Trib. Velletri, sentenza 03/12/2024, n. 1733
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Testo completo
N. R.G. 5858/2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.SA Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del
D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 5/11/2024 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 5858 del Ruolo Generale dell'anno 2022 vertente tra
RR TI Ricorrente
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Bruno Mazzoni
E
BACK OFFICE S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., Resistente
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Romoli e Elena Bernardini
OGGETTO: Applicazione diverso CCNL - Qualificazione/Retribuzione
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa,
1. Accerta e dichiara la non conformità ai parametri di cui all'art. 36 Cost. della retribuzione percepita da RI CR -dalla data di assunzione alle dipendenze della Back Office S.r.l. (17.04.2019) al 30.05.2022- riconosciuta dalla società datrice di lavoro tenuto conto del livello D1 del CCNL Servizi per i settori
Turismo, Agenzie di viaggio e Pubblici esercizi IT, con conseguente diritto
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della lavoratrice all'applicazione del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e
Commerciale e Turismo FIPE Confcommercio.
2. Accerta e dichiara che RI CR, in virtù delle mansioni di Receptionist qualificata svolte in concreto, in modo pieno e continuativo, sin dalla data di assunzione alle dipendenze della Back Office S.r.l. (17.04.2019), aveva diritto a percepire la retribuzione prevista dal CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva
e Commerciale e Turismo FIPE Confcommercio per i lavoratori inquadrati nel V livello.
3. Per l'effetto, condanna la Back Office S.r.l., in persona del l.r.p.t., a corrispondere a
RI CR la somma complessiva di € 21.497,10 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi legali sul capitale via via rivalutato dal dì del dovuto al saldo.
4. Condanna la società resistente, in persona del l.r.p.t., a rimborsare alla ricorrente le spese processuali liquidate in complessivi € 5.000,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata conviene in giudizio la società Back Office S.r.l., che gestisce un complesso turistico sito in Ardea Lungomare della Pineta 140, di cui è dipendente dal
17.04.2019 in virtù di un contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante, trasformato (a decorrere dal 16.10.2021) in ordinario contratto di lavoro subordinato indeterminato full-time regolato dal CCNL IT, con inquadramento nel livello D2 e qualifica di “addetta al ricevimento”.
Eccepisce, ai sensi dell'art. 1418 c.c., la nullità del contratto di apprendistato sotto plurimi profili. Evidenzia, infatti, che: al contratto non veniva allegato il piano formativo prescritto dalla legge (con indicazione dei contenuti e del monte ore della formazione per il raggiungimento della qualifica finale);
sin dal 17.04.2019 ha sempre svolto in autonomia la mansione di Receptionist essendo in possesso delle relative conoscenze teorico- pratiche acquisite per avere lavorato presso la steSA struttura dal 2008;
al momento dell'assunzione non rientrava nei limiti di età per essere assunta con contratto di apprendistato (avendo superato i 29 anni) circostanza di per sé sufficiente per dichiarare la nullità/illegittimità del predetto contratto;
in ogni caso in virtù delle mansioni svolte in concreto, in modo pieno e continuativo, aveva diritto ad un superiore inquadramento.
Sostiene, inoltre, che il CCNL IT applicato dall'azienda prevede trattamenti retributivi che violano il precetto costituzionale (art. 36) secondo cui il lavoratore ha diritto ad una giusta retribuzione, nelle sue dimensioni di proporzionalità e sufficienza, per
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cui invoca l'applicazione del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale
e Turismo FIPE Confcommercio.
Pertanto, tenuto conto dei livelli retributivi previsti per il V livello del CCNL FIPE
Confcommercio (benché in virtù delle mansioni svolte in concreto potrebbe applicarsi anche il superiore IV livello), e considerato, altresì, che dal 17.04.2019 al 22.06.2022 ha lavorato per 40 ore settimanali (5 giorni a settimana con due giorni di riposo settimanali variabili) e dal 23.06.2022 in poi per 45 ore settimanali (6 giorni a settimana con un giorno di riposo settimanale variabile), rivendica un credito complessivo di € 21.497,10 per i titoli di cui ai conteggi allegati al ricorso (allagato A). In subordine, qualora si ritenga adeguata la retribuzione prevista dal CCNL IT, rivendica un credito complessivo pari alla minor somma di € 11.813,56 tenuto conto delle mansioni svolte in concreto sussumibili nel livello C2.
