Trib. Bergamo, sentenza 19/01/2025, n. 75

TRIB Bergamo
Sentenza
19 gennaio 2025
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TRIB Bergamo
Sentenza
19 gennaio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, dalla dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino, riguarda la causa di scioglimento del matrimonio tra due coniugi, entrambi di origine indiana, celebrato con rito hindu. Il ricorrente ha chiesto la declaratoria di scioglimento del matrimonio, l'affido congiunto dei due figli minori, e la revoca dell'assegno di mantenimento per la moglie, sostenendo che la crisi coniugale fosse dovuta al cambiamento di atteggiamento della moglie rispetto ai valori religiosi condivisi. La resistente, al contrario, ha contestato le affermazioni del marito, evidenziando violenze psicologiche e fisiche subite, e ha richiesto l'affido esclusivo dei minori, un assegno divorzile e un aumento dell'assegno per i figli.

Il giudice ha accolto la domanda di scioglimento del matrimonio, ritenendo che la separazione fosse durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge. Ha quindi disposto l'affido esclusivo dei minori alla madre, sottolineando l'importanza di garantire la salute e il benessere dei figli, evidenziando le carenze alimentari e le problematiche di salute derivanti dalle convinzioni religiose del padre. Inoltre, ha stabilito un assegno di mantenimento di € 300,00 per ciascun figlio, evidenziando la necessità di monitoraggio da parte dei servizi sociali per garantire il benessere del nucleo familiare. La decisione si fonda su un'analisi approfondita delle esigenze dei minori e delle capacità genitoriali, con particolare attenzione all'interesse superiore dei figli.

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bergamo, sentenza 19/01/2025, n. 75
Giurisdizione : Trib. Bergamo
Numero : 75
Data del deposito : 19 gennaio 2025

Testo completo

N. 6751/2023 R.G.
N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori Magistrati :
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di Scioglimento di matrimonio iscritta al n. 6751/2023 RG promossa da
(CF ), con l'avv. FIOCCHI DANIELA Parte_1 C.F._1
del foro di Lecco RICORRENTE
contro
(CF ), con l'avv. FASOLI EMMA Controparte_1 C.F._2
del foro di Verona
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto : scioglimento del matrimonio sulle conclusioni depositate all'udienza ex art. 473bis-28 cpc del 17.10.2024
Il Pm per l'accoglimento pagina 1 di 14


FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'articolo 473 bis-12 cpc il ricorrente , cittadino Parte_1
indiano avente anche cittadinanza italiana, conveniva in giudizio la resistente
[...]
per ottenere la declaratoria di scioglimento del matrimonio. CP_1
Assumeva di essersi unito in matrimonio con la resistente presso il Consolato Italiano di
Agartala in India con il rito hindu in data 9 Marzo 2011 e che da detta unione erano nati due figli, (22.2.2012) e (1.9.2013), entrambi minori. Richiamava in Per_1 Per_2
particolare i valori e le indicazioni della religione indù in particolare il dover vivere in mezzo alla natura, di non poter bere alcol o mangiare carne, con una serie di ulteriori imposizioni importanti che sia lui che la moglie avevano condiviso fin dall'inizio dell'unione così riportando la sorpresa di lui quanto , suo dire, la moglie aveva repentinamente cambiato atteggiamento e, ritenendo troppo rigide le regole imposte dalla religione indù, ella aveva iniziato a mangiare e a far mangiare i figli sia la carne che il pesce. Dopo aver sottolineato più volte la sua mancata comprensione di questo repentino cambio di visione della vita, assumeva di essere un cuoco e di come la crisi coniugale si fosse evidenziata proprio quando egli, per ragioni di lavoro si era, nel 2020, trasferito in Inghilterra: da allora la moglie aveva iniziato ad avere atteggiamenti denigrativi e di totale rifiuto oltre ad un incomprensibile rifiuto di tutti gli insegnamenti indù che prima condivideva, con . Assumeva che l'intero giudizio di separazione era stato svolto a sua insaputa, così che non si era neppure adeguatamente difeso, ed era infatti terminato con la previsione dell'affido esclusivo dei minori a lei e con gli assegni di mantenimento per i figli di € 200,00 ciascuno e per lei per € 100,00 a suo carico.
Rimproverava alla moglie di aver psicologicamente allontanato i minori da lui e come la sentenza prevedeva che lo svolgimento del suo diritto di visita si svolgesse attraverso l'ausilio dei Servizi Sociali di Terno d'Isola. Allo stato affermava di lavorare come cuoco a Milano e di avere anche intrapreso quelli che erano i percorsi che i detti SS avevano pagina 2 di 14
indicato , tant'è che assumeva che al momento i figli avevano nei suoi confronti una minore conflittualità e si presentavano come meno ostili, a differenza invece della moglie. Concludeva chiedendo la pronuncia del divorzio, l'affido congiunto di due minori con il collocamento prevalente presso la madre, l'affiancamento ancora dei servizi sociali con la revoca del mantenimento per la moglie e la conferma invece di quello dei figli.
Si costituiva la resistente che contestava di fatto tutto quanto dedotto nel ricorso.
Affermava che la crisi era effettivamente scoppiata nel 2018 , quando il marito si era trasferito a Londra;
contestava quanto dedotto per il giudizio di separazione che aveva visto il marito restare contumace, e che si era peraltro concluso senza alcuna previsione di assegni di mantenimento a suo favore, diversamente da quanto statuito in sede presidenziale. Si soffermava sulla diversa ricostruzione della crisi coniugale, assumendo, nella vita di tutti i giorni, occorreva necessariamente sottomettersi alla volontà del marito per poter andare d'accordo con lui, e come anche per sfuggire alle violenze psicologiche e a quelle fisiche prive di lesioni (sputi o simili) cui ella era spessissimo sottoposta si era rivolta agli operatori del centro antiviolenza. La resistente ricordava quindi le modalità di vista imposte nella Comunità ove vivevano e che Persona_3
imponeva loro di vestirsi in un determinato modo, di non poter avere amicizie fuori dalla comunità stessa, o anche solo di mantenere i rapporti con la famiglia d'origine, non potendo neppure uscire dalla stessa o andare dal parrucchiere, di come, in particolare, essere considerata contaminata laddove si fosse mangiato carne . Evidenziava come, proprio in tema di alimentazione, ella avesse sofferto, a causa di tali carenze alimentari, della Sindrome di Siobhan, malattia autoimmune che gli aveva anche provocato chiazze sul viso e come proprio dalla assenza di carne o di proteine animali , con la conseguente carenza di ferro o di vitamine, aveva causato ad un figlio dolori articolari e all'altro l'intolleranza al latte. Si doleva del fatto che il marito continuava a sottoporre ai minori ad interrogatori veri e propri, tant'è vero che i minori stessi avevano iniziato ad avere un pagina 3 di 14
vero e proprio terrore del padre e ricordava come, proprio dopo la separazione, dopo l'allontanamento dalla Comunità i figli avevano potuto iniziare a frequentare sport, ascoltare musica diversa da quella indiana, ottenendo anche migliori risultati nel rendimento scolastico, come rilevato anche dagli stessi operatori sociali. Riportava inoltre alcuni strani comportamenti del marito come, per esempio, il fatto che egli pretendeva che tutti e quattro dormissero nello stesso letto, anche nel momento potevano esserci rapporti sessuali tra loro, oppure voleva accompagnare i figli in bagno a lavarli personalmente, e da tutti questi comportamenti traeva il fondamento per richiedere ancora una volta, in questa sede giudiziale, l'affido esclusivo a suo favore. Si doleva del mancato deposito della documentazione reddituale del ricorrente che pure lavorava oggi in Italia, più precisamente come cuoco presso Govinda, ristorante di Milano, e come peraltro il suo reddito era anche privo di qualunque tipo di spesa reale, visto che il ricorrente abitava presso la Comunità, aveva quindi vitto e alloggio gratis. Sosteneva di essere istruttrice di pilates e di avere un reddito base che era variato nel tempo, perché nel 2022 era pari a € 2940,00 mentre invece nel 2023 era diventato di € 1.125,00, gravato da un debito di 200 € per la locazione precedente, ma anche dal canone di locatizio di € 250,00 mensile. Concludeva chiedendo la conferma dell'affido esclusivo e la visita presso gli operatori sociali per i due figli minori, chiedeva un assegno divorzile di € 200,00 per sé ed un assegno per i figli di € 350,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie, chiedendo altresì di poter avere il pagamento integrale dell'assegno unico.
Prima di assumere i provvedimenti urgenti il giudice disponeva un'indagine affidata ai
SS così poi da prevedere poi l'affido esclusivo dei minori alla madre, ponendo un assegno di € 300,00 a figlio a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La causa veniva istruita con una ulteriore relazione di aggiornamento da parte degli operatori sociali i quali, con l'assenso del ricorrente, riferivano di aver sospeso gli incontri protetti padre/figli. Dopo la discussione dell'udienza ex art. 473bis-28 cpc,
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durante la quale la resistente rinunciava alla domanda di assegno divorzile, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dai documenti prodotti che: -i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio civile presso il Consolato Italiano di Agartala in India con il rito hindu in data 9 Marzo 2011 e che da detta unione erano nati due figli, (22.2.2012) e Per_1
(1.9.2013), entrambi minori. I coniugi vivono separati da più di un anno, Per_2
successivamente alla loro comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel
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