Trib. Milano, sentenza 02/01/2025, n. 15
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Testo completo
N. R.G.6770/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.6770/2023 promossa
da
ENEL ENERGIA S.P.A. (C.F. 06655971007), Società con Socio unico, in persona del legale rappresentante in carica, dott.ssa Aurora Viola, elettivamente domiciliata in VIA
FATEBENEFRATELLI 15, MILANO, presso lo studio dell'avv. MICHELE CALLERI, rappresentata
e difesa, per procura notarile allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv.
VALSECCHI FRANCESCO ([...]) VIA CESARE BECCARIA 84 ROMA
ATTORE OPPONENTE contro
PIAZZA ITALIA S.P.A. (C.F./P. I.V.A. 07509430638), in persona del legale rappresentante in carica sig. Luigi AR, elettivamente domiciliato in VIA MEDINA 63, NAPOLI, presso lo studio dell'avv. MONTEMURRO FRANCESCO ([...]), che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, unitamente all'avv. ANDREA PELELLA
([...])
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente:
Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, per i motivi di cui al presente atto, revocare il decreto ingiuntivo n.20757/2022 del 30.12.2022 e comunque
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dichiarare che nulla EL Energia S.p.A. deve a Piazza Italia S.p.A. Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite.
Per il convenuto opposto:
In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 20757/2022 emesso in data 30.12.2022 dal Tribunale di Milano;
rigettare l'avversa opposizione in quanto inammissibile e comunque destituita di fondamento in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n.20757/2022 emesso in data 30.12.2022 dal
Tribunale di Milano. In ogni caso, vittoria di spese di giudizio e compensi professionali, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 10.02.2023 la S.p.a. EL Energia ha opposto il decreto ingiuntivo n.20757/2022, del 30.12.2022, notificato in data 04.01.2023, a cura del ricorrente
Piazza Italia s.p.a., qui opposto, concludendo come in epigrafe.
Costituitasi con comparsa depositata in data 15.06.23, l'opposta ha concluso per il rigetto dell'avversa opposizione e la conferma del decreto in parola.
Concessa, all'udienza del 18.07.2023, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo anzidetto, limitatamente al minor importo capitale di euro 273.463,07, la causa, istruita per via documentale, è passata in decisione all'udienza del 18.09.2024, previa assegnazione dei termini ex art.190 cpc.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso su ricorso di Piazza Italia, con sede in Milano, per la ripetizione dell'importo versato ad EL Energia per addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica nel biennio 2010/2011, in relazione all'energia elettrica erogata dall'opponente all'opposta presso i POD allocati negli oltre duecento punti vendita dell'opposto in tutta Italia, sul presupposto dell'illegittimità della normativa statale istitutiva dell'imposta in parola, cioè dell'art.6 DL n.511/1988 -convertito in L.
n.20/1989 -per contrarietà al diritto eurounitario.
Ciò posto, osserva questo giudice che la domanda attorea è infondata e deve, perciò, essere respinta.
A seguito della pronuncia della Corte di giustizia UE, dell'11.04.2024, in causa C-316/22, questo giudice ha maturato, per così dire, un revirement di giurisprudenza, nel senso che il somministrato può agire direttamente nei confronti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per le ragioni illustrate nelle proprie sentenze, n.5402/2024 del 24.05.2024, n.6342/2024, del 21.06.2024 -entrambe in tema di addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica -e n.7922/2024, del 10.09.2024 -in tema di
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addizionale regionale alle accise sul gas -cui, ex art.118 disp. att. al codice di rito, è qui possibile rinviare, senz'altro obbligo di motivazione (in tema, Cass.n.29017/'21).
Giova, tuttavia, svolgere i seguenti ulteriori rilievi, tenuto conto dei successivi arresti in tema, sia della giurisprudenza di merito che di legittimità.
