Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/11/2024, n. 2524
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, all'esito dell'udienza del 19.11..2024, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 5599/2019
TRA nato in Ukraina il [...], in [...] e nella qualità di Parte_1 genitore esercente la potestà genitoriale sul minore Persona_1 nato a [...] il [...] e nato in [...] Persona_2 il 30.03.1994, quali eredi di nata in [...] il [...] e Persona_3 deceduta in Capua il 21.07.2023, tutti rapp.ti e difesi, giusto mandato allegato al ricorso introduttivo, dall'avv. IO Sica, con cui elettivamente domiciliano in Napoli al C.so Meridionale n. 47
RICORRENTI
E
p.iva , in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e CP_1 P.IVA_1 difesa, giusto mandato allegato alla memoria difensiva, dall'avv. Giovanni Actis, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via Santa Lucia n. 107
RESISTENTE IN RICONVENZIONALE
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato - differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 06.06.2019 Persona_3 esponeva: di aver lavorato dal 01.04.2014 sino al 31.03.2017, data in cui ella si dimetteva per giusta causa, alle dipendenze della società esercente CP_1 attività di realizzazione di monili, gioielli e bigiotteria;
che il rapporto di lavoro veniva in realtà formalizzato solo a far data dall'11.10.2015, con inquadramento nel
1
V livello del CCNL FI;
di aver espletato le mansioni di miniaturista, occupandosi nello specifico di realizzare e/o decorare, disegni (figure, animali, ecc.) piccoli gioielli, presso il laboratorio sito in Santa Maria C.V.;
di aver prestato la propria attività lavorativa dalle ore 9,00 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì, con un'ora di pausa per il pranzo e dalle ore 9,00 alle ore 13,00 il sabato;
di aver svolto un orario superiore alle quaranta ore settimanali;
di aver sempre seguito gli ordini e le direttive impartiti da a cui doveva rendere conto in ordine al corretto Persona_4 svolgimento delle mansioni assegnatele, dei ritardi e delle assenze;
di aver percepito
a titolo di retribuzione l'importo mensile di € 200,00 netti, oltre a un rimborso spese di € 100,00. Lamentava di aver sempre percepito una retribuzione inferiore rispetto a quanto stabilito nelle tabelle del CCNL applicato e comunque, non proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, e di non aver mai ricevuto gli assegni familiari per il periodo Ottobre 2015 – Giugno 2016, il bonus di cui al DL 66/20104
(c.d. “Bonus Renzi”) per l'anno 2017, nonostante lo stesso fosse indicato in busta paga, né i ratei relativi alla tredicesima, né l'indennità per mancato godimento delle ferie e permessi o per lavoro straordinario, né il TFR. Affermava che solo in data
10.04.2017 aveva percepito € 163,00 netti, a titolo di saldo tredicesima 2016 ed €
637,00 a titolo di saldo arretrati assegno familiare. Tanto premesso, concludeva chiedendo di accertarsi e dichiararsi la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra ella ricorrente e la convenuta, senza soluzione di continuità, CP_2 dall'1.04.2014 all'11.10.2015 o dalla data accertata in corso di causa e
l'inquadramento di ella lavoratrice nel V livello del CCNL applicato;
condannarsi la società convenuta, per i motivi di cui al ricorso, al pagamento, in favore di ella ricorrente, della somma complessiva lorda di € 61.500,47, di cui € 5.671,40 a titolo di TFR, od alla somma ritenuta di giustizia dall'adito Giudice ex art. 36 Cost. Il tutto, oltre al versamento degli oneri contributivi ed assistenziali conseguenti, anche per il periodo dal 1/4/2014 - 11/10/2015, nonché interessi e rivalutazione monetaria, come per legge. Vinte le spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio la contestando l'avversa domanda della quale CP_1 chiedeva il rigetto, precisando che la ricorrente era stata assunta alle dipendenze della società con contratto del 30.09.2015, avente decorrenza dal 12.10.2015 CP_1
e sino alle dimissioni presentate dalla stessa in data 31.03.2017, peraltro, senza il necessario preavviso di giorni dieci;
mentre per il periodo precedente e cioè dall'1.04.2014 al 30.09.2015 ella aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze di altra società, e precisamente della GLAM s.r.l. con sede in S. Maria C.V. alla Via
2
Santella P.co La Perla e con uffici in S. Maria C.V. traversa San Pietro, esercente attività di fabbricazione e commercio di bigiotteria e articoli vari. Precisava, altresì, che la ricorrente era stata assunta alle dipendenze della GLAM s.r.l. in data
2.09.2009 ed aveva continuato a svolgere la sua attività lavorativa anche dopo la cessazione formale del rapporto di lavoro avvenuta in data 31.03.2014 per consentire alla detta società di completare le procedure liquidatorie e la definizione delle commesse ricevute prima della delibera di liquidazione, in quanto pur essendo stata la GLAM s.r.l. posta in liquidazione in data 30.12.2013 aveva cessato ogni attività solo in data 31.12.2015. Rappresentava che nel predetto periodo (1.04.2014-
30.09.2015) la dipendente aveva ricevuto le istruzioni dal liquidatore e le retribuzioni
a mezzo bonifico bancario da parte della medesima GLAM s.r.l. Riguardo alle asserite mansioni svolte dalla ricorrente presso e sull'asserito orario di CP_1 lavoro prestato assumeva che la ricorrente aveva svolto mansioni di “montatore”, consistendo nelle prestazioni meramente esecutive di “montaggi semplici a serie anche su linea” con inquadramento iniziale al V° livello del CCNL metalmeccanico, per poi assumere la retribuzione relativa al livello II°. Sosteneva che al rapporto intercorso con la ricorrente non poteva applicarsi il CCNL FI in quanto essa resistente non utilizzava né trasformava l'oro, ma svolgeva unicamente attività di bigiotteria con l'utilizzazione del materiale “corno”. Contestava che l'istante avesse mai provveduto alla decorazione dei gioielli in quanto per tale espletamento era richiesto un percorso di qualificate conoscenze tecniche che possono essere acquisite solo con la frequenza di specifici corsi di apprendimento. Affermava che l'orario osservato era di venticinque ore settimanili e cioè cinque ore al giorno: dal lunedì al venerdì di ogni settimana dalle ore 10 alle ore 13,00 e dalle ore 15 alle ore 17,00.
Allegava prospetti paga sottoscritti dalla ricorrente quale prova a favore di esso datore lavoro sia in ordine ai giorni di lavoro, all'orario osservato, ed alla retribuzione ricevuta. Affermava di aver versato alla ricorrente € 1.133,00 a titolo di
TFR e corrisposto a mezzo bonifico bancario dell'11.12.2017;
gli assegni familiari erano stati versati come da prospetti da giugno 2016 e per € 137,50 cadauno e anche la tredicesima era stata versata a mezzo bonifico bancario del 23.12.2016 di euro
400,00 e del 7.04.2017 di euro 163,00. Parte resistente, spiegava, altresì, domanda riconvenzionale per il pagamento del mancato preavviso delle dimissioni rassegnate sia per il risarcimento dei danni subiti a seguito della lesione di immagine e di reputazione commerciale per la diffusione da parte della ricorrente di false notizie in un contesto provinciale come quello della cittadina di S.Maria C.V., nonché per
3
l'accertata inesistenza della condotta di mobbing e per i continui insulti anche a sfondo razziale, falsamente denunciati nell'atto di diffida sottoscritto dalla lavoratrice. Pertanto, all'esito di siffatti rilievi, concludeva chiedendo rigettarsi le domande della ricorrente in quanto inammissibili ed infondate;
accertarsi e dichiararsi la responsabilità della dipendente sia per il mancato preavviso delle dimissioni da essa rassegnate, sia in ordine ai danni relativi alla lesione di immagine, reputazione ed affidabilità commerciale di per la presunta ed accertata CP_1 inesistente condotta di mobbing e in relazione ai dedotti ed inesistenti insulti anche a sfondo razziale, come falsamente denunciato nell'atto di diffida, con conseguente condanna della medesima al pagamento in favore di della somma di CP_1 euro 226,00 per mancato preavviso;
e della ulteriore somma di euro 50.000/00, oltre accessori, per danni anche non patrimoniali alla immagine, reputazione ed affidabilità commerciale della azienda, ovvero della somma che sarà ritenuta dal
Tribunale anche in via equitativa;
in subordine disporsi la compensazione tra
l'eventuale credito vantato dalla istante ed il credito di per i danni ad CP_1 essa arrecati. Spese vinte.
Deceduta in corso di causa si costituivano gli eredi insistendo nelle Persona_3 domande.
Ammessa ed espletata la prova orale, disposta ed espletata CTU contabile, la causa veniva rinviata per la discussione e, all'udienza del 07.05.2024, il procuratore di parte resistente eccepiva, preliminarmente, la nullità della costituzione del minore per difetto della procura. Disposta la sanatoria, previa autorizzazione del giudice tutelare, ed effettuata l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario la causa veniva rinviata all'odierna udienza. Parte resistente, invocando l'art. 320 co. 4 c.p.c. invocava la necessità di un'ulteriore intervento del giudice tutelare, opponendosi alla decisione. La giudicante rigettava l'istanza essendo l'autorizzazione del giudice tutelare, funzionale alla riscossione e solo potenziale in assenza di una pronuncia di accoglimento da parte del Tribunale. Ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione la giudicante, all'esito della camera di consiglio, dava lettura della sentenza versata in atti.
*****
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di cui alla presente motivazione.
4
Oggetto del giudizio è il riconoscimento del rapporto di lavoro tra le originarie parti per una durata maggiore rispetto alla sua formale instaurazione, lo svolgimento della prestazione lavorativa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, all'esito dell'udienza del 19.11..2024, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 5599/2019
TRA nato in Ukraina il [...], in [...] e nella qualità di Parte_1 genitore esercente la potestà genitoriale sul minore Persona_1 nato a [...] il [...] e nato in [...] Persona_2 il 30.03.1994, quali eredi di nata in [...] il [...] e Persona_3 deceduta in Capua il 21.07.2023, tutti rapp.ti e difesi, giusto mandato allegato al ricorso introduttivo, dall'avv. IO Sica, con cui elettivamente domiciliano in Napoli al C.so Meridionale n. 47
RICORRENTI
E
p.iva , in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e CP_1 P.IVA_1 difesa, giusto mandato allegato alla memoria difensiva, dall'avv. Giovanni Actis, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via Santa Lucia n. 107
RESISTENTE IN RICONVENZIONALE
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato - differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 06.06.2019 Persona_3 esponeva: di aver lavorato dal 01.04.2014 sino al 31.03.2017, data in cui ella si dimetteva per giusta causa, alle dipendenze della società esercente CP_1 attività di realizzazione di monili, gioielli e bigiotteria;
che il rapporto di lavoro veniva in realtà formalizzato solo a far data dall'11.10.2015, con inquadramento nel
1
V livello del CCNL FI;
di aver espletato le mansioni di miniaturista, occupandosi nello specifico di realizzare e/o decorare, disegni (figure, animali, ecc.) piccoli gioielli, presso il laboratorio sito in Santa Maria C.V.;
di aver prestato la propria attività lavorativa dalle ore 9,00 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì, con un'ora di pausa per il pranzo e dalle ore 9,00 alle ore 13,00 il sabato;
di aver svolto un orario superiore alle quaranta ore settimanali;
di aver sempre seguito gli ordini e le direttive impartiti da a cui doveva rendere conto in ordine al corretto Persona_4 svolgimento delle mansioni assegnatele, dei ritardi e delle assenze;
di aver percepito
a titolo di retribuzione l'importo mensile di € 200,00 netti, oltre a un rimborso spese di € 100,00. Lamentava di aver sempre percepito una retribuzione inferiore rispetto a quanto stabilito nelle tabelle del CCNL applicato e comunque, non proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, e di non aver mai ricevuto gli assegni familiari per il periodo Ottobre 2015 – Giugno 2016, il bonus di cui al DL 66/20104
