Trib. Siena, sentenza 07/01/2025, n. 4

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Siena, sentenza 07/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Trib. Siena
Numero : 4
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice civile nella persona della Dott.ssa Giulia Capannoli pronunzia, ai sensi dell'art. 132 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. 1548/2022 R. G. tra ITALIA PI SRL (12294940015), rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di citazione dall'Avv. Antonio Sergi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Corso Francia, 4,
Torino
PARTE ATTRICE
nei confronti di
IT SRL (01408880522), rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv.
Silvia Batignani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Via Venezia 2, Firenze
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Altri istituti relativi alle persone giuridiche
CONCLUSIONI:
ITALIA PI SRL: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1


In via istruttoria
- previa ammissione ed esperimento, senza ulteriore inversione del relativo onere, dei capitoli di prova per interrogatorio e testimoni con i testi infra indicati sulle circostanze dedotte sub 1-32 da intendersi qui integralmente riportati preceduti dalla locuzione “vero che”, con riserva di ulteriormente dedurne ai sensi di legge ed insistendo sin d'ora per
l'ammissione alla prova in materia contraria.
- previa ammissione ed esperimento di idonea consulenza tecnica
d'ufficio volta a confermare il mancato raggiungimento dei livelli minimi di produzione garantiti da Mainit S.r.l.
Nel merito
- accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di Mainit S.r.l.
e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto di vendita e della scrittura privata del 2 dicembre 2020 con condanna della società convenuta alla restituzione del prezzo pari ad Euro 306.000,00 pagato da
Italia PI, con ogni effetto consequenziale di legge;

- condannare la società convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla conchiudente pari alla somma di € 3.375.000,00 ovvero di quell'altro maggiore o minore importo da determinarsi nel corso del presente giudizio anche, in tutto o in parte, in via equitativa.
- condannare Mainit S.r.l. al ristoro del danno emergente da determinarsi nel corso del presente giudizio anche, in tutto o in parte, in via equitativa.
- respingere la domanda riconvenzionale formulata da Mainit in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In ogni caso
- Con vittoria delle spese, competenze e onorari di giudizio”:
IT SRL: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, previe le opportune declaratorie
e previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria, anche in via istruttoria, così giudicare:
In via principale:
2
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in corso di causa, che il contratto di transazione del 2 dicembre 2020 stipulato tra Italia Dpi
S.r.l. e Mainit S.r.l., così come modificato e integrato a febbraio 2021, è tutt'ora valido, efficace e vincolante tra le parti e in ogni caso, per tutti i motivi esposti in corso di causa ed anche ai sensi e per gli effetti del secondo periodo del III° comma dell'art. 1492 c.c., che non sussistono i presupposti e le condizioni per la risoluzione dello stesso e del contratto di vendita dell'impianto mod. 2020/003 per rilevante inadempimento imputabile a Mainit S.r.l. e per legge;

- dar atto, per tutti i motivi esposti in corso di causa, che Mainit S.r.l. è esente da responsabilità in relazione alle vicende oggetto di causa e respingere la domanda di risoluzione dei contratti avanzata da Italia Dpi
S.r.l. nei confronti di Mainit S.r.l. e la connessa domanda di restituzione del prezzo formulata da parte attrice in quanto inammissibili, pretestuose, infondate (in fatto ed in diritto) e prive di supporto probatorio sotto ogni profilo, per tutti i motivi esposti in atti;

- dar atto, per tutti i motivi esposti in corso di causa, che Mainit S.r.l. è esente da responsabilità in relazione alle vicende di cui è causa e respingere la domanda risarcitoria formulata da parte attrice nei confronti di Mainit S.r.l. in quanto la stessa è, per tutti i motivi esposti in corso di causa, inammissibile, nulla, pretestuosa, infondata (in fatto e in diritto) e, comunque, non provata sotto ogni profilo;

In via subordinata, per la denegata e non provata ipotesi in cui venga ravvisata una qualunque responsabilità risarcitoria in capo a Mainit
S.r.l.:
- determinarsi il danno nei limiti di quanto tempestivamente dedotto da Italia Dpi S.r.l. e rigorosamente provato e documentato, escludendo il danno eventualmente riconoscibile a parte attrice in forza di quanto previsto dagli artt. 1220, 1223 e 1227, I° e II° co. c.c. e/o riducendo proporzionalmente il danno eventualmente riconosciuto a parte attrice in ossequio a quanto stabilito dagli artt. 1223 e 1227 c.c., con esclusione in ogni caso del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria;

3
- determinarsi, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1220,
1223 e 1227, I° e II° c.c., la quota ipotetica di responsabilità di Mainit
S.r.l. tenuto conto anche della condotta colposa e/o negligente posta in essere da Italia Dpi S.r.l.;

- dichiarare, di conseguenza, anche ai sensi e per gli effetti dell'artt.
1227, I° e II° co. c.c., tenuta Mainit S.r.l. al risarcimento nei limiti della sua quota di responsabilità;

In via riconvenzionale:
In tesi:
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in corso di causa, la proprietà in capo a Mainit S.r.l. dell'impianto MM120 per la produzione di mascherine chirurgiche avente identificativo n. 2020/004, concesso ad
Italia Dpi S.r.l. in comodato d'uso gratuito soltanto sino al 31 dicembre
2021 e da questa mai restituito alla comodante, ed il suo intervenuto disassemblaggio ad opera di Italia Dpi S.r.l., la presenza in esso di ruggine, di elementi vegetali, di parti deformate e mancanti e lo stato di totale degrado ed invecchiamento in cui lo stesso si trova dipesi da una sua cattiva conservazione e manutenzione ad opera di Italia Dpi S.r.l. nonché l'assoluta impossibilità di procedere ad un suo ripristino e/o riassemblaggio e che dette circostanze – verificatesi tutte prima dell'introduzione del presente giudizio, imputabili unicamente ad Italia Dpi
S.r.l. ed apprese dalla convenuta, per causa ad essa non imputabile, soltanto in occasione delle operazioni peritali svoltesi in seno al presente giudizio – sono stati tali da aver comportato una totale modifica nella consistenza del cespite nonché il suo completo deterioramento e perimento, avendolo permanentemente ridotto in ferraglia del tutto inutilizzabile ed inservibile all'uso e all'utilizzo al quale era destinato, e per
l'effetto condannare Italia Dpi S.r.l. alla restituzione per equivalente di detto impianto a Mainit S.r.l. mediante la ripetizione in favore di quest'ultima del suo valore, così come quantificato dalle parti nel contratto di transazione del 2 dicembre 2020, pari ad euro 150.000,00 oltre i.v.a. di legge (= euro 183.000,00 inclusa i.v.a. al 22%) ed oltre alla rivalutazione
4
monetaria, salvo la maggiore o minor somma che risulterà di giustizia all'esito del presente giudizio;

In ipotesi, per la denegata e non provata ipotesi in cui i rapporti contrattuali di cui si discute nella presente causa vengano dichiarati risolti per inadempimento della convenuta e, per l'effetto, vengano accolte le domande di restituzione del prezzo e di risarcimento dei danni avanzate da Italia Dpi S.r.l. nei confronti di Mainit S.r.l., chiede - per mere ragioni di economia processuale e sulla base di quanto emerso anche in sede di operazioni peritali, riservata comunque la facoltà di Mainit S.r.l. di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti ed anche degli ulteriori danni patiti e patendi e per il rimborso delle spese sostenute -, di:
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in corso di causa, la proprietà in capo a Mainit S.r.l. dell'impianto MM120 per la produzione di mascherine chirurgiche avente identificativo n. 2020/004, concesso ad
Italia Dpi S.r.l. in comodato d'uso gratuito soltanto sino al 31 dicembre
2021 e da questa mai restituito alla comodante, e che gli impianti MM120 per la produzione di mascherine chirurgiche aventi identificativi n.
2020/003 e n. 2020/004 sono stati disassemblati ad opera di Italia Dpi
S.r.l., presentano segni di ruggine, elementi vegetali, parti deformate e mancanti e si trovano in condizioni di totale degrado ed invecchiamento dipese da un loro cattivo stato di conservazione e manutenzione ad opera di Italia Dpi S.r.l. e non è possibile procedere ad un loro ripristino e/o riassemblaggio e che dette circostanze – verificatesi tutte prima dell'introduzione del presente giudizio, imputabili unicamente ad Italia Dpi
S.r.l. ed apprese dalla convenuta, per causa ad essa non imputabile, soltanto in occasione delle operazioni peritali svoltesi in seno al presente giudizio – sono state tali da aver comportato una totale modifica nella consistenza dei cespiti nonché il loro completo deterioramento e perimento, avendoli permanentemente ridotti in ferraglia del tutto inutilizzabile ed inservibile all'uso e all'utilizzo al quale erano destinati, e per l'effetto:
5
- condannare Italia Dpi S.r.l. alla restituzione per equivalente a Mainit
S.r.l. di detti impianti (aventi identificativo n. 2020/003 e n. 2020/004) mediante la ripetizione in favore di quest'ultima del loro valore, così come quantificato nell'offerta di vendita n. P20203004 del 03.05.2020, pari ad euro 340.000,00 oltre i.v.a. di legge per ogni singolo impianto (= euro
414.800,00, inclusa i.v.a. al 22%, per ciascun impianto), per un totale di euro 680.000,00 oltre i.v.a. di legge (= euro 829.600,00 inclusa i.v.a. al
22%) ed oltre alla rivalutazione monetaria, salva la maggiore o minor somma che risulterà di giustizia all'esito del presente giudizio;

- condannare Italia Dpi S.r.l. a pagare a Mainit S.r.l. la somma mensile
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi