Trib. Arezzo, sentenza 04/12/2024, n. 1020
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
R.G. n. 1704/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1704/2024 promossa da:
), rappresentata e difesa congiuntamente e Parte_1 CodiceFiscale_1 disgiuntamente dagli avv.ti ROSSELLA ANGIOLINI e FRANCESCA TARCHIANI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Arezzo, Via Petrarca, n. 33;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
), rappresentato e difeso dall' avv. RICCARDO Controparte_1 C.F._2
VANNUCCINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo, Piazza Guido
Monaco n. 1/A;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione delle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da conclusioni congiunte concordemente rassegnate all'udienza del 19.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 337-bis c.c., depositato in data 05.08.2024, la ricorrente ha chiesto Parte_1
che il Tribunale regolamentasse le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei
confronti dei figli nato il [...], e nata il [...], dalla Persona_1 Persona_2
relazione more uxorio intrattenuta con il resistente . Controparte_1
Nello specifico, la ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha rappresentato che dopo la fine della relazione con il resistente lo stesso si sarebbe disinteressato alle questioni familiari e avrebbe cessato di contribuire economicamente alla cura e agli interessi dei figli.
La ha altresì rappresentato che il avrebbe interrotto i rapporti con il figlio Pt_1 CP_1 Per_1
avrebbe privilegiato il rapporto con la figlia Per_2
In merito al rapporto tra il resistente e la figlia la ricorrente ha dedotto che, nei giorni di visita Per_2
padre – figlia, il lascerebbe da sola in casa. CP_1 Per_2
Pertanto, la ricorrente ha chiesto che venisse disposto l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre della figlia minore il collocamento del figlio presso la ex Per_2 Per_1
casa familiare posta in Civitella in Val di Chiana (Ar), Via Aretina Nord, n. 14.
La ha inoltre chiesto che venisse disposta l'assegnazione della suddetta casa in suo favore. Pt_1
In ordine al
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1704/2024 promossa da:
), rappresentata e difesa congiuntamente e Parte_1 CodiceFiscale_1 disgiuntamente dagli avv.ti ROSSELLA ANGIOLINI e FRANCESCA TARCHIANI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Arezzo, Via Petrarca, n. 33;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
), rappresentato e difeso dall' avv. RICCARDO Controparte_1 C.F._2
VANNUCCINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo, Piazza Guido
Monaco n. 1/A;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione delle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da conclusioni congiunte concordemente rassegnate all'udienza del 19.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 337-bis c.c., depositato in data 05.08.2024, la ricorrente ha chiesto Parte_1
che il Tribunale regolamentasse le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei
confronti dei figli nato il [...], e nata il [...], dalla Persona_1 Persona_2
relazione more uxorio intrattenuta con il resistente . Controparte_1
Nello specifico, la ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha rappresentato che dopo la fine della relazione con il resistente lo stesso si sarebbe disinteressato alle questioni familiari e avrebbe cessato di contribuire economicamente alla cura e agli interessi dei figli.
La ha altresì rappresentato che il avrebbe interrotto i rapporti con il figlio Pt_1 CP_1 Per_1
avrebbe privilegiato il rapporto con la figlia Per_2
In merito al rapporto tra il resistente e la figlia la ricorrente ha dedotto che, nei giorni di visita Per_2
padre – figlia, il lascerebbe da sola in casa. CP_1 Per_2
Pertanto, la ricorrente ha chiesto che venisse disposto l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre della figlia minore il collocamento del figlio presso la ex Per_2 Per_1
casa familiare posta in Civitella in Val di Chiana (Ar), Via Aretina Nord, n. 14.
La ha inoltre chiesto che venisse disposta l'assegnazione della suddetta casa in suo favore. Pt_1
In ordine al
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi