Trib. Roma, sentenza 11/11/2024, n. 784
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
M I Presidente
F A Gdice
M T M Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9475/2024, vertente
TRA
Parte_1
nata a [...] l'[...]
E
Parte_2
nato a [...] il [...]
entrambi con il patrocinio dell'avv.to F F
-ricorrenti -
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare la Parte_1 Parte_2 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Le parti riferiscono di essersi separati nell'anno 2023, con decreto di omologa
n. 4140/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 6 aprile 2023 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni eventuale variazione di residenza.
2. La casa coniugale sita in Roma, Via di Trigoria 191 B di esclusiva proprietà della
Sig.ra verrà alla medesima assegnata che vi vivrà insieme ai figli Parte_1
e . Per_1 Per_2
3. I piccoli e verranno affidati ad entrambi i genitori, secondo il regime Per_1 Per_2 della L. 54/2006 in materia di affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dei minori presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi.
In particolare i genitori continueranno ad assumere congiuntamente tutte le decisioni inerenti il percorso psico-terapeutico seguito dal piccolo affetto da spettro Per_1 autistico.
E' onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai minori. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
4. Il diritto-dovere di visita del papà sarà esercitato con le seguenti modalità, che potranno essere rimodulate su accordo tra le parti nel rispetto anche degli impegni extra scolastici dei minori:
4.a il papà potrà tenere con sé i bambini a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio alla domenica sera ovvero, previo accordo tra le parti, al lunedì mattina quando riaccompagnerà i bambini a scuola;
4.b il papà, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con gli impegni extrascolastici dei bambini, potrà tenere con sé i minori anche due o più pomeriggi infrasettimanali dall'orario di uscita da scuola sino alla sera quando riaccompagnerà i
minori presso la residenza della madre ovvero in orari diversi che verranno concordati tra le parti;
4.c i bambini trascorreranno ad anni alterni con ciascun
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