Trib. Pesaro, sentenza 07/10/2024, n. 237

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pesaro, sentenza 07/10/2024, n. 237
Giurisdizione : Trib. Pesaro
Numero : 237
Data del deposito : 7 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli, ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 195/2023 R.G. promossa da:
, difesa e rappresentata dagli avv.ti DE SANTIS Parte_1
GIUSEPPE e SANDRI MAURO,
RICORRENTE

contro

:
, difesa e rappresentata dall'avv. BELEFFI MASSIMO, CP_1
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.03.2023, la sig.ra , dipendente Parte_1
della società in qualità di addetta alle operazioni ausiliare alla vendita CP_1
presso il supermercato a marchio , sito in Fano, via Einaudi n. 30, CP_2
conveniva in giudizio la società datrice al fine di sentirla condannare al pagamento della somma complessiva di € 14.696,98, di cui € 11.696,98 a titolo
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di retribuzioni non corrisposte dal 15.10.2021 al 30.04.2022 e € 3.000,00 a titolo di risarcimento per danni non patrimoniali, biologici, esistenziali e morali.
La ricorrente contestava l'illegittimità dei provvedimenti datoriali con cui, in data
15.10.2021 (doc. 2 resistente), 03.01.2022 (doc. 3 resistente) e 01.04.2022 (doc. 4 resistente) la società, ex art. 3, D.L. n. 127 del 21.09.2021, D.L. n. 221 del
24.12.2021 e D.L. n. 24 del 24.02.2022, a seguito della verifica del mancato possesso da parte della sig.ra del cd. Green Pass, le comunicava di Parte_1
considerarla assente ingiustificata fino alla presentazione della necessaria certificazione e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza
(individuato prima nel 31.12.2021, poi nel 31.03.2022 e, infine, nel 30.04.2022), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per tale periodo di continuativa assenza ingiustificata (dal 15.10.2021 al
30.04.2022) la sig.ra veniva privata della retribuzione. Parte_1
La ricorrente chiedeva l'accertamento del proprio diritto a percepire la retribuzione globale di fatto per le giornate lavorative non retribuite dal
15.10.2021 sino alla data del 30.4.2022, a causa della illegittima sospensione di fatto applicata dalla Società datoriale, previa disapplicazione della normativa interna in contrasto con la normativa europea.
Le doglianze della ricorrente trovano ragion d'essere nella ritenuta assoluta inefficacia del green pass nel “prevenire” la diffusione del virus Covid-19, essendo ampiamente confermato come anche i soggetti vaccinati contraessero il virus nel periodo di vigenza dell'obbligo del Green Pass.
Con comparsa di costituzione depositata in data 30.05.2024, si costituiva in giudizio la società , chiedendo il rigetto integrale del ricorso. CP_1
La società resistente ribadiva la correttezza del proprio operato, essendosi limitata ad applicare la normativa vigente in materia (art. 3 d.l. 127/2021 conv.
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L. 165/2021, che ha introdotto l'art.

9-septies nel d.l. 52/2021
conv. L.
87/2021), che imponeva l'obbligo, per chiunque svolgesse un'attività lavorativa nel settore privato, di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde
COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, nonché l'ulteriore obbligo, per il datore di lavoro, di verificare il rispetto delle prescrizioni, nonché, nell'ipotesi di mancato possesso dell'attestazione, di considerare il dipendente “assente ingiustificato” con sospensione dalla retribuzione e da ogni altro compenso ed emolumento, senza conseguenze disciplinari (art. 9 septies del DL 52/2021 comma 6: “I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il ((30 aprile 2022)), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né' altro compenso o emolumento, comunque denominato”).
***
Il ricorso è infondato.
Secondo l'interpretazione consolidata della Corte costituzionale, un trattamento sanitario obbligatorio è conforme all'art. 32 Cost. ove sia teso a migliorare o preservare lo stato di salute del soggetto a cui è diretto, e non incida negativamente sulla salute del destinatario (Corte costituzionale sentenze n. 307 del 1990, n. 132 e n. 210 del 1992, n. 258 del 1994, n. 118 del 1996.);

l'imposizione di un obbligo vaccinale, previsto con legge dello Stato, che risponda ad un interesse della collettività, può dunque annoverarsi tra i trattamenti sanitari obbligatori, volti alla tutela della salute, ex art. 32 Cost., con
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conseguente costituzionalità delle prescrizioni di legge relative alle vaccinazioni obbligatorie finalizzate a garantire questo risultato.
Per le vaccinazioni ricorrono le condizioni richieste per imporre un trattamento sanitario, ai sensi dell'art. 32, comma 2, Cost. perché la loro finalità è quella di preservare dal contagio sia chi la riceve, sia gli altri, ed in particolare coloro che non l'hanno ancora ricevuta o non possono riceverla, e inoltre perché nella normalità dei casi chi vi si sottopone sopporta conseguenze lievi e temporanee, trascurabili anche a fronte dei benefici immunitari e dei gravi rischi che, altrimenti, potrebbero insorgere.
La legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32
Cost. se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri;
se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che
è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto,
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