Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 2
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale Dott. SA
Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13061 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
TR IU (C.F. [...]), nato a [...] l'[...], residente in [...]
DI EL IA (C.F. [...]), nata a [...] il [...], residente in [...], n. q. di erede della madre TR PA (C.F. [...]), nata
a Catania il 19.8.1947 e deceduta in corso di causa
TR NO (C.F. [...]), nata a [...] il [...], residente in [...] e
TR IA (C.F. [...]), nato a [...] il [...], residente in [...], entrambi n.q. di eredi del padre TR AR (C.F.
[...]), nato a [...] l'[...] e deceduto in corso di causa tutti elettivamente domiciliati in Catania, Piazza L. Ariosto n. 21, presso lo studio dell'Avv.
Annamaria Indelicato, da cui sono rappresentati e difesi per procure come in atti
- ATTORI -
E
ST NT, nato a [...] il [...];
ST ME, nata
a Catania il 9/08/1956;
ST VA, nato a [...] il [...];
ST
TO, nato a [...] il [...];
LE ME, nata a [...]
il 2.10.1936;
LE GI, nata a [...] il [...];
LE IA, nata a
Catania l'1.08.1957;
LE NC, nato a [...] il [...];
LE
ME, nata a [...] il [...];
LE TO, nato a [...] il [...];
RE RO, nata a [...] il [...];
LE NC, nato a [...] il
3.07.1978;
LE ON, nato a [...] il [...];
LE CE, nato a
Catania il 20.12.1956;
LE IO, nato a [...] il [...];
PP NC, nato a [...] il [...];
PP IU, nato a [...] il [...];
PP
TO, nato a [...] il [...];
- CONVENUTI CONTUMACI –
E nei confronti di
AMCO-ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A. (C.F. 05828330638), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Napoli, via SAta Brigida n. 39;
- TERZO CHIAMATO LITISCONSORTE NECESSARIO
CONTUMACE –
OGGETTO: Usucapione.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e pertanto si indicano le ragioni di fatto e di diritto della decisione, intendendosi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali di causa.
Con atto di citazione datato 18.7.2019 e ritualmente notificato per come attestato in atti, gli originari attori convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, i convenuti e dopo aver premesso di essere figli di TA AN, nata l'[...] e deceduta il 12.10.1975, esponevano di avere goduto e posseduto da oltre venti anni, senza interferenza alcuna da parte degli altri comproprietari, in maniera esclusiva ed ininterrotta, l'immobile urbano ed il terreno di relativa pertinenza individuati al N.C.E.U. del Comune di Catania, Sez. Ubana 002, al foglio 1, particella 1914
(erroneamente indicata in citazione n. 1934), zona cens. 2, Categ. A/7, classe 1, consistenza 4,5 vani,
2
superficie catastale 102, rendita € 592,63, facente parte dell'originaria particella già al Catasto Terreni al Fg. 1 particella 508 di mq. 1750 originariamnete intestata a: TA AN, TA MA,
TA RO, TA ZO, LÀ TO, LÀ PE, LÀ SA e
LÀ ZO.
Riferivano e documentavano, altresì, le varie modifiche di intestazione degli immobili oggetto di causa indicando gli eredi degli originari intestatari poco sopra richiamati.
Aggiungevano che essi attori - in conseguenza del possesso, utilizzo e godimento uti domini ininterotto, per ben oltre il ventennio richiesto dalla legge – avevano acquistato, per intervenuta usucapione, il diritto di proprietà sui beni oggetto di causa.
Infine, davano atto che il tentativo di mediazione, richiesto dalla legge, era stato esperito con esito negativo.
Sulla scorta di tali considerazioni parte attrice rassegnava al Tribunale adito le seguenti conclusioni “…PIACCIA Al Tribunale adito, adversis reiectis, accogliere le domande di RO RM,
RO IU, e RO PE e per l'effetto ritenere e dichiarare che l'immobile urbano ed il terreno di sua pertinenza al NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO sez. urbana 002 foglio 1 part.1914 zona cens.
