Trib. Modena, sentenza 16/10/2024, n. 467

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Modena, sentenza 16/10/2024, n. 467
Giurisdizione : Trib. Modena
Numero : 467
Data del deposito : 16 ottobre 2024

Testo completo

N. R.G. 2250/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed estensore
Dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2250/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FONTANA Parte_1 C.F._1
VANIA, con domicilio eletto presso il difensore
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TAMBURINI ANNA, con CP_1 C.F._2
domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio concordatario in data 31/12/2011;
Parte_1 CP_1
dall'unione è nato il figlio in data 25/07/2013;
Persona_1


- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 23/05/2024 e contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, i predetti coniugi hanno
congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) SEPARAZIONE E CASA CONIUGALE
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con libertà, per ciascuno di
essi, di fissare la rispettiva residenza ove crederanno più opportuno, ma in modo da non rendere
gravoso l'esercizio del diritto di visita. I coniugi hanno l'obbligo di comunicarsi eventuali
cambiamenti inerenti la residenza, sino a quando il figlio non diventerà maggiorenne ed
economicamente autosufficiente.
La casa coniugale posta in Fiorano Modenese (MO), via della Villa n. 20, viene assegnata in uso
esclusivo alla signora , unitamente agli arredi e suppellettili che l'arredano e la CP_1
corredano, la quale si impegna a comunicare la variazione della parte conduttrice.
Il signor d'accordo con la moglie, entro il 22.05.2024, provvederà a lasciare la casa Pt_1
famigliare asportando i propri effetti personali e gli oggetti di sua esclusiva proprietà, trasferendo
momentaneamente la propria dimora e il proprio domicilio presso l'abitazione dei di lui
genitori in Maranello (MO), via Genova n. 34, nonché a restituire le chiavi di casa. Il signor
si impegna a trasferire la propria residenza presso una propria nuova abitazione, entro Pt_1
e non oltre il 30.11.2024.
2) AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEL FIGLIO MINORE
Il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori che Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale in riferimento all'assunzione delle
decisioni di natura straordinaria (attinenti alla salute, la scuola, l'educazione) tenendo in
considerazione le aspirazioni ed inclinazioni del figlio e disgiuntamente in riferimento alle scelte
ordinarie, con ciò intendendo che ciascun genitore potrà autonomamente assumere le decisioni
di ordinaria amministrazione quando il figlio si trovi presso di sé senza obbligo confronto con
l'altro genitore. I genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni riguardanti la scelta
di interventi e/o terapie mediche convenzionali e/o alternative eventualmente necessarie per il
figlio, con la precisazione che in ogni caso il genitore che avrà presso di sé dovrà Per_1
preventivamente informare l'altro genitore su eventuali visite mediche, esami, terapie, etc.., cui
il minore dovrà sottoporsi e sulla relativa anamnesi e diagnosi, salvo casi di estrema urgenza.
Ciascun genitore si impegna a tenere informato l'altro genitore di ogni aspetto relativo alla vita
del minore, ivi compreso il suo andamento scolastico, gli incontri con gli insegnanti/docenti e
le iniziative della scuola frequentata dal figlio.
Il figlio minor è collocato presso la madre e manterrà la propria residenza, anche ai Per_1
fini anagrafici, presso l'abitazione sita in Fiorano Modenese (MO), via della Villa n. 20.
Entrambi i genitori si impegnano ad evitare accuratamente che il minore frequenti compagnie
occasionali dell'uno e/o dell'altro genitore, almeno sino a quando non si sia instaurata una
stabile duratura relazione sentimentale e comunque non prima di 2 anni dalla sottoscrizione del
presente ricorso.

3. DIRITTO DI VISITA
vivrà con entrambi i genitori, per pari periodo di tempo, a settimane alterne, come Per_1
segue:
settimana A: permarrà con la madre il martedì dall'uscita di scuola/centro estivo, il Per_1
giovedì dall'uscita di scuola/centro estivo, e il venerdì dall'uscita di scuola/centro estivo sino al
sabato mattina alle ore 9.00 (e quando inizierà la scuola media, la madre lo accompagnerà a
scuola) permarrà con il padre il lunedì dall'uscita di scuola/centro estivo, il mercoledì Per_1
dall'uscita di scuola/centro estivo e dal sabato mattina dalle ore 9.00 (e quando Per_1
frequenterà la scuola media, dall'uscita di scuola) sino al lunedì mattina quando verrà
accompagnato a scuola/centro estivo dal papà;

settimana B: permarrà con la madre il martedì dall'uscita di scuola/centro estivo, il Per_1
giovedì dall'uscita di scuola/centro estivo, e dal sabato mattina dalle ore 9.00 (e quand Per_1
frequenterà la scuola media, dall'uscita di scuola) sino al lunedì mattina quando verrà
accompagnato a scuola dalla mamma;
permarrà con il padre il lunedì dall'uscita di Per_1
scuola/centro estivo, il mercoledì dall'uscita di scuola/centro estivo e il venerdì dall'uscita di
scuola/centro estivo sino al sabato mattina alle ore 9.00 (e quando inizierà la scuola media, il
padre lo accompagnerà a scuola).
Ciascun genitore,
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