(c.d. “Bonus Renzi”) per l'anno 2017, nonostante lo stesso fosse indicato in busta paga, né i ratei relativi alla tredicesima, né l'indennità per mancato godimento delle ferie e permessi o per lavoro straordinario, né il TFR. Affermava che solo in data
10.04.2017 aveva percepito € 163,00 netti, a titolo di saldo tredicesima 2016 ed €
637,00 a titolo di saldo arretrati assegno familiare. Tanto premesso, concludeva chiedendo di accertarsi e dichiararsi la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra ella ricorrente e la convenuta, senza soluzione di continuità, CP_2 dall'1.04.2014 all'11.10.2015 o dalla data accertata in corso di causa e
l'inquadramento di ella lavoratrice nel V livello del CCNL applicato;
condannarsi la società convenuta, per i motivi di cui al ricorso, al pagamento, in favore di ella ricorrente, della somma complessiva lorda di € 61.500,47, di cui € 5.671,40 a titolo di TFR, od alla somma ritenuta di giustizia dall'adito Giudice ex art. 36 Cost. Il tutto, oltre al versamento degli oneri contributivi ed assistenziali conseguenti, anche per il periodo dal 1/4/2014 - 11/10/2015, nonché interessi e rivalutazione monetaria, come per legge. Vinte le spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio la contestando l'avversa domanda della quale CP_1 chiedeva il rigetto, precisando che la ricorrente era stata assunta alle dipendenze della società con contratto del 30.09.2015, avente decorrenza dal 12.10.2015 CP_1
e sino alle dimissioni presentate dalla stessa in data 31.03.2017, peraltro, senza il necessario preavviso di giorni dieci;
mentre per il periodo precedente e cioè dall'1.04.2014 al 30.09.2015 ella aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze di altra società, e precisamente della GLAM s.r.l. con sede in S. Maria C.V. alla Via
2
Santella P.co La Perla e con uffici in S. Maria C.V. traversa San Pietro, esercente attività di fabbricazione e commercio di bigiotteria e articoli vari. Precisava, altresì, che la ricorrente era stata assunta alle dipendenze della GLAM s.r.l. in data
2.09.2009 ed aveva continuato a svolgere la sua attività lavorativa anche dopo la cessazione formale del rapporto di lavoro avvenuta in data 31.03.2014 per consentire alla detta società di completare le procedure liquidatorie e la definizione delle commesse ricevute prima della delibera di liquidazione, in quanto pur essendo stata la GLAM s.r.l. posta in liquidazione in data 30.12.2013 aveva cessato ogni attività solo in data 31.12.2015. Rappresentava che nel predetto periodo (1.04.2014-
30.09.2015) la dipendente aveva ricevuto le istruzioni dal liquidatore e le retribuzioni
a mezzo bonifico bancario da parte della medesima GLAM s.r.l. Riguardo alle asserite mansioni svolte dalla ricorrente presso e sull'asserito orario di CP_1 lavoro prestato assumeva che la ricorrente aveva svolto mansioni di “montatore”, consistendo nelle prestazioni meramente esecutive di “montaggi semplici a serie anche su linea” con inquadramento iniziale al V° livello del CCNL metalmeccanico, per poi assumere la retribuzione relativa al livello II°. Sosteneva che al rapporto intercorso con la ricorrente non poteva applicarsi il CCNL FI in quanto essa resistente non utilizzava né trasformava l'oro, ma svolgeva unicamente attività di bigiotteria con l'utilizzazione del materiale “corno”. Contestava che l'istante avesse mai provveduto alla decorazione dei gioielli in quanto per tale espletamento era richiesto un percorso di qualificate conoscenze tecniche che possono essere acquisite solo con la frequenza di specifici corsi di apprendimento. Affermava che l'orario osservato era di venticinque ore settimanili e cioè cinque ore al giorno: dal lunedì al venerdì di ogni settimana dalle ore 10 alle ore 13,00 e dalle ore 15 alle ore 17,00.