2 categoria A/7 classe 1 consistenza 4,5 vani, superficie catastale 102, rendita euro 592,63 facente parte dell'originaria particella già al Catasto Terreni al foglio 1 part. 508 di mq 1750 sono di proprietà degli attori per averli acquistati per usucapione ultraventennale. Ordinare al competente Conservatore dei RR.II. di
Catania di provvedere alla trascrizione dei predetti immobili in capo agli attori con esonero di responsabilità in merito. Spese e compensi comprese quelle del procedimento di mediazione oltre spese forfetarie ed accessori di legge...”.
Nessuno dei convenuti riteneva di doversi costituire in giudizio.
Instaurato quindi il contraddittorio, alla prima udienza del 3.12.2020 svoltasi a mezzo deposito note scritte per l'emergenza Covid 19, il procuratore di parte attrice dava atto che da ispezione ipotecaria risultava iscritta sull'immobile oggetto di causa una ipoteca giudiziale in danno di uno dei convenuti LÀ SA, catastalmente intestatario con altri dello stesso immobile per la quota di 3/9, ed a favore del CREDITO VALTELLINESE e pertanto, alla luce della pronuncia della Cassazione (n° 29325 del 13/11/2019), chiedeva di poter integrare, previo ulteriore
3
esperimento di un procedimento di mediazione, il contraddittorio nei confronti di detto creditore ipotecario titolare di diritto reale (di garanzia).
Pertanto, disposta da questo decidente una ulteriore procedura di mediazione nei confronti di AMCO-ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A. succeduto al Credito Valtellinese, conclusasi con esito negativo, venivano concessi i termini ex art. 183 6^ comma c.p.c. per il deposito di memorie,
e quindi la causa - dopo alcuni differimenti dettati anche dall'emergenza epidemiologica da Covid
19 - veniva istruita a mezzo produzione documentale, espletamento della prova per testi e di CTU.
In corso di giudizio si costituivano gli eredi degli attori RO RM e RO IU
– deceduti in pendenza del presente giudizio - facendo proprie le domande dei loro danti causa.
Terminata l'attività istruttoria il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni, e quindi all'udienza del 20.6.2024, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Parte attrice ha proposto domanda di usucapione del diritto di proprietà di un immobile, ai sensi dell'art. 1158 c.c..
Preliminarmente va evidenziato che la domanda attorea, è procedibile, in quanto, è stato, preventivamente (ma anche nuovamente in corso di causa), regolarmente esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 5 comma 1-bis D. Lgs.
4.3.2010 n. 28 definitosi in entrambe i casi con esito negativo (per come risulta dalla documentazione allegata in atti).
Sempre in via preliminare, si deve osservare che parte attrice ha, correttamente, individuato
i propri contraddittori nei convenuti, fornendo ampia documentazione sulla complessa serie di modifiche circa l'intestazione dei beni oggetto di causa.
A riguardo degli eredi di TA RO gli attori davano prova documentale che dall'estratto dell'atto di morte risultava che TA RO era nata il [...], si era coniugata con ME AN, era deceduta in SA OV ER (oggi frazione del comune di Catania) il 15.03.87;
che il di lei coniuge AN ME era nato in [...] frazione del comune di ME, il matrimonio era stato celebrato in SA OV ER in data 31.01.1932. Comprovavano ancora che il di lei coniuge ed i discendenti (figli): ME TO, ME PE (entrambi nati il 18.01.1932),
4
ed il terzogenito ME TO nato il [...] risultavano tutti deceduti. Precisamente il coniuge AN ME era deceduto il 15.03.1980 in Montecatini Terme, mentre il primogenito
ME TO nato a [...] il [...], era deceduto il 21.01.1932, il secondogenito ME
PE nato a [...] il [...], era deceduto il 18.01.1932 mentre il terzogenito ME
TO nato il [...] era pure deceduto il 28.01.1933. In conclusione, il coniuge della de cuius
TA RO (deceduta il 15.03.87), era alla stessa premorto, mentre per i figli, data la loro breve vita, si era tralasciata ogni ulteriore ricerca sui loro eredi.
Correttamente, peraltro, gli attori hanno chiesto di poter integrare il contraddittorio nei confronti di AMCO-ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A. succeduto come terzo titolare di diritto reale di credito - Ipoteca giudiziale iscritta in data 2.3.2016 ai nn. 7697/882 per € 20.000,00 (di cui € 19.575,54 per sorte capitale) a favore di “Finanziaria SA Giacomo s.p.a.” e nei confronti, come detto, di LÀ SA.
