Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 684

TRIB Napoli
Sentenza
12 febbraio 2025
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TRIB Napoli
Sentenza
12 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 684
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 684
Data del deposito : 12 febbraio 2025

Testo completo

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dr. Federica Acquaviva Coppola lette le note di trattazione, pronuncia la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 9142 /2024 R.G. LAVORO/PREVIDENZA, TRA ET DE AR rapp.to e difeso dall'avv. ARRICHIELLO ANNAMARIA presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico come da procura in calce al ricorso;

RICORRENTE E I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della SCCI s.p.a.;rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'istituto come da procura in atti RESISTENTE
AGENZIA DELLE ENTRATE SERVIZI E RISCOSSIONE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. ROTOLO GIUSEPPE presso il cui studio elettivamente domicilia come da procura in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
L'opponente, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento notificatagli in data 07/06/2024, con il quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 2.215,16 a seguito del mancato pagamento di due cartelle di pagamento, impugnando con il presente ricorso , l'avviso di addebito n. 32820180007805044000, ente impositore, Inps sede di Aversa, ivi indicato. Eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti e dell'avviso di addebito, chiedendo l'accoglimento del ricorso, previa sospensione degli atti impugnati. Vinte le spese di lite. L'inps ritualmente citato si costituiva e con varie argomentazioni chiedeva il rigetto della domanda. L'agente per la riscossione si costituiva depositando in giudizio estratti di ruolo e relate di notifica da cui emerge che l'intimazione di pagamento contiene cartelle di pagamento correttamente notificate all'istante, chiedendo il rigetto del ricorso. Preliminarmente, quanto ai soggetti legittimati passivi è opportuno ricostruire sinteticamente la normativa di riferimento. L'art. 24 d.lgs. 26.2.1999 n. 46 (Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali), prevede, al primo comma: «1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di notifica della cartella di pagamento, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore». Il quinto comma così stabiliva: «contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore [ed al concessionario]. Con il d.l. 24 settembre 2002, n. 209 conv. in l. 22 novembre 2002, n. 265, all'art. 4 comma 2-quater, si è poi stabilito:«Al comma 5 dell'art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, le parole: "ed al concessionario" sono soppresse». A sua volta, la l. 23.12.1998 n. 448 all'art. 13 (Cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS), prevede, per quanto in questa sede rileva: «1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i
crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi e le sanzioni, vantati dall'INPS, già maturati e quelli che matureranno sino alla data della cessione di cui al comma 15, sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere più celere la riscossione, al valore netto risultante dai bilanci e dai rendiconti dell'Istituto.

5. Il cessionario è autorizzato a costituire una società per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto dei crediti di cui al presente articolo.

8. La cessione dei crediti di cui al presente articolo costituisce successione a titolo particolare nel diritto ceduto. Nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica l'articolo 111, commi primo e quarto, del codice di procedura civile. Il cessionario può intervenire in tali procedimenti ma non può essere chiamato in causa, fermo restando che l'INPS non può in ogni caso essere estromesso. Qualora, successivamente alla trasmissione dei ruoli di cui al comma 6, i debitori promuovano, avverso il ruolo, giudizi di merito e di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, sussiste litisconsorzio necessario nel lato passivo tra l'INPS ed il cessionario». Ne consegue che legittimati passivi sull'opposizione avente ad oggetto vizi concernenti il merito della pretesa sono esclusivamente l'INPS ed il cessionario, SCCI s.p.a Per quanto concerne i vizi formali della procedura di formazione e notificazione del ruolo, nonché degli atti ad essa inerenti, quali la regolarità formale o la validità degli atti esecutivi conseguenti, l'agente per la riscossione resta invece l'unico legittimato passivo, tenuto conto che detta procedura viene interamente affidata a tali soggetti, ai sensi della legge delega 28/09/98 n. 337 e del d.lgs. 13/04/99 n. 112 (peraltro modificato dallo stesso d.l. 209/2002 sopra citato). Laddove, poi, come nella
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