Sulla base di tale premeSA, chiede al Tribunale adito di accogliere le seguenti conclusioni:
“In via principale
a) Per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare la non conformità ai parametri dell'art. 36 Cost. del trattamento retributivo applicato alla sig. CR RI - corrispondente a quello previsto per il livello D1 del CCNL "SERVIZI" per i settori "Turismo",
"Agenzie di viaggio" e "Pubblici esercizi" ANPIT.
b) Accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro subordinato della ricorrente dalla data di assunzione (17.4.2019) o da epoca successiva, si è svolto e si svolge con le mansioni e con le modalità descritte in narrativa;
c) Accertare e dichiarare che le mansioni disimpegnate dalla ricorrente a decorrere dalla data di assunzione o da epoca successiva, rientrano nella declaratoria di 5° livello del CCNL per le aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo
FIPE;
ANGEM;
LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI;
FEDERLAVORO E SERVIZI
CONFCOOPERATIVE;
AGCI;
FILCAMS CGIL;
FISASCAT CISL;
UILTUCS UIL;
d) Per l'effetto delle declaratorie di cui sopra, dichiarare il diritto della ricorrente a percepire dalla data di assunzione e per l'avvenire, un trattamento retributivo di base non inferiore a quello previsto per il livello V del CCNL per le aziende dei settori Pubblici
Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo FIPE;
ANGEM;
LEGACOOP
PRODUZIONE E SERVIZI;
FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE;
AGCI;
FILCAMS
CGIL;
FISASCAT CISL;
UILTUCS UIL;
e in applicazione del predetto CCNL, condannare la società convenuta in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dell'istante della somma di € 21.497,10 a titolo di differenze retributive, calcolate per il periodo aprile 2019 – maggio 2022, come da conteggio allegato (All. A) o delle somme ritenute di giustizia, se dal caso ricorrendo al giudizio di equità.
In via subordinata:
pagina 3 di 18 e) Accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro della ricorrente nel periodo dedotto si è svolto e si svolge nei termini, nei modi, con le mansioni e con gli orari indicati in narrativa;
f) Accertare e dichiarare, per quanto esposto in fatto e diritto la nullità e/o l'illegittimità del contratto di apprendistato intercorso tra il ricorrente e la società convenuta in persona del l.r.p.t. con decorrenza dalla data di assunzione o da epoca successiva e per l'effetto dichiarare la sussistenza tra le parti del presente giudizio, di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ab origine, ovvero dal 19.4.2019 o da epoca successiva;
g) Accertare e dichiarare in ogni caso il diritto della ricorrente – anche per l'ipotesi in cui il contratto di apprendistato sia ritenuto legittimo, rilevato che la lavoratrice è stata retribuita sulla scorta del livello D1 ordinario del Ccnl Anpit (e quindi non come apprendista, ovvero con le riduzioni economiche "Agenzie di viaggio" e "Pubblici esercizi"
ANPIT) previste per tale tipologia di lavoro) - , in relazione alle mansioni svolte, ad essere inquadrata nel superiore livello C2 del Ccnl applicato dalla società convenuta (CCNL
"SERVIZI" per i settori "Turismo", a decorrere dalla data di assunzione o da epoca successiva e al conseguente trattamento economico e normativo;
h) Per l'effetto degli accertamenti e delle declaratorie di cui sopra (ed anche per l'ipotesi in cui il contratto di apprendistato sia ritenuto legittimo) condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di € 11.813,96 per i titoli di cui in fatto e diritto e all'allegato conteggio (All.B), da intendersi qui integralmente trascritto).
In via ulteriormente subordinata ed in ogni caso:
i) Nella denegata ipotesi in cui di riconoscesse legittimo l'inquadramento della ricorrente al livello D1 del Ccnl applicato dalla società convenuta, accertare e dichiarare per quanto esposto al cap. 26, che la ricorrente, a decorrere dal 1.1.2020, ha percepito mensilmente dalla Back Office Srl, in persona del l.r.p.t., somme inferiori al dovuto a titolo di retribuzione oraria, rispetto ai minimi tabellari previsti dalla contrattazione collettiva di settore: CCNL Turismo Anpit;
j) per l'effetto, condannare la Back Office Srl, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dell'istante della somma dovute che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se dal caso, con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile, a mente dell'art. 432 c.p.c., o sulla base di conteggi che ci si riserva di produrre.
k) Con interessi e rivalutazione monetaria come per legge ex art. 429 c.p.c.
l) Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
pagina 4 di 18
La società Back Office S.r.l. si costituisce in giudizio e chiede il rigetto del ricorso per la sua infondatezza. Premette che
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.SA Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del
D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 5/11/2024 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 5858 del Ruolo Generale dell'anno 2022 vertente tra
RR TI Ricorrente
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Bruno Mazzoni
E
BACK OFFICE S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., Resistente
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Romoli e Elena Bernardini
OGGETTO: Applicazione diverso CCNL - Qualificazione/Retribuzione
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa,
1. Accerta e dichiara la non conformità ai parametri di cui all'art. 36 Cost. della retribuzione percepita da RI CR -dalla data di assunzione alle dipendenze della Back Office S.r.l. (17.04.2019) al 30.05.2022- riconosciuta dalla società datrice di lavoro tenuto conto del livello D1 del CCNL Servizi per i settori
Turismo, Agenzie di viaggio e Pubblici esercizi IT, con conseguente diritto
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della lavoratrice all'applicazione del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e
Commerciale e Turismo FIPE Confcommercio.
2. Accerta e dichiara che RI CR, in virtù delle mansioni di Receptionist qualificata svolte in concreto, in modo pieno e continuativo, sin dalla data di assunzione alle dipendenze della Back Office S.r.l. (17.04.2019), aveva diritto a percepire la retribuzione prevista dal CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva
e Commerciale e Turismo FIPE Confcommercio per i lavoratori inquadrati nel V livello.
3. Per l'effetto, condanna la Back Office S.r.l., in persona del l.r.p.t., a corrispondere a
RI CR la somma complessiva di € 21.497,10 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi legali sul capitale via via rivalutato dal dì del dovuto al saldo.
4. Condanna la società resistente, in persona del l.r.p.t., a rimborsare alla ricorrente le spese processuali liquidate in complessivi € 5.000,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata conviene in giudizio la società Back Office S.r.l., che gestisce un complesso turistico sito in Ardea Lungomare della Pineta 140, di cui è dipendente dal
17.04.2019 in virtù di un contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante, trasformato (a decorrere dal 16.10.2021) in ordinario contratto di lavoro subordinato indeterminato full-time regolato dal CCNL IT, con inquadramento nel livello D2 e qualifica di “addetta al ricevimento”.
Eccepisce, ai sensi dell'art. 1418 c.c., la nullità del contratto di apprendistato sotto plurimi profili. Evidenzia, infatti, che: al contratto non veniva allegato il piano formativo prescritto dalla legge (con indicazione dei contenuti e del monte ore della formazione per il raggiungimento della qualifica finale);
sin dal 17.04.2019 ha sempre svolto in autonomia la mansione di Receptionist essendo in possesso delle relative conoscenze teorico- pratiche acquisite per avere lavorato presso la steSA struttura dal 2008;
al momento dell'assunzione non rientrava nei limiti di età per essere assunta con contratto di apprendistato (avendo superato i 29 anni) circostanza di per sé sufficiente per dichiarare la nullità/illegittimità del predetto contratto;
in ogni caso in virtù delle mansioni svolte in concreto, in modo pieno e continuativo, aveva diritto ad un superiore inquadramento.
Sostiene, inoltre, che il CCNL IT applicato dall'azienda prevede trattamenti retributivi che violano il precetto costituzionale (art. 36) secondo cui il lavoratore ha diritto ad una giusta retribuzione, nelle sue dimensioni di proporzionalità e sufficienza, per
pagina 2 di 18
cui invoca l'applicazione del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale
e Turismo FIPE Confcommercio.
Pertanto, tenuto conto dei livelli retributivi previsti per il V livello del CCNL FIPE
Confcommercio (benché in virtù delle mansioni svolte in concreto potrebbe applicarsi anche il superiore IV livello), e considerato, altresì, che dal 17.04.2019 al 22.06.2022 ha lavorato per 40 ore settimanali (5 giorni a settimana con due giorni di riposo settimanali variabili) e dal 23.06.2022 in poi per 45 ore settimanali (6 giorni a settimana con un giorno di riposo settimanale variabile), rivendica un credito complessivo di € 21.497,10 per i titoli di cui ai conteggi allegati al ricorso (allagato A). In subordine, qualora si ritenga adeguata la retribuzione prevista dal CCNL IT, rivendica un credito complessivo pari alla minor somma di € 11.813,56 tenuto conto delle mansioni svolte in concreto sussumibili nel livello C2.
