Trib. Venezia, sentenza 11/02/2025, n. 720
Sentenza
11 febbraio 2025
Sentenza
11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. 952/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
hanno pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con ricorso da
, rappresentata e difesa dall'avv. TIFFI MARCO, presso Parte_1
quest'ultimo elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
contro
rappresentato e difeso dall'avv. LOPEZ SIMONA, Controparte_1
presso quest'ultima elettivamente domiciliato, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- Resistente -
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: scioglimento del matrimonio.
Causa decisa dal Tribunale di Venezia in camera di consiglio sulle seguenti conclusioni.
Per entrambe le parti congiuntamente:
“Il sig. si impegna a versare alla signora _1 Pt_1
l'importo di 100,00 euro mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere da gennaio 2025, entro il 5 di ogni mese;
il sig. si assumerà altresì l'onere del 80% _1
delle spese straordinarie, così come disciplinate dal protocollo del tribunale, mentre il restante 20% sarà a carico della sig.ra Pt_1
L'assegno unico verrà richiesto dalla sola signora la quale Pt_1
verserà poi il 50% dell'importo ricevuto mediante bonifico al sig.
. _1
Le parti inoltre concordano, riguardo all'affidamento del minore,
sulle condizioni già indicate nell'ordinanza di data 30.5.2023, così
come modificata nel verbale di data 7.11.2925, ossia:
in relazione al figlio minore deve essere confermato l'affidamento condiviso, pur tenendo conto del regime di frequentazione in essere che vede il secondo con il padre tutti i pomeriggi dal termine dell'orario scolastico fino al rientro serale dalla mamma, il programma di frequentazione deve essere così strutturato
- settimana A: il padre avrà con sé il figlio dal termine dell'orario scolastico fino al riaccompagnamento presso la casa della madre entro le ore 19.30/20.00, da portarsi al più tardi entro le 20.30
nei giorni di allenamento sportivo;
pernotterà presso il padre
nelle giornate di martedì e venerdì; al fine settimana dal sabato pomeriggio (ore 14.30) fino alla domenica sera ore 20.00;
- settimana B: il padre avrà con sé il figlio dal termine dell'orario scolastico fino al riaccompagnamento presso la casa della madre entro le ore 19.30/20.00, da portarsi al più tardi entro le 20:30
nei giorni di allenamento sportivo;
pernotterà presso il padre nelle giornate di martedì e venerdì;
durante le vacanze natalizie ciascun genitore potrà trascorrere una settimana con il ragazzo, alternando di anno in anno il giorno di
Natale e di Capodanno;
durante le vacanze pasquali ciascun genitore potrà trascorrere tre giorni con il ragazzo alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il lunedì in Albis;
durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà due settimane anche non consecutive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
in alternanza eventuali ponti scolastici come da calendario scolastico della Regione Veneto;
ciascun genitore avrà con sé il figlio nel giorno del suo compleanno (intendendosi quello del genitore) e i genitori avranno con sé il figlio in modo alternato nel giorno del compleanno di quest'ultimo.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Con ricorso depositato il 25/01/2023 la ricorrente Pt_1
esponeva che in data 21.05.2011 aveva contratto matrimonio,
[...]
con rito civile, con a Venezia, matrimonio Controparte_1
trascritto nel registro atti di matrimonio, parte I, ufficio 8, n.
31, dell'anno 2011 del Comune di Venezia;
che dalla loro unione era nato in data [...] il figlio minore che, in Persona_1
seguito, si erano separati e non si erano più riconciliati dal
20.10.2015, data dell'avvenuta comparizione avanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, conclusasi con sentenza n.
2218/2016 del 19.08.2016 del Tribunale di Venezia.
Tanto premesso, la ricorrente proponeva, assumendo la sussistenza dei presupposti di legge, domanda diretta allo scioglimento del matrimonio e, dopo aver rappresentato le inadempienze del coniuge alle statuizioni del Tribunale in ordine alle condizioni di separazioni, chiedeva:
“1) si chiede sia revocato il provvedimento adottato in sede di
separazione, nella parte in cui veniva previsto la collocazione
prevalente del figlio presso la residenza paterna con conseguente
collocazione di presso la casa della madre Persona_1 Pt_1
sita in loc. Favaro Veneto Venezia Via Monte Abetone n. 20,
[...]
con facoltà per il sig. di vederlo ed tenerlo con Controparte_1
sé, in conformità alle determinazioni che l'intestato Ufficio
Giudiziario, considerata la situazione, vorrà adottare;
2) il sig. verserà a titolo di contributo per il Controparte_1
mantenimento del minore, la somma mensile di €. 300,00 rivalutabile
annualmente entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre alla totalità
delle spese straordinarie, scolastiche, ludiche;
al Tribunale affinché, valutata la sussistenza dei presupposti di
legge, voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio