Trib. Catanzaro, sentenza 28/05/2024, n. 1107
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa F G - Presidente
2) dott.ssa E M - Giudice
3) dott. L F - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5408/2023., rimessa in decisione all'udienza del 3 aprile 2024, avente per oggetto: Adozione di persona maggiorenne, vertente
TRA
(c.f. ), nato a Catanzaro in data 08.04.1969, con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. A M;
Ricorrente
E
(c.f. ), nata a Catanzaro il 22.06.2001, con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. A M;
CP_2
[...]
, nato a Catanzaro il 23.08.1964 (c.f.: ), con il patrocinio CP_3 C.F._3 dell'avv. G D S;
Resistente
Nonchè
Il Pubblico Ministero in sede
Interventore ex Lege
Coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 291 e ss. c.c., depositato il 31.12.2023, premetteva di aver Parte_1
contratto matrimonio civile con in data 06.04.2020, madre biologica di Controparte_4 CP_1
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, nata a Catanzaro il 22.06.2001 dal precedente matrimonio contratto con il sig. , CP_1 CP_3 dal quale era nato anche il figlio (n. 9.9.1997);esponeva che nell'anno 2008 i sig.ri e Per_1 CP_4 decidevano di separarsi, divorziando nell'anno 2014. CP_1
Ancora, evidenziava che aveva sofferto la separazione dei suoi genitori, avendo sempre CP_1 avuto un forte legame solo con la madre;quest'ultima, sin da quando la figlia aveva otto anni, aveva costituito un nuovo nucleo familiare con il ricorrente con il quale ha convissuto stabilmente dall'anno
2009.
In definitiva, sosteneva che, sin dall'inizio della convivenza del 2009, il ricorrente aveva rappresentato per l'adottanda l'unico punto di riferimento, venendo riconosciuto come la figura paterna, così come lo stesso veniva inteso da , essendo presente in tutte le fasi più importanti CP_1 della sua vita, occupandosi di lei dall'adolescenza ad oggi, anche provvedendo alle spese scolastiche.
Ritenuta sussistente la differenza di età richiesta dall'art. 291, comma 1, c.c., di non avere discendenti legittimi e superabile l'eventuale rifiuto del genitore biologico, chiedeva dichiararsi l'adozione di
, con sostituzione del cognome di quest'ultima con il proprio. Controparte_1
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, il 18.2.2024 si costituiva , padre CP_3 dell'adottanda, contestava la ricostruzione dei fatti narrata dal ricorrente;in particolare, rilevava che, anche a seguito della separazione con la ex coniuge, non si sarebbe mai verificato alcun distacco, affettivo e relazionale, tra lo stesso e la figlia , avendo, avendo sempre provveduto al suo CP_1
mantenimento e continuando a frequentarla con assiduità, affrontando insieme gli ostacoli dovuti alla separazione, producendo anche a corredo documentazione fotografica.
Sosteneva, in più, che la domanda fosse compulsata proprio dalla ex coniuge, atteso che da circa sei mesi non gli era concesso più aver rapporti con la figlia per non aver corrisposto le richieste economiche;per converso, rappresentava un rapporto continuo con la figlia anche dopo il matrimonio del ricorrente con la ex moglie, non essendo mai venuto meno agli obblighi genitoriali ed economici, avendo corrisposto almeno € 60.000,00 in favore della figlia, come da bonifici allegati (alcuni dei quali eseguiti sulla Postepay del ricorrente per consentire la percezione del reddito di cittadinanza).
A confutazione della avversa domanda, evidenziava come la ricostruzione del ricorrente collidesse con