Trib. Frosinone, sentenza 17/01/2024, n. 71

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Frosinone, sentenza 17/01/2024, n. 71
Giurisdizione : Trib. Frosinone
Numero : 71
Data del deposito : 17 gennaio 2024

Testo completo

NRG 879/2023

TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale F, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa R G P, ha pronunciato all'udienza del 17 Gennaio 2024, svolta mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 879/2023 tra:
, Parte_1 con gli avv.ti M D e G B, giusta procura in atti;

E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] con l'Avv. G F, giusta procura in atti;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' di F e ha CP_1 proposto opposizione avverso l'atto di rettifica accertamento della violazione prevista dall'art. 2 comma 1bis del D.L.463/83,
n.8075 al n.Prot. .3300.10/01/2023.0008075 emesso CP_1 dall' e notificato in data 15.03.2023 alla ricorrente, in CP_1 qualità di legale rappresentate della Controparte_2


, per omesso versamento delle ritenute previdenziali
[...] ed assistenziali relative al personale dipendente assunto nel 2014, con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa computata in base all'art. 11 della l. 1981-689 in €.10.000,00 e ridotta fino alla metà ex art. 9, c.5 della legge 24 novembre 1981,
n. 689
, ossia pari ad €.5.000,00.
Parte opponente ha in particolare dedotto a sostegno della presente opposizione:
- l'omessa notifica del prodromico atto di accertamento e diffida riportato nell'impugnato atto di rettifica di cui innanzi, al n.
80096 del 5.5.2017;

-l'estinzione della sanzione per maturata decadenza del termine di 90 giorni per la contestazione dell'accertamento di cui all'art. 14, c.2 L. 689/81;

-l'intervenuta prescrizione del credito sorto nel 2014 oltre la sospensione del provvedimento.
Si è costituita in giudizio l' di F e ha chiesto il CP_1 rigetto della domanda in quanto infondato in fatto e in diritto.
In via preliminare, l' ha eccepito l'inammissibilità del CP_1 ricorso proposto avverso l'atto opposto, trattandosi di atto con cui inizia il procedimento sanzionatorio che ha il suo fondamento nella depenalizzazione, disposta con l'art. 6, comma 3, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, del reato di cui all'art. 2 co. 1 bis della legge n. 683 del 1983, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
L' ha altresì evidenziato che l'atto di rettifica CP_1 dell'accertamento concerne scoperture contributive a carico della stessa ricorrente, responsabile in solido con la
[...]
per il personale dipendente relativamente al 2014. CP_2
L'Ente ha in particolare dedotto che con l'atto di rettifica accertamento emesso con Prot. .3300.10/01/2023.0008075 è CP_1 stata comminata alla ricorrente il pagamento di una sanzione amministrativa ridotta pari ad € 5.000, oltre alle spese di notifica,
per aver omesso di pagare le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori per i periodi febbraio, aprile, maggio, giugno, luglio agosto del 2014 per un importo di
€ 3.184,35 e per aver omesso il pagamento dei contributi
Gestione Separata per i periodi gennaio, febbraio, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto del 2014 per un importo di € 3.047,19 per un totale di € 6.231,54 entro il termine di 3 mesi dalla notifica dell'atto di accertamento Prot. .3300.05/05/2017.0080096 CP_1 notificato in data 06.07.2017 (all 4).
L'Ente ha ancora dedotto la notifica dell'atto di accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983 del 05/05/2017 avvenuta in data
06.07.2017 e ha contrastato l'eccezione di intervenuta prescrizione, anche alla luce della normativa Covid in materia di sospensione del decorso della prescrizione.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza del 17.01.2024, svolta mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va accolta per i motivi di seguito indicati.
Va in via preliminare respinta l'eccezione di inammissibilità del presente ricorso sollevata dall' . CP_1
Invero, dalla lettura dell'atto di accertamento in rettifica, al di là del nomen juris adottato, si comprende agevolmente che con il predetto atto l' non si limita ad accertare la violazione ma CP_1 al contrario provvede a irrogare, rideterminandola, la sanzione comminata alla parte opponente.
Dal punto di vista sostanziale deve infatti osservarsi che tale atto contiene tutti i requisiti previsti per l'ordinanza ingiunzione
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