Con riguardo, anzitutto, alla questione -oggetto del primo dictum della sentenza CGUE dell'11 aprile
2024 -se l'articolo 288, terzo comma, TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta
o non
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.6770/2023 promossa
da
ENEL ENERGIA S.P.A. (C.F. 06655971007), Società con Socio unico, in persona del legale rappresentante in carica, dott.ssa Aurora Viola, elettivamente domiciliata in VIA
FATEBENEFRATELLI 15, MILANO, presso lo studio dell'avv. MICHELE CALLERI, rappresentata
e difesa, per procura notarile allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv.
VALSECCHI FRANCESCO ([...]) VIA CESARE BECCARIA 84 ROMA
ATTORE OPPONENTE contro
PIAZZA ITALIA S.P.A. (C.F./P. I.V.A. 07509430638), in persona del legale rappresentante in carica sig. Luigi AR, elettivamente domiciliato in VIA MEDINA 63, NAPOLI, presso lo studio dell'avv. MONTEMURRO FRANCESCO ([...]), che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, unitamente all'avv. ANDREA PELELLA
([...])
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente:
Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, per i motivi di cui al presente atto, revocare il decreto ingiuntivo n.20757/2022 del 30.12.2022 e comunque
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dichiarare che nulla EL Energia S.p.A. deve a Piazza Italia S.p.A. Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite.
Per il convenuto opposto:
In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 20757/2022 emesso in data 30.12.2022 dal Tribunale di Milano;
rigettare l'avversa opposizione in quanto inammissibile e comunque destituita di fondamento in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n.20757/2022 emesso in data 30.12.2022 dal
Tribunale di Milano. In ogni caso, vittoria di spese di giudizio e compensi professionali, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 10.02.2023 la S.p.a. EL Energia ha opposto il decreto ingiuntivo n.20757/2022, del 30.12.2022, notificato in data 04.01.2023, a cura del ricorrente
Piazza Italia s.p.a., qui opposto, concludendo come in epigrafe.
Costituitasi con comparsa depositata in data 15.06.23, l'opposta ha concluso per il rigetto dell'avversa opposizione e la conferma del decreto in parola.
Concessa, all'udienza del 18.07.2023, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo anzidetto, limitatamente al minor importo capitale di euro 273.463,07, la causa, istruita per via documentale, è passata in decisione all'udienza del 18.09.2024, previa assegnazione dei termini ex art.190 cpc.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso su ricorso di Piazza Italia, con sede in Milano, per la ripetizione dell'importo versato ad EL Energia per addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica nel biennio 2010/2011, in relazione all'energia elettrica erogata dall'opponente all'opposta presso i POD allocati negli oltre duecento punti vendita dell'opposto in tutta Italia, sul presupposto dell'illegittimità della normativa statale istitutiva dell'imposta in parola, cioè dell'art.6 DL n.511/1988 -convertito in L.
n.20/1989 -per contrarietà al diritto eurounitario.
Ciò posto, osserva questo giudice che la domanda attorea è infondata e deve, perciò, essere respinta.
A seguito della pronuncia della Corte di giustizia UE, dell'11.04.2024, in causa C-316/22, questo giudice ha maturato, per così dire, un revirement di giurisprudenza, nel senso che il somministrato può agire direttamente nei confronti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per le ragioni illustrate nelle proprie sentenze, n.5402/2024 del 24.05.2024, n.6342/2024, del 21.06.2024 -entrambe in tema di addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica -e n.7922/2024, del 10.09.2024 -in tema di
pagina 2 di 7
addizionale regionale alle accise sul gas -cui, ex art.118 disp. att. al codice di rito, è qui possibile rinviare, senz'altro obbligo di motivazione (in tema, Cass.n.29017/'21).
Giova, tuttavia, svolgere i seguenti ulteriori rilievi, tenuto conto dei successivi arresti in tema, sia della giurisprudenza di merito che di legittimità.
Con riguardo, anzitutto, alla questione -oggetto del primo dictum della sentenza CGUE dell'11 aprile
2024 -se l'articolo 288, terzo comma, TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta
o non
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