Trib. Bari, sentenza 07/03/2024, n. 1133
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Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, dott. Michele De Palma, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13337/19 R.G. vertente tra:
LE ET e NG ET (Avv.ti PIETRO TOURNIER E ROBERTO
TOURNIER)
-OPPONENTI-
E
SIENA NPL 2018 S.R.L., e per essa la procuratrice ET S.p.a. e per essa La Scala S.t.a.p.A.
(Avv. LUCIANA CIPOLLA)
-OPPOSTA-
- FATTO E DIRITTO -
1. Con decreto ingiuntivo n. 2615/2019, R.G. n. 8999/2019 emesso da questo Tribunale, Siena
NPL 2018 s.r.l. (di seguito anche solo la “cessionaria”), e per essa la procuratrice ET S.p.a. e per essa La Scala S.t.A.p.A., otteneva ingiunzione di pagamento della somma pari ad € 69.302,19, di cui € 13.744,41, quale residuo dovuto del finanziamento n. 3251065, ed € 55.557,78 quale saldo debitore del conto corrente n. 14323, oltre interessi al tasso convenzionale dal 18/12/2015 fino al soddisfo per entrambi i crediti, nonché le spese e competenze della procedura monitoria, nei confronti di EL TT, debitore, e LA TT, fideiubente fino alla concorrenza della somma pari ad € 49.500,00 in virtù delle fideiussioni omnibus dell'1.6.06 e del 4.1.07.
Con atto di citazione in opposizione avverso il già indicato decreto, EL TT e LA
TT hanno chiesto: “In via pregiudiziale, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n.
2615/19 del 02/07/2019 del Tribunale di Bari per mancata notificazione della procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo del 15/05/2019;
In via preliminare, revocare e mettere nel nulla l'opposto decreto ingiuntivo emesso al di fuori delle previsioni di legge, non trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile fondato su scritto ed essendo stato emesso al di fuori delle previsioni di legge, come detto in narrativa;
Quindi, sempre in via preliminare accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo, anche ai sensi dell'art. 50 TUB, per carenza di prova scritta del credito azionato e comunque per i motivi indiati nel paragrafo III della presente trattazione;
In subordine, sempre in via preliminare, nel merito, dichiarare la mancanza di legittimazione attiva della società ricorrente, nella predetta qualità, a richiedere il pagamento delle somme indicate in ricorso e per i titoli ivi dedotti per le ragioni tutte formulate nella narrativa del presente atto e quindi revocare l'opposto decreto ingiuntivo;
Rigettare la domanda proposta nei confronti del sig. TT EL con il ricorso per decreto ingiuntivo del
15/05/2019 relativamente al pagamento di somme per il presunto contratto di finanziamento, per inesistenza di detto contratto e/o per indicazione di contratto del tutto diverso rispetto a quello posto a base delle domande e/o per mancata percezione delle somme finanziate e/o per avvenuta estinzione del presunto finanziamento e comunque per nullità del contratto di finanziamento o, in via subordinata, perché detta domanda è del tutto indimostrata o, ad ogni modo, infondata in fatto ed in diritto, in conformità delle eccezioni e delle ragioni tutte spiegate nel paragrafo IV del presente atto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
In via ancor più subordinata - all'occorrenza - nel caso la società ricorrente fornisca la prova dei contratti e fornisca documenti a supporto di quanto richiesto e, quindi, senza alcuna inversione dell'onere della prova, accertare e dichiarare, anche ex art. 1815 c.c., nonché ex art. 1224 c.c., 117 e 118
TUB, la nullità delle clausole e condizioni relative ed interessi, commissioni e spese di qualsiasi genere e nature previste nel presunto contratto di finanziamento di che trattasi, per violazione della soglia antiusura prevista dalla L. 108/96, dalla normativa successiva e dell'art. 644 c.p. nonché la non debenza di presunti interessi convenzionali e/o di mora dopo la risoluzione del presunto contratto di finanziamento per le ragioni tutte illustrate nella lettera E del paragrafo IV della narrativa del presente atto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
rigettare la domanda proposta nei confronti del sig. TT EL, con il ricorso per decreto ingiuntivo del 15/05/2019 relativamente al pagamento di somme per il presunto contratto di conto corrente, per inesistenza di detto contratto o di condizioni economiche relative al contratto e/o per indicazione di contratto del tutto diverso rispetto a quello posto a base della domanda e comunque per nullità del contratto di conto corrente e/o delle relative pattuizioni o clausole (ove esistenti) o, in via subordinata, perché detta domanda è del tutto indimostrata o, ad ogni modo, infondata in fatto ed in diritto, non essendo l'opponente debitore di alcuna somma, in conformità delle eccezioni e delle ragioni tutte spiegate nel paragrafo - V - del presente atto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
