Trib. Ascoli Piceno, sentenza 05/07/2024, n. 482
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 1040/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Visto il provvedimento con il quale era stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
preso atto che depositavano le rispettive note scritte
per l'attore
IMPRESA DI COSTRUZIONI IE IE - S.R.L.
l'avv. PIANESE MARIO
per il convenuto BANCA DEL PICENO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
l'avv. CANTALAMESSA PIERO
Il Giudice
Letto il contenuto delle note autorizzate;
preso atto delle richieste delle parti;
decide come da allegata sentenza da considerarsi parte integrante del presente verbale.
Si comunichi
Ascoli Piceno, 5.7.2024
Il Giudice
dott. Annalisa Giusti
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1040/2022 promossa da:
IMPRESA DI COSTRUZIONI IE IE S.R.L., con sede in Castorano (AP), via
F.lli Cervi n.7, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Ascoli Piceno
01211320443, (R.E.A. n. AP-120216), in persona degli Amministratori e legali rappresentanti
ZZ AB, nato a [...] il [...], residente a [...] (c.f.: [...]) e ZZ AM, nato a [...] il [...], residente a [...]
(c.f.: [...]), rappresentata e difesa dall'avv. Mario Pianese del Foro di Ascoli
Piceno
Attore
Contro
BANCA DEL PICENO CREDITO COOPERATIVO società cooperativa (c.f. 00143690444) con sede in Acquaviva Picena (AP), Via Marziale n. 36, rappresentata e difesa dall'Avv Piero
Cantalamessa
Convenuta
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 5.7.2024 che qui devono intendersi per richiamate e trascritte
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 7
Con atto di citazione ritualmente notificato l'impresa di costruzioni ZZ Pietro S.R.L conveniva in giudizio la banca del Piceno Credito Cooperativo, società cooperativa, deducendo, in sintesi e per quanto di interesse:
-Di essere stata cliente, nel rapporto di conto corrente di corrispondenza n. n. 51340 (ex n. 11981), originariamente aperto presso la Cassa Rurale e Artigiana di Colli del Tronto, che successivamente assunse la denominazione di Banca Picena Truentina – Credito Cooperativo e, poi Banca del Piceno
Credito Cooperativo S.c.r.l., nata il [...] dalla fusione tra la Banca Picena Truentina e la BCC
Picena, fino al 28.06.2019, data di estinzione del conto;
- Che esaminando l'andamento del conto corrente n. 11981, interamente trasferito, mediante giroconto, nel n. 51340 e, perciò, proseguito senza soluzione di continuità fino al 28.06.2019, aveva constatato
l'illegittima capitalizzazione degli interessi debitori, l'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto e delle commissioni di affidamento, con la conseguenza che, a seguito di ricalcolo effettuato dal proprio consulente, il conto corrente ordinario n. 51340 evidenziava un saldo finale, alla data del 28.06.2019, pari ad € 158.134,43 a credito della Società correntista.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:” Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in relazione al c/c
1) accertare e dichiarare la nullità della clausola contrattuale anatocistica relativa ai contratti di cui in narrativa e per l'effetto l'inefficacia della capitalizzazione trimestrale degli interessi sugli interessi passivi unilateralmente applicata dalla Banca per violazione degli artt. 1283 c.c. e 25 d.lgs. n.
342/1999, fino al 30.06.2003;
2) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, di affidamento e di addebito di spese in quanto non giustificate da alcuna valida pattuizione;
3) rideterminare il "dare
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Visto il provvedimento con il quale era stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
preso atto che depositavano le rispettive note scritte
per l'attore
IMPRESA DI COSTRUZIONI IE IE - S.R.L.
l'avv. PIANESE MARIO
per il convenuto BANCA DEL PICENO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
l'avv. CANTALAMESSA PIERO
Il Giudice
Letto il contenuto delle note autorizzate;
preso atto delle richieste delle parti;
decide come da allegata sentenza da considerarsi parte integrante del presente verbale.
Si comunichi
Ascoli Piceno, 5.7.2024
Il Giudice
dott. Annalisa Giusti
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1040/2022 promossa da:
IMPRESA DI COSTRUZIONI IE IE S.R.L., con sede in Castorano (AP), via
F.lli Cervi n.7, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Ascoli Piceno
01211320443, (R.E.A. n. AP-120216), in persona degli Amministratori e legali rappresentanti
ZZ AB, nato a [...] il [...], residente a [...] (c.f.: [...]) e ZZ AM, nato a [...] il [...], residente a [...]
(c.f.: [...]), rappresentata e difesa dall'avv. Mario Pianese del Foro di Ascoli
Piceno
Attore
Contro
BANCA DEL PICENO CREDITO COOPERATIVO società cooperativa (c.f. 00143690444) con sede in Acquaviva Picena (AP), Via Marziale n. 36, rappresentata e difesa dall'Avv Piero
Cantalamessa
Convenuta
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 5.7.2024 che qui devono intendersi per richiamate e trascritte
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 7
Con atto di citazione ritualmente notificato l'impresa di costruzioni ZZ Pietro S.R.L conveniva in giudizio la banca del Piceno Credito Cooperativo, società cooperativa, deducendo, in sintesi e per quanto di interesse:
-Di essere stata cliente, nel rapporto di conto corrente di corrispondenza n. n. 51340 (ex n. 11981), originariamente aperto presso la Cassa Rurale e Artigiana di Colli del Tronto, che successivamente assunse la denominazione di Banca Picena Truentina – Credito Cooperativo e, poi Banca del Piceno
Credito Cooperativo S.c.r.l., nata il [...] dalla fusione tra la Banca Picena Truentina e la BCC
Picena, fino al 28.06.2019, data di estinzione del conto;
- Che esaminando l'andamento del conto corrente n. 11981, interamente trasferito, mediante giroconto, nel n. 51340 e, perciò, proseguito senza soluzione di continuità fino al 28.06.2019, aveva constatato
l'illegittima capitalizzazione degli interessi debitori, l'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto e delle commissioni di affidamento, con la conseguenza che, a seguito di ricalcolo effettuato dal proprio consulente, il conto corrente ordinario n. 51340 evidenziava un saldo finale, alla data del 28.06.2019, pari ad € 158.134,43 a credito della Società correntista.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:” Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in relazione al c/c
1) accertare e dichiarare la nullità della clausola contrattuale anatocistica relativa ai contratti di cui in narrativa e per l'effetto l'inefficacia della capitalizzazione trimestrale degli interessi sugli interessi passivi unilateralmente applicata dalla Banca per violazione degli artt. 1283 c.c. e 25 d.lgs. n.
342/1999, fino al 30.06.2003;
2) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, di affidamento e di addebito di spese in quanto non giustificate da alcuna valida pattuizione;
3) rideterminare il "dare
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi