riferimento alla domanda tesa a conseguire un livello di inquadramento più favorevole, deve concludersi che il ricorrente - in relazione a tutto il Pt_1
periodo oggetto di indagine istruttoria (dal 15.5.2015 al 31.1.202) ha svolto mansioni riconducibili al quinto livello della declaratoria contrattuale contenuta nel c.c.n.l. logistica e trasporti;
per converso il ricorrente pur avendo svolto astrattamente riconducibili ad un Pt_2
livello inferiore rispetto a quello di inquadramento, ha diritto a veder determinate le proprie competenze retributive sulla base del quinto livello del c.c.n.l. di riferimento poiché così attribuitogli direttamente dalle datrici di lavoro per tutto il periodo oggetto di domanda (dal


1.1.2010 al 31.1.2020).


2. Con riferimento alla domanda di pagamento di differenze retributive per lo svolgimento di un orario di lavoro (non solo straordinario, ma anche ordinario) maggiore rispetto a quello indicato nelle buste paga ed effettivamente retribuito, deve rilevarsi che - in difetto di specifiche contestazioni sul punto - l'orario di lavoro ben può essere determinato
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sulla base delle timbrature in entrata e in uscita, prodotte dalle cooperative datrici di lavoro e posto dal c.t.u. alla base dei conteggi effettuati, considerato che, in mancanza di specifiche allegazioni delle datrici di lavoro su eventuali porzioni di tempo non eterodirette nel lasso di tempo intercorso tra il momento dell'ingresso e l'inizio della effettiva prestazione, l'orario risultante dalle timbrature in entrata e in uscita deve essere considerato come orario lavorativo ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. 66/2003.
All'orario così determinato devono poi essere aggiunti 15 minuti di pausa retribuita, tenuto conto che secondo le risultanze istruttorie le pause riconosciute ai lavoratori per la consumazione del pasto risultano del tutto variabili e comunque ridotte rispetto al tempo di 30 minuti garantito dall'art. 9 del c.c.n.l. logistica e trasporti.
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