Allegava prospetti paga sottoscritti dalla ricorrente quale prova a favore di esso datore lavoro sia in ordine ai giorni di lavoro, all'orario osservato, ed alla retribuzione ricevuta. Affermava di aver versato alla ricorrente € 1.133,00 a titolo di
TFR e corrisposto a mezzo bonifico bancario dell'11.12.2017;
gli assegni familiari erano stati versati come da prospetti da giugno 2016 e per € 137,50 cadauno e anche la tredicesima era stata versata a mezzo bonifico bancario del 23.12.2016 di euro
400,00 e del 7.04.2017 di euro 163,00. Parte resistente, spiegava, altresì, domanda riconvenzionale per il pagamento del mancato preavviso delle dimissioni rassegnate sia per il risarcimento dei danni subiti a seguito della lesione di immagine e di reputazione commerciale per la diffusione da parte della ricorrente di false notizie in un contesto provinciale come quello della cittadina di S.Maria C.V., nonché per
3
l'accertata inesistenza della condotta di mobbing e per i continui insulti anche a sfondo razziale, falsamente denunciati nell'atto di diffida sottoscritto dalla lavoratrice. Pertanto, all'esito di siffatti rilievi, concludeva chiedendo rigettarsi le domande della ricorrente in quanto inammissibili ed infondate;
accertarsi e dichiararsi la responsabilità della dipendente sia per il mancato preavviso delle dimissioni da essa rassegnate, sia in ordine ai danni relativi alla lesione di immagine, reputazione ed affidabilità commerciale di per la presunta ed accertata CP_1 inesistente condotta di mobbing e in relazione ai dedotti ed inesistenti insulti anche a sfondo razziale, come falsamente denunciato nell'atto di diffida, con conseguente condanna della medesima al pagamento in favore di della somma di CP_1 euro 226,00 per mancato preavviso;
e della ulteriore somma di euro 50.000/00, oltre accessori, per danni anche non patrimoniali alla immagine, reputazione ed affidabilità commerciale della azienda, ovvero della somma che sarà ritenuta dal
Tribunale anche in via equitativa;
in subordine disporsi la compensazione tra
l'eventuale credito vantato dalla istante ed il credito di per i danni ad CP_1 essa arrecati. Spese vinte.
Deceduta in corso di causa si costituivano gli eredi insistendo nelle Persona_3 domande.
Ammessa ed espletata la prova orale, disposta ed espletata CTU contabile, la causa veniva rinviata per la discussione e, all'udienza del 07.05.2024, il procuratore di parte resistente eccepiva, preliminarmente, la nullità della costituzione del minore per difetto della procura. Disposta la sanatoria, previa autorizzazione del giudice tutelare, ed effettuata l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario la causa veniva rinviata all'odierna udienza. Parte resistente, invocando l'art. 320 co. 4 c.p.c. invocava la necessità di un'ulteriore intervento del giudice tutelare, opponendosi alla decisione. La giudicante rigettava l'istanza essendo l'autorizzazione del giudice tutelare, funzionale alla riscossione e solo potenziale in assenza di una pronuncia di accoglimento da parte del Tribunale. Ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione la giudicante, all'esito della camera di consiglio, dava lettura della sentenza versata in atti.
*****
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di cui alla presente motivazione.
4
Oggetto del giudizio è il riconoscimento del rapporto di lavoro tra le originarie parti per una durata maggiore rispetto alla sua formale instaurazione, lo svolgimento della prestazione lavorativa
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi