Trib. Napoli, sentenza 08/11/2024, n. 565
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Testo completo
R.G. n. 2497/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa A T - Presidente -
Dott.ssa C S - Giudice rel./est. -
Dott. F M - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2497/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 10.10.2024, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 come in atti presso lo studio dell'avv. Immacolata M che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, c.f. elettivamente domiciliato come in Parte_2 C.F._2 atti presso lo studio degli avv. R R e A C, che lo rappresentano
e difendono giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.10.2024, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 14.06.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Casandrinio (NA) il
16.01.2017, dal quale sono nati due figli, entrambi minorenni, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 10.10.2024 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1,