Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/03/2024, n. 1148

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/03/2024, n. 1148
Giurisdizione : Trib. Santa Maria Capua Vetere
Numero : 1148
Data del deposito : 19 marzo 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE CIVILE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Elmelinda Mercurio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1942 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, pendente
TRA

D'DD IC, rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. Marco Eliantonio e presso questi elettivamente domiciliato in Casagiove (CE), al viale Europa n.46;

- OPPONENTE
E

BO RO, rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. Renato Veneruso con questi elettivamente domiciliato in Portici (NA), alla via A. Diaz 3/D;

- OPPOSTO
NONCHE'
RO RO;

- OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione alla esecuzione e agli atti esecutivi.

R. G. A. C. 1942 2020 Il Giudice
Dott. Elmelinda Mercurio MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge 18 giugno
2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. In via del tutto preliminare, giova osservare che la presente opposizione costituisce la fase di merito della opposizione endoesecutiva spiegata nell'ambito del giudizio di espropriazione avente RGE 488 2017. Ritualmente instaurato il contraddittorio nella corrente sede, non si costituiva la parte convenuta RO
RO, della quale deve essere dichiarata la contumacia, mentre si costituiva la parte BO RO chiedendo il rigetto della domanda. Dopo una serie di rinvii dovuti allo stato del ruolo, la causa era introitata a sentenza, con i termini di cui all'art.190 c.p.c..
2.1. Ancora in via preliminare, devono affrontarsi due questioni: la prima, afferente al mancato deposito degli scritti conclusionali ex art.190 c.p.c., che non inficia la decisione, stante le già rassegnate conclusioni;
la seconda afferente alla sopravvenuta estinzione della procedura esecutiva nell'ambito della quale è sorta la fase sommaria della opposizione, che non far venire meno l'interesse alla pronuncia sulla opposizione all'esecuzione (ex plurimis, Cassazione civile sez. III,
20/03/2017, n.7042).
3. Tanto doverosamente chiarito, e venendo alla qualificazione giuridica della domanda, deve rilevarsi che la parte opponente ha devoluto all'attenzione del giudice dell'esecuzione prima, e del giudice della cognizione poi, diverse censure: 1) estinzione della procedura per inefficacia ex art. 630 c.p.c. per mancato deposito della nota di trascrizione del pignoramento;
2) inefficacia del pignoramento per tardiva iscrizione a ruolo;
3) estinzione e/o improcedibilità della procedura per erroneità del pignoramento e/o della nota di trascrizione;
4) estinzione e/o improcedibilità della procedura per difformità tra l'atto di pignoramento (riguardante la piena proprietà dell'immobile staggito in comunione con la coniuge) e la nota di trascrizione (riferita ad ½ della proprietà);
5) errore nella individuazione del diritto pignorato;
6) difetto di legittimazione passiva di
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D'DD IC, assenza della titolarità del diritto pignorato;
7) difetto di legittimazione passiva di D'DD IC, insussistenza dei presupposti ex art.
2929 bis c.c.
. Il giudice dell'esecuzione, qualificata la opposizione come opposizione all'esecuzione, essendo contestato il diritto a procedere all'esecuzione forzata ex art.615 secondo comma, c.p.c., rigettava la istanza di sospensione.
4. Per procedere all'esame del merito, appare doverosa una ricostruzione delle vicende processuali intercorse tra le parti.
Ed invero: la procedura di espropriazione immobiliare avente RGE 488 del
2017, era attivata ad impulso di BO RO, in danno di D'DD IC, e nell'ambito della stessa, il debitore esecutato spiegava, appunto un ricorso in
“opposizione alla esecuzione con richiesta di sospensione”, sospensione poi denegata dal giudice di prime cure. L'atto di Pignoramento che introduceva la procedura di cui sopra, notificato in data 29/11/17 era effettuato in danno di
D'DD IC (soggetto coniugato in regime di comunione di beni), per l'intero su di un immobile, ma lo stesso immobile era stato già donato a D'DD
EL con atto del Notaio Orsi del 20/09/2017.
Pertanto giova rilevare che, come prima circostanza incontestata, la procedura risulta incardinata su di un bene che all'atto della notifica del pignoramento non era più nella titolarità del debitore esecutato.
La circostanza in esame era posta all'attenzione del Giudice dell'esecuzione da parte dei suoi ausiliari ma il giudice, con atto del 11.12.2018, riteneva di poter proseguire nella esecuzione in forza del dettato dell'art.2929 bis c.c. In particolare, ravvisava che l'immobile ubicato nel Comune di Caserta alla Via
Unità d'Italia n. 22 identificato nel NCEU del Comune di Caserta al foglio 52, p.lla
5330 su 25, era stato trasferito dal debitore sig. D'DD IC, coniugato in regime di comunione dei beni, alla signora D'DD EL con atto di donazione per notaio Elena Orsi rep 1680/1386 del 20.09.2017, antecedente dunque, sia alla notifica che alla trascrizione dell'atto di pignoramento.
Nelle more della procedura, nell'elaborato peritale, l'esperto rilevava delle difformità formali dei dati di identificazione catastale, in quanto detti dati, non erano conformi a quelli riportati nell'atto di pignoramento e nella relativa nota di trascrizione: l'esperto invero segnalava che era stato pignorato il sub. 24 in luogo
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del sub 25, unico esistente dopo la variazione catastale intervenuta in data
14/03/2014 e dunque precedentemente al pignoramento. L'esperto rilevava altresì che vi era un'altra difformità tra atto di pignoramento e nota di trascrizione, in quanto nell'atto di pignoramento era stato pignorato l'intero immobile, mentre nella nota di trascrizione era indicata solo la quota di ½ della proprietà. Interposta opposizione, la fase sommaria si concludeva con provvedimento di rigetto della sospensiva, confermato in sede collegiale, seguito dal provvedimento di estinzione della procedura sopra menzionato.
4.1. Venendo all'esame dei motivi di opposizione, occorre in primo luogo rilevare che non sono emersi – nella corrente sede di merito – elementi di fatto o di diritto diversi da quelli già esaminati nella fase cautelare.
Con il primo motivo di opposizione - estinzione della procedura de qua per inefficacia ex art. 630 c.p.c. – parte attrice devolve all'attenzione del Tribunale in sede contenziosa, la censura già spiegata in prime cure volta alla declaratoria di inefficacia del pignoramento ex art. 557 c.p.c. stante il mancato deposito della nota di trascrizione. La censura è infondata.
Come noto, l'art. 557, comma secondo, c.p.c., come modificato dall'art. 18
c. 1 lett. c) del D.L. n. 132 del 2014
convertito in L. n. 162 del 2014, dispone << Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per
l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo,
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