Trib. Lecco, sentenza 09/01/2024, n. 173

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecco, sentenza 09/01/2024, n. 173
Giurisdizione : Trib. Lecco
Numero : 173
Data del deposito : 9 gennaio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 467/2022, avente per oggetto “revisione del grado di invalidità di vittima del terrorismo – provvidenze spettanti ai congiunti”, promossa
DA
DO ER (c.f. [...]), DO
GA (c.f. [...]), DO RO (c.f.
[...]), DI AR RA (c.f.
[...]), DO SI (c.f.
[...]), DO ARRA (c.f.
[...]) - con il patrocinio dell'Avv. VINCENZO MARINO, parte ricorrente;

CONTRO
MINISTERO DELL'INTERNO (c.f. 97149560589) - con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO - MILANO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-

1. Con ricorso depositato il 28.9.2022, DO ER, la di lui moglie,
DI AR RA ed i figli, DO GA, DO
RO, DO SI, DO ARRA


hanno convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, il MINISTERO DELL'INTERNO, chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande:
- previo licenziamento di ctu medico-legale, dichiarare che il ricorrente è portatore, difformemente da quanto disposto nei verbali all. 34 e 35, di una invalidità complessiva del 67%, o comunque della misura meglio vista, in ogni caso in misura non inferiore al 50%, - per l'effetto dichiarare tenuto e condannare il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore della coniuge e dei figli, qui contestualmente ricorrenti, dell'assegno non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, di cui all'art. 5 comma 3 bis della legge 206/2004, dall'introduzione della norma, o dalla data meglio vista, nonchè al pagamento dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, legge 23/11/1998, n. 407, e smi, ai sensi dell'art. 5 comma 3 quater L. 206/2004, dalla data di introduzione della norma o dalla data meglio vista.
Il ricorrente DO ER, riconosciuto dal Prefetto di Milano, sin dal
2006, invalido civile a causa di terrorismo, con postumi valutati dalla Commissione medico ospedaliera di Milano nella misura del 45% (secondo le tabelle I.N.A.I.L.), in data 19.2.2019 ha presentato domanda di revisione della percentuale di invalidità ai sensi dell'art. 6, DPR 30.10.2009 n. 181, al fine di ottenere la corretta rivalutazione del complesso invalidante di cui è portatore, con ristoro anche del danno biologico e del danno morale. A seguito di tale istanza, la C.M.O. di Milano ha valutato l'invalidità permanente nella misura del 45%, con stabilizzazione al 19.1.2001, attribuendo all'invalidità complessiva, ai sensi dell'art. 4, DPR 181/2009, la misura del 48% con data di stabilizzazione al 28.3.2019.
DO ER, non condividendo tale valutazione (con particolare riferimento alla misura del danno biologico e morale riconosciutogli), ha proposto il presente giudizio, unitamente alla moglie ed ai figli, chiedendo l'accertamento dell'invalidità nella misura del 67%, o comunque in misura non inferiore al 50%, perciò chiedendo, in favore dei congiunti (anche ricorrenti in proprio), il riconoscimento dello speciale assegno vitalizio ex art. 2, comma 1, legge 407/1998 e
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dello speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, legge 206/2004, con decorrenza dal
1.1.2014.
Si è costituito in giudizio il MINISTERO DELL'INTERNO, anzitutto eccependo la prescrizione del diritto ex adverso azionato, in quanto, tra la data di entrata in vigore dell'art. 6, legge 206/2004, che attribuisce il diritto alla rivalutazione dell'indennità e la data di presentazione dell'istanza, avvenuta nel 2019, sono intercorsi più di dieci anni.
L'amministrazione ha inoltre eccepito l'inammissibilità del ricorso proposto dalla moglie e dai figli del sig. DO, poiché non preceduta da rituale proposizione, tramite applicativo, dell'istanza amministrativa.
La causa è stata istruita tramite istituzione di consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale è stata discussa (in assenza della parte convenuta) e decisa nell'udienza del
13.11.2023 con dispositivo, in cui è stato fissato il termine per il deposito della presente sentenza.

2. L'eccezione di prescrizione è infondata.
Il MINISTERO assume che fra la data di entrata in vigore dell'art. 6, legge 206/2004
e la presentazione dell'istanza sono decorsi più di dieci anni.
Va considerato che le domande attoree sono fondate sul diritto del sig. DO
ER ad ottenere la rivalutazione della percentuale di invalidità.
L'art. 6, comma 1, legge 206/2004 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo
e delle stragi di tale matrice) ha previsto che “Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale (…)”.
Solo con il D.P.R. 30/10/2009, n. 181 (Regolamento recante i criteri medico-legali per
l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206) si è previsto, all'art. 6 che “a fare data dall'entrata in vigore del presente regolamento le commissioni mediche provvedono
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all'accertamento delle invalidità secondo quanto previsto agli articoli 3 e 4.2. Nei casi di applicazione dell'articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, le valutazioni delle invalidità operate in difformità alle disposizioni del presente regolamento, possono formare oggetto di revisione da parte dei competenti organismi sanitari, previa domanda degli interessati agli uffici delle amministrazioni competenti.
In ogni caso, la percentuale d'invalidità non può essere rideterminata in misura inferiore a quella per la quale si è già provveduto all'attribuzione dei benefici richiesti, ovvero a quella stabilita in sede giudiziale. Le domande, presentate a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 206 del 2004, cui non sia seguito l'accertamento medico-legale da parte delle commissioni di cui all'articolo 2, comma 2, per sopravvenuto decesso del danneggiato, sono da considerare utilmente prodotte per la determinazione della nuova percentuale di invalidità, comprensiva del danno biologico e morale”. Tale norma è entrata in vigore il 31.12.2009.
Il sig. DO ha presentato domanda di revisione della valutazione dell'invalidità in data 19.2.2019, perciò entro il termine di prescrizione decennale.
Va anche considerato che le domande economiche dei ricorrenti si fondano sull'art. 5 della L. 3 agosto 2004, n. 206 (“3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subìto, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, è riconosciuto il
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