Nel merito, la domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Com'è noto, ai fini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale Dott. SA
Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13061 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
TR IU (C.F. [...]), nato a [...] l'[...], residente in [...]
DI EL IA (C.F. [...]), nata a [...] il [...], residente in [...], n. q. di erede della madre TR PA (C.F. [...]), nata
a Catania il 19.8.1947 e deceduta in corso di causa
TR NO (C.F. [...]), nata a [...] il [...], residente in [...] e
TR IA (C.F. [...]), nato a [...] il [...], residente in [...], entrambi n.q. di eredi del padre TR AR (C.F.
[...]), nato a [...] l'[...] e deceduto in corso di causa tutti elettivamente domiciliati in Catania, Piazza L. Ariosto n. 21, presso lo studio dell'Avv.
Annamaria Indelicato, da cui sono rappresentati e difesi per procure come in atti
- ATTORI -
E
ST NT, nato a [...] il [...];
ST ME, nata
a Catania il 9/08/1956;
ST VA, nato a [...] il [...];
ST
TO, nato a [...] il [...];
LE ME, nata a [...]
il 2.10.1936;
LE GI, nata a [...] il [...];
LE IA, nata a
Catania l'1.08.1957;
LE NC, nato a [...] il [...];
LE
ME, nata a [...] il [...];
LE TO, nato a [...] il [...];
RE RO, nata a [...] il [...];
LE NC, nato a [...] il
3.07.1978;
LE ON, nato a [...] il [...];
LE CE, nato a
Catania il 20.12.1956;
LE IO, nato a [...] il [...];
PP NC, nato a [...] il [...];
PP IU, nato a [...] il [...];
PP
TO, nato a [...] il [...];
- CONVENUTI CONTUMACI –
E nei confronti di
AMCO-ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A. (C.F. 05828330638), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Napoli, via SAta Brigida n. 39;
- TERZO CHIAMATO LITISCONSORTE NECESSARIO
CONTUMACE –
OGGETTO: Usucapione.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e pertanto si indicano le ragioni di fatto e di diritto della decisione, intendendosi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali di causa.
Con atto di citazione datato 18.7.2019 e ritualmente notificato per come attestato in atti, gli originari attori convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, i convenuti e dopo aver premesso di essere figli di TA AN, nata l'[...] e deceduta il 12.10.1975, esponevano di avere goduto e posseduto da oltre venti anni, senza interferenza alcuna da parte degli altri comproprietari, in maniera esclusiva ed ininterrotta, l'immobile urbano ed il terreno di relativa pertinenza individuati al N.C.E.U. del Comune di Catania, Sez. Ubana 002, al foglio 1, particella 1914
(erroneamente indicata in citazione n. 1934), zona cens. 2, Categ. A/7, classe 1, consistenza 4,5 vani,
2
superficie catastale 102, rendita € 592,63, facente parte dell'originaria particella già al Catasto Terreni al Fg. 1 particella 508 di mq. 1750 originariamnete intestata a: TA AN, TA MA,
TA RO, TA ZO, LÀ TO, LÀ PE, LÀ SA e
LÀ ZO.
Riferivano e documentavano, altresì, le varie modifiche di intestazione degli immobili oggetto di causa indicando gli eredi degli originari intestatari poco sopra richiamati.
Aggiungevano che essi attori - in conseguenza del possesso, utilizzo e godimento uti domini ininterotto, per ben oltre il ventennio richiesto dalla legge – avevano acquistato, per intervenuta usucapione, il diritto di proprietà sui beni oggetto di causa.
Infine, davano atto che il tentativo di mediazione, richiesto dalla legge, era stato esperito con esito negativo.
Sulla scorta di tali considerazioni parte attrice rassegnava al Tribunale adito le seguenti conclusioni “…PIACCIA Al Tribunale adito, adversis reiectis, accogliere le domande di RO RM,
RO IU, e RO PE e per l'effetto ritenere e dichiarare che l'immobile urbano ed il terreno di sua pertinenza al NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO sez. urbana 002 foglio 1 part.1914 zona cens.
