Trib. Torino, sentenza 02/12/2024, n. 6045
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Testo completo
N. R.G. 5011/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est
Dr.ssa Chantal Dameglio Giudice. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 5011/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. PIANEZZE GIOSETTA in virtù di Parte_1 procura speciale in atti;
ricorrente contro
con il patrocinio de gli avv.ti TOSCO OTTAVIO e AGHEMO GIUSEPPE Controparte_1 in virtù di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo al minore: nato a [...] in data [...]. Persona_1
Collegio del 8.11.2024
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente per parte resistente - come da accordo raggiunto tra le parti e depositato in data 6/9/2024
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e Persona_1 Parte_1
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio. Controparte_1
Con ricorso depositato il 19/03/2024, parte ricorrente, Parte_1 chiedeva al Tribunale, per quanto qui interessa, di disporre l'affidamento condiviso del minore, con
collocazione presso la madre ed esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
chiedeva disporsi tempi di visita come da ricorso;
chiedeva, poi, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento per il figlio pari a 250,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, disporsi la percezione dell'Assegno Unico alla madre.
Con comparsa di costituzione del 6/9/2024, si costituiva in giudizio parte resistente,
, dando atto del raggiungimento di un accordo. Controparte_1
Del raggiungimento di un accordo dava, altresì, atto parte ricorrente, con memoria ex art. 473 bis. 17 n.1 c.p.c., depositata in data 6/9/2024.
All'udienza del 3/10/2024, avanti al G.O.P. delegato per il tentativo di conciliazione tra le parti, davano atto del raggiungimento di un accordo;
pertanto, il G.O.P. revocava l'udienza fissata al 9/10/2024 e rimetteva il fascicolo al Giudice.
Con ordinanza del 21/10/2024, il Giudice, preso atto delle note congiunte depositate dalle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare rispondente all'interesse della minore e nulla osta al suo accoglimento.
Nulla sulle spese di lite in virtù dell'accordo raggiunto fra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, così provvede:
DISPONE che il figlio minorenne venga affidato ad entrambi i genitori con stabile Per_1 residenza e collocazione prevalente presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale riguardo alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre possa incontrare e tenere con sé , in ogni occasione concordata con Per_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est
Dr.ssa Chantal Dameglio Giudice. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 5011/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. PIANEZZE GIOSETTA in virtù di Parte_1 procura speciale in atti;
ricorrente contro
con il patrocinio de gli avv.ti TOSCO OTTAVIO e AGHEMO GIUSEPPE Controparte_1 in virtù di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo al minore: nato a [...] in data [...]. Persona_1
Collegio del 8.11.2024
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente per parte resistente - come da accordo raggiunto tra le parti e depositato in data 6/9/2024
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e Persona_1 Parte_1
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio. Controparte_1
Con ricorso depositato il 19/03/2024, parte ricorrente, Parte_1 chiedeva al Tribunale, per quanto qui interessa, di disporre l'affidamento condiviso del minore, con
collocazione presso la madre ed esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
chiedeva disporsi tempi di visita come da ricorso;
chiedeva, poi, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento per il figlio pari a 250,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, disporsi la percezione dell'Assegno Unico alla madre.
Con comparsa di costituzione del 6/9/2024, si costituiva in giudizio parte resistente,
, dando atto del raggiungimento di un accordo. Controparte_1
Del raggiungimento di un accordo dava, altresì, atto parte ricorrente, con memoria ex art. 473 bis. 17 n.1 c.p.c., depositata in data 6/9/2024.
All'udienza del 3/10/2024, avanti al G.O.P. delegato per il tentativo di conciliazione tra le parti, davano atto del raggiungimento di un accordo;
pertanto, il G.O.P. revocava l'udienza fissata al 9/10/2024 e rimetteva il fascicolo al Giudice.
Con ordinanza del 21/10/2024, il Giudice, preso atto delle note congiunte depositate dalle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare rispondente all'interesse della minore e nulla osta al suo accoglimento.
Nulla sulle spese di lite in virtù dell'accordo raggiunto fra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, così provvede:
DISPONE che il figlio minorenne venga affidato ad entrambi i genitori con stabile Per_1 residenza e collocazione prevalente presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale riguardo alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre possa incontrare e tenere con sé , in ogni occasione concordata con Per_1
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