Trib. Ravenna, sentenza 10/12/2024, n. 1018
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Testo completo
N. 1233/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1233/2024 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Cozza, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio – e domicilio digitale - è elettivamente domiciliato in Bologna, Via Garibaldi n. 7, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “a) autorizzare alias a sottoporsi a tutti gli interventi Parte_1 Per_1
chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri sessuali, sia primari che secondari, da maschili a femminili;
b) disporre sin d'ora la rettificazione dell'atto di nascita della persona ricorrente nel senso che l'indicazione del sesso ivi contenuta (“maschile”) si sostituisca l'indicazione del sesso
“femminile” e nel senso dell'indicazione del nome “ ” in luogo di quello di “ ”;
Per_1 Pt_1
per il Pubblico Ministero: “accogliersi le domande della parte attrice”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3/6/2024 ha chiesto di essere autorizzato a sottoporsi a Parte_1
trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli femminili e di ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro del sesso e del nome, avendo la parte dichiarato di voler assumere il nome di Per_1
pagina 1 di 4
A fondamento della domanda ha dedotto di avere manifestato, nel suo percorso di Parte_1
crescita, una marcata difficoltà a riconoscersi nel suo sesso biologico e di aver iniziato a desiderare fortemente di cambiare la sua identità sessuale, sin dall'infanzia, palesando una disforia di identità di genere;
che al fine di adeguare l'aspetto fisico alla sua psiche, dal mese di dicembre 2022, assunse terapia ormonale che migliorò sensibilmente la sua qualità di vita, allievando il disagio conseguente all'incongruenza di genere.
All'esito dell'udienza del 5/11/2024 il G.I., ascoltata la parte comparsa in udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni sopra riportate, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
1. Va premesso che la domanda di rettificazione del sesso può essere accolta anche in assenza di un intervento demolitorio-ricostruttivo degli organi genitali, dovendosi riconoscere il diritto all'identità sessuale non solo a coloro che abbiano modificato i propri caratteri sessuali primari, ma anche a coloro che, senza modificare quest'ultimi, abbiano costruito una diversa identità di genere e si siano limitati ad adeguare in modo significativo l'aspetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1233/2024 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Cozza, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio – e domicilio digitale - è elettivamente domiciliato in Bologna, Via Garibaldi n. 7, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “a) autorizzare alias a sottoporsi a tutti gli interventi Parte_1 Per_1
chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri sessuali, sia primari che secondari, da maschili a femminili;
b) disporre sin d'ora la rettificazione dell'atto di nascita della persona ricorrente nel senso che l'indicazione del sesso ivi contenuta (“maschile”) si sostituisca l'indicazione del sesso
“femminile” e nel senso dell'indicazione del nome “ ” in luogo di quello di “ ”;
Per_1 Pt_1
per il Pubblico Ministero: “accogliersi le domande della parte attrice”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3/6/2024 ha chiesto di essere autorizzato a sottoporsi a Parte_1
trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli femminili e di ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro del sesso e del nome, avendo la parte dichiarato di voler assumere il nome di Per_1
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A fondamento della domanda ha dedotto di avere manifestato, nel suo percorso di Parte_1
crescita, una marcata difficoltà a riconoscersi nel suo sesso biologico e di aver iniziato a desiderare fortemente di cambiare la sua identità sessuale, sin dall'infanzia, palesando una disforia di identità di genere;
che al fine di adeguare l'aspetto fisico alla sua psiche, dal mese di dicembre 2022, assunse terapia ormonale che migliorò sensibilmente la sua qualità di vita, allievando il disagio conseguente all'incongruenza di genere.
All'esito dell'udienza del 5/11/2024 il G.I., ascoltata la parte comparsa in udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni sopra riportate, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
1. Va premesso che la domanda di rettificazione del sesso può essere accolta anche in assenza di un intervento demolitorio-ricostruttivo degli organi genitali, dovendosi riconoscere il diritto all'identità sessuale non solo a coloro che abbiano modificato i propri caratteri sessuali primari, ma anche a coloro che, senza modificare quest'ultimi, abbiano costruito una diversa identità di genere e si siano limitati ad adeguare in modo significativo l'aspetto
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