In via ancor più subordinata - all'occorrenza - nel caso la società ricorrente fornisca la prova dei contratti e fornisca documenti a supporto di quanto richiesto e, quindi, senza alcun inversione dell'onere della prova, accertare e dichiarare la prescrizione decennale di somme astrattamente dovute dallo TT EL a partire dall'apertura del conto corrente sino alla data del 13/06/2006 nonché la non debenza da parte dell'opponente di somme a titolo di interessi convenzionali, interessi di mora, commissioni di massimo scoperto o oltre lo scope1io, interessi su interessi, interessi usurari, spese di ogni genere ed addebiti per giorni di valuta ed ancora la non debenza di presunti interessi convenzionali dopo la risoluzione del presunto contratto di conto corrente, in conformità delle eccezioni e delle ragioni tutte spiegate nel paragrafo - V - del presente atto ed in particolar modo di quanto dedotto ed eccepito alla lettera I) del paragrafo - V - della narrativa del presente atto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
Per la posizione del presunto fideiussore
TT LA, dichiarare l'insussistenza di qualsiasi contratto di fideiussione tra la banca e
l'opponente e, quindi, l'insussistenza di qualsiasi debito della TT LA per tale titolo, con conseguente revoca e messa del nulla dell'opposto decreto ingiuntivo;
Sempre per la posizione della sig.ra TT LA, nel caso che la società opposta fornisca prova dell'esistenza di una fideiussione e fornisca documenti a supporto di quanto richiesto e, quindi, senza alcun inversione dell'onere della prova, dichiarare la nullità della presunta fideiussione per le ragioni tutte spiegate alla lettere M) e N) del paragrafo della narrativa del presente atto, con conseguente revoca e messa del nulla dell'opposto decreto ingiuntivo;
Sempre per la posizione della sig.ra
TT LA, nel caso che la società opposta fornisca prova dell'esistenza di una fideiussione e fornisca documenti a supporto di quanto richiesto e, quindi, senza alcuna inversione dell'onere della prova, accertare e dichiarare – previa eventualmente declaratoria di nullità della deroga prevista nell'art. 6 delle condizioni della presunta fideiussione, l'intervenuta decadenza dell'azione promossa dalla società ricorrente per mancato rispetto del termine previsto dall'art.
1957 c.c. per le ragioni tutte spiegate alla lettera O) del paragrafo VI della narrativa del presente atto, con conseguente revoca e messa del nulla dell'opposto decreto ingiuntivo;
Sempre per la posizione della sig.ra TT LA, nel caso che la società opposta fornisca prova dell'esistenza di una fideiussione e fornisca documenti a supporto di quanto richiesto e, quindi, senza alcuna inversione dell'onere della prova, accertare e dichiarare – previa eventualmente declaratoria di nullità della deroga prevista nell'art. 8 delle condizioni della presunta fideiussione,
l'insussistenza della garanzia della TT LA per somme e/o operazioni concesse e autorizzate dalla banca oltre le previsioni contrattuali e/o in violazione di legge nonché dei relativi interessi, spese e commissioni per le ragioni tutte spiegate alla lettera P) del paragrafo VI della narrativa del presente atto, con conseguente revoca e messa del nulla dell'opposto decreto ingiuntivo;
Sempre per la posizione della sig.ra TT LA, nel caso che la società opposta fornisca prova dell'esistenza di una fideiussione e fornisca documenti a supporto di quanto richiesto e, quindi, senza alcun inversione dell'onere della prova, accertare e dichiarare
l'insussistenza di alcun debito a garantirsi da parte della TT LA e l 'insussistenza di alcuna somma a corrispondersi della da parte TT LA in favore della società ricorrente nella dedotta qualità in accoglimento delle eccezioni, contestazioni, deduzioni e richieste già formulate dal debitore principale di cui ai punti che precedono da ritenersi qui interamente riportati e trascritti, con conseguente revoca e messa del nulla dell 'opposto decreto ingiuntivo;
In via estremamente gradata, rigettare la domanda proposta dalla società ricorrente nella dedotta qualità o ridurne l'importo ai sensi dell'art. 2041 c.c. per le ragioni dedotto nel paragrafo - VII - della narrativa. Condannare la società opposta al pagamento delle spese e compensi.”.
Si è costituita in giudizio la Siena NPL 2018 s.r.l., chiedendo: “in via preliminare: - concedere, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 2615/2019, r.g. n. 8999/2019 emesso in data
2/07/2019 dal Tribunale di Bari, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
in via principale: -respingere tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto
e diritto, per tutte le motivazioni sopra esposte e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 2615/2019, r.g.
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