Trib. Palermo, sentenza 29/05/2024, n. 3080

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 29/05/2024, n. 3080
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 3080
Data del deposito : 29 maggio 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7853 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
AV OS - ER VA s.n.c. (C.F. 00105400824), in per- sona del legale rappresentante pro tempore ER VA, nato a [...]- lermo in data 15/01/1938 (C.F. [...]), elettivamente domi- ciliata in Palermo, via Marchese Ugo n. 56 presso lo studio dell'Avv. Prof.
Roberto Natoli che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Prof. CE Taglialavoro per mandato in atti;

– parte attrice –
CONTRO
Avv. UA RU, nato a [...], in data [...] (C.F.
[...]), elettivamente domiciliato in Palermo, Via Enzo Ed El- vira Sellerio, n. 34, presso lo studio dell'Avv. Sangiorgi AE, che lo rap- presenta e difende per mandato in atti;

– parte convenuta –
E NEI CONFRONTI DI
Lloyd's Insurance Company S.A., in persona del Procuratore speciale del
Rappresentante generale per l'Italia, Nicoletta Andreotti, elettivamente domi- ciliata in Palermo, via Massimo D'Azeglio n. 5 presso lo studio dell'Avv. Santo
Spagnolo per mandato in atti;

–parte terza chiamata –
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Vedi note di trattazione scritta per l'udienza del
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20/02/2023 alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO


1. Fatto e svolgimento del processo.

Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio la AV OS -
ER VA s.n.c. (di seguito, semplicemente, AV e ER) ha convenuto in giudizio l'avv. Avv. UA RU, nella qualità di curatore del fallimento della medesima, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e quantificati in una somma pari complessivamente a euro
6.139.883,00 per non avere adempiuto agli obblighi imposti dal suo ufficio e, nello specifico, per avere gravemente omesso di curare l'amministrazione del patrimonio immobiliare della fallita non manutenendolo e non mettendolo utilmente a frutto.
A tal fine la attrice ha dedotto che con sentenza n. 163/87 del 13 luglio
1987 (cfr. doc. n. 2), il Tribunale civile di Palermo aveva dichiarato il suo fal- limento e, in estensione, dei soci illimitatamente responsabili ER IO BA, ER CE, ER AO e ER TO, D'NT Tom- masa, AV ME, AV OS, CA AO.
Ha aggiunto che, alla data di approvazione dello stato passivo, le esposi- zioni debitorie complessive erano pari a lire 9.939.804,698, per la società, e lire 17,815,259,735, per i singoli soci, per una massa passiva complessiva di lire 27,755,064,433 e che all'attivo della procedura erano stati acquisiti beni mobili e immobili, sia sociali sia personali, per un totale complessivo di n. 92 unità immobiliari in parte di esclusiva proprietà della società, in parte di proprietà esclusiva dei singoli soci, consegnati tutti in ottimo stato.
Parte attrice ha rilevato che nel corso del giudizio si erano avvicendati tre curatori: il primo Avv. Vincenzo Barbiera, nel corso della sua gestione, aveva provveduto alla vendita di numerose unità immobiliari e realizzato, alla data dell'11.03.1996, un attivo di lire 6.766.737.5621.
A fronte di pagamenti effettuati per lire 4.082.143.079, la società dispone- va, alla data del 12 aprile 2000, di un saldo di lire 2.684.594.483 (cfr. rela-
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zione Avv. Barbiera, doc. 7).
Il secondo Curatore, avv. IL Tortorici, nominato con ordinanza del
11.03.96 in sostituzione del dimissionario avv. Barbiera, aveva evidenziato con il secondo piano di riparto parziale (doc. 9, p. 1), alla data del 7.12.2005, liquidità pari a euro 3.792.447,69. Importo questo, anche in considerazione della riduzione della pretesa creditoria di cui alla insinuazione n. 13 (ridotta da euro 1.973.921,96 a euro 1.312.928,46 e, quindi, di ben 660.993,50 euro
- cfr. p. 2), già sufficiente a chiudere la procedura mediante il pagamento in- tegrale di tutti i creditori insinuati per come dichiarato nel rendiconto finale della propria gestione (doc. 10 p. 3 “molto probabilmente, entro il corrente an- no 2007, sarebbe stato possibile procedere alla chiusura del fallimento con pagamento integrale di tutti i creditori ammessi al passivo e con la restituzione ai falliti di un ancora consistente patrimonio immobiliare”).
La chiusura, tuttavia, non era stata realizzata, poiché l'avv. Tortorici era stato rimosso dal suo incarico con provvedimento del 18.03.07 (doc. 11)
considerato che la condotta negligente e gravemente inadempiente ai doveri di ufficio tenuta nella conduzione dei fallimenti Immobiliare Malaspina s.r.l. (n.
101/1985) e Finasi s.p.a. (n. 42/1984), dai quali l'avv. Tortorici è stato di re- cente revocato, ha obiettivamente determinato il venir meno del rapporto di fi- ducia con l'intera Sezione Fallimentare” e nominato in sua vece, con decreto dell'085/03/2007, l'avv. UA RU, oggi convenuto.
L'attrice ha dedotto che, sebbene sarebbe stato ragionevole attendersi la chiusura della procedura in tempi brevissimi da parte del nuovo Curatore, inspiegabilmente, il fallimento era, invece, proseguito per quasi altri dieci anni.
La AV e ER ha allegato, inoltre, che la gestione dell'avv. Tortorici - non a caso rimosso dal suo incarico -, era stata contraddistinta da innume- revoli mancanze ed irregolarità, che si erano tradotte in danno per la società
e per i falliti a titolo personale con una disastrosa gestione dei contratti di lo- cazione degli immobili appresi alla procedura, mediante proroga di quelli in
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essere a canoni irrisori e mancato aggiornamento ai valori di mercato, peral- tro puntualmente indicati dalle diverse perizie in atti alla procedura fallimen- tare.
Anche di tale condotta, generatrice di danno per la procedura e per la so- cietà, a parere della attrice doveva ritenersi responsabile il convenuto, unico soggetto posto nelle condizioni di esercitare, ex art. 38, secondo comma, L.F.,
l'azione di responsabilità nei confronti dell'avvocato Tortorici in corso di pro- cedura il quale, invece, sebbene debitamente informato, con esplicito invito a esperire le più opportune azioni a beneficio della curatela (cfr. doc. 12) era rimasto colpevolmente inerte.
Parte attrice ha allegato che in seno alla relazione del 4 giugno 2007 lo stesso Curatore aveva descritto lo stato della procedura alla data del suo su- bentro (cfr. doc. 20) e risultavano appresi alla procedura 22 unità immobilia- ri di proprietà della AV e ER (meglio descritte in atto di citazione) e risultavano accesi due depositi giudiziali, per saldi rispettivamente di euro
672.652,92 e 2.500.219,78;
sussistevano, infine, crediti di regresso nei con- fronti dei fallimenti della DI RE s.r.l. e della ER RI s.r.l.
L'attrice ha dedotto che la gestione del fallimento della AV e ER avrebbe dovuto comportare, secondo i canoni della perizia minima della na- tura dell'incarico, la gestione del patrimonio immobiliare mediante alienazio- ne dello stesso, messa a frutto di tutte le unità apprese alla procedura e ma- nutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, ma l'Avv. RU non aveva posto in essere nessuna di tali attività: non aveva realizzato alcuna vendita ed infatti le unità immobiliari all'attivo della procedura alla data del 4 giugno
2007, erano state tutte restituite ai falliti alla chiusura del fallimento, ma non un anno dopo, come sarebbe stato plausibile attendersi, ma il 30 giugno
2016.
Nell'arco del suddetto decennio il Curatore non aveva messo a frutto il compendio immobiliare. Ed infatti degli immobili acquisiti alla procedura ta- luni erano liberi;
alcuni altri locati;
altri ancora occupati senza titolo.
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L'avv. RU aveva ritenuto non necessario concedere in locazione gli im- mobili liberi, venendo meno al suo primo e più importante potere gestorio, ossia la messa a frutto del compendio immobiliare.
Quanto agli altri immobili occupati sine titulo o sulla base di un preceden- te contratto di locazione, l'avv. RU aveva ritenuto opportuno non regola- rizzare la situazione di quelli occupati sine titulo;
non aggiornare i canoni di quelli già concessi in locazione, il che avrebbe potuto comprendersi soltanto qualora il fallimento si fosse chiuso, come lo stesso curatore prevedeva, en- tro pochi mesi, ed invece, la procedura era durata per quasi altri dieci anni con evidente e ingente danno, sotto forma di lucro cessante, per la società.
La AV e ER ha lamentato, inoltre, che il suo cospicuo patrimonio immobiliare, oltre a non essere stato alienato o utilmente messo a frutto, non era stato neppure manutenuto.
Ed infatti, la procedura, a seguito della istanza di chiusura datata 11 maggio 2016, era stata infine conclusa, per soddisfazione integrale di tutti i creditori ex art. 118, comma 1, n.2, l.f., in data 18.05.2016 (doc. 28).
Con verbale del 30 giugno 2016 (doc. 29), erano state restituite alla socie- tà, tornata in bonis, n. 21 unità immobiliari (vale a dire tutte le unità acqui- site alla massa attiva del fallimento già dieci anni prima) e il saldo attivo del conto deposito acceso presso la CREDEM, pari a euro 1.535.122,18 (doc.
30).
Rientrata in possesso dei beni, l'AV e ER era venuta a conoscenza delle reali condizioni, di fatto e giuridiche, del proprio patrimonio immobilia- re: le unità libere versavano, tutte, in condizioni di abbandono;
quelle locate risultavano vincolate a canoni irrisori, il più delle volte fermi a quelli deter- minati prima del 1987;
alcuni immobili risultavano occupati sine titulo;
per alcune unità, addirittura, terzi soggetti ritenevano di avere maturato, nel corso della procedura, diritti reali di godimento. Tutte le unità immobiliari ri- sultavano, infine, persino ipotecate, nonostante l'integrale pagamento dei debiti sociali.
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La AV e ER ha, quindi, invocato la responsabilità del Curatore per danno emergente per la lesione al patrimonio immobiliare della AV e Ge- raci come conseguenza dell'assenza di attività di manutenzione dello stesso, nonché per danno da lucro cessante da
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