Sulla base di tale premeSA, chiede al Tribunale adito di accogliere le seguenti conclusioni:
“In via principale
a) Per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare la non conformità ai parametri dell'art. 36 Cost. del trattamento retributivo applicato alla sig. CR RI - corrispondente a quello previsto per il livello D1 del CCNL "SERVIZI" per i settori "Turismo",
"Agenzie di viaggio" e "Pubblici esercizi" ANPIT.
b) Accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro subordinato della ricorrente dalla data di assunzione (17.4.2019) o da epoca successiva, si è svolto e si svolge con le mansioni e con le modalità descritte in narrativa;
c) Accertare e dichiarare che le mansioni disimpegnate dalla ricorrente a decorrere dalla data di assunzione o da epoca successiva, rientrano nella declaratoria di 5° livello del CCNL per le aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo
FIPE;
ANGEM;
LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI;
FEDERLAVORO E SERVIZI
CONFCOOPERATIVE;
AGCI;
FILCAMS CGIL;
FISASCAT CISL;
UILTUCS UIL;
d) Per l'effetto delle declaratorie di cui sopra, dichiarare il diritto della ricorrente a percepire dalla data di assunzione e per l'avvenire, un trattamento retributivo di base non inferiore a quello previsto per il livello V del CCNL per le aziende dei settori Pubblici
Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo FIPE;
ANGEM;
LEGACOOP
PRODUZIONE E SERVIZI;
FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE;
AGCI;
FILCAMS
CGIL;
FISASCAT CISL;
UILTUCS UIL;
e in applicazione del predetto CCNL, condannare la società convenuta in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dell'istante della somma di € 21.497,10 a titolo di differenze retributive, calcolate per il periodo aprile 2019 – maggio 2022, come da conteggio allegato (All. A) o delle somme ritenute di giustizia, se dal caso ricorrendo al giudizio di equità.
In via subordinata:
pagina 3 di 18 e) Accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro della ricorrente nel periodo dedotto si è svolto e si svolge nei termini, nei modi, con le mansioni e con gli orari indicati in narrativa;
f) Accertare e dichiarare, per quanto esposto in fatto e diritto la nullità e/o l'illegittimità del contratto di apprendistato intercorso tra il ricorrente e la società convenuta in persona del l.r.p.t. con decorrenza dalla data di assunzione o da epoca successiva e per l'effetto dichiarare la sussistenza tra le parti del presente giudizio, di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ab origine, ovvero dal 19.4.2019 o da epoca successiva;
g) Accertare e dichiarare in ogni caso il diritto della ricorrente – anche per l'ipotesi in cui il contratto di apprendistato sia ritenuto legittimo, rilevato che la lavoratrice è stata retribuita sulla scorta del livello D1 ordinario del Ccnl Anpit (e quindi non come apprendista, ovvero con le riduzioni economiche "Agenzie di viaggio" e "Pubblici esercizi"
ANPIT) previste per tale tipologia di lavoro) - , in relazione alle mansioni svolte, ad essere inquadrata nel superiore livello C2 del Ccnl applicato dalla società convenuta (CCNL
"SERVIZI" per i settori "Turismo", a decorrere dalla data di assunzione o da epoca successiva e al conseguente trattamento economico e normativo;
h) Per l'effetto degli accertamenti e delle declaratorie di cui sopra (ed anche per l'ipotesi in cui il contratto di apprendistato sia ritenuto legittimo) condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di € 11.813,96 per i titoli di cui in fatto e diritto e all'allegato conteggio (All.B), da intendersi qui integralmente trascritto).
In via ulteriormente subordinata ed in ogni caso:
i) Nella denegata ipotesi in cui di riconoscesse legittimo l'inquadramento della ricorrente al livello D1 del Ccnl applicato dalla società convenuta, accertare e dichiarare per quanto esposto al cap. 26, che la ricorrente, a decorrere dal 1.1.2020, ha percepito mensilmente dalla Back Office Srl, in persona del l.r.p.t., somme inferiori al dovuto a titolo di retribuzione oraria, rispetto ai minimi tabellari previsti dalla contrattazione collettiva di settore: CCNL Turismo Anpit;
j) per l'effetto, condannare la Back Office Srl, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dell'istante della somma dovute che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se dal caso, con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile, a mente dell'art. 432 c.p.c., o sulla base di conteggi che ci si riserva di produrre.
k) Con interessi e rivalutazione monetaria come per legge ex art. 429 c.p.c.
l) Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
pagina 4 di 18
La società Back Office S.r.l. si costituisce in giudizio e chiede il rigetto del ricorso per la sua infondatezza. Premette che
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