2 categoria A/7 classe 1 consistenza 4,5 vani, superficie catastale 102, rendita euro 592,63 facente parte dell'originaria particella già al Catasto Terreni al foglio 1 part. 508 di mq 1750 sono di proprietà degli attori per averli acquistati per usucapione ultraventennale. Ordinare al competente Conservatore dei RR.II. di
Catania di provvedere alla trascrizione dei predetti immobili in capo agli attori con esonero di responsabilità in merito. Spese e compensi comprese quelle del procedimento di mediazione oltre spese forfetarie ed accessori di legge...”.
Nessuno dei convenuti riteneva di doversi costituire in giudizio.
Instaurato quindi il contraddittorio, alla prima udienza del 3.12.2020 svoltasi a mezzo deposito note scritte per l'emergenza Covid 19, il procuratore di parte attrice dava atto che da ispezione ipotecaria risultava iscritta sull'immobile oggetto di causa una ipoteca giudiziale in danno di uno dei convenuti LÀ SA, catastalmente intestatario con altri dello stesso immobile per la quota di 3/9, ed a favore del CREDITO VALTELLINESE e pertanto, alla luce della pronuncia della Cassazione (n° 29325 del 13/11/2019), chiedeva di poter integrare, previo ulteriore
3
esperimento di un procedimento di mediazione, il contraddittorio nei confronti di detto creditore ipotecario titolare di diritto reale (di garanzia).
Pertanto, disposta da questo decidente una ulteriore procedura di mediazione nei confronti di AMCO-ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A. succeduto al Credito Valtellinese, conclusasi con esito negativo, venivano concessi i termini ex art. 183 6^ comma c.p.c. per il deposito di memorie,
e quindi la causa - dopo alcuni differimenti dettati anche dall'emergenza epidemiologica da Covid
19 - veniva istruita a mezzo produzione documentale, espletamento della prova per testi e di CTU.
In corso di giudizio si costituivano gli eredi degli attori RO RM e RO IU
– deceduti in pendenza del presente giudizio - facendo proprie le domande dei loro danti causa.
Terminata l'attività istruttoria il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni, e quindi all'udienza del 20.6.2024, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Parte attrice ha proposto domanda di usucapione del diritto di proprietà di un immobile, ai sensi dell'art. 1158 c.c..
Preliminarmente va evidenziato che la domanda attorea, è procedibile, in quanto, è stato, preventivamente (ma anche nuovamente in corso di causa), regolarmente esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 5 comma 1-bis D. Lgs.
4.3.2010 n. 28 definitosi in entrambe i casi con esito negativo (per come risulta dalla documentazione allegata in atti).
Sempre in via preliminare, si deve osservare che parte attrice ha, correttamente, individuato
i propri contraddittori nei convenuti, fornendo ampia documentazione sulla complessa serie di modifiche circa l'intestazione dei beni oggetto di causa.
A riguardo degli eredi di TA RO gli attori davano prova documentale che dall'estratto dell'atto di morte risultava che TA RO era nata il [...], si era coniugata con ME AN, era deceduta in SA OV ER (oggi frazione del comune di Catania) il 15.03.87;
che il di lei coniuge AN ME era nato in [...] frazione del comune di ME, il matrimonio era stato celebrato in SA OV ER in data 31.01.1932. Comprovavano ancora che il di lei coniuge ed i discendenti (figli): ME TO, ME PE (entrambi nati il 18.01.1932),
4
ed il terzogenito ME TO nato il [...] risultavano tutti deceduti. Precisamente il coniuge AN ME era deceduto il 15.03.1980 in Montecatini Terme, mentre il primogenito
ME TO nato a [...] il [...], era deceduto il 21.01.1932, il secondogenito ME
PE nato a [...] il [...], era deceduto il 18.01.1932 mentre il terzogenito ME
TO nato il [...] era pure deceduto il 28.01.1933. In conclusione, il coniuge della de cuius
TA RO (deceduta il 15.03.87), era alla stessa premorto, mentre per i figli, data la loro breve vita, si era tralasciata ogni ulteriore ricerca sui loro eredi.
Correttamente, peraltro, gli attori hanno chiesto di poter integrare il contraddittorio nei confronti di AMCO-ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A. succeduto come terzo titolare di diritto reale di credito - Ipoteca giudiziale iscritta in data 2.3.2016 ai nn. 7697/882 per € 20.000,00 (di cui € 19.575,54 per sorte capitale) a favore di “Finanziaria SA Giacomo s.p.a.” e nei confronti, come detto, di LÀ SA.
Nel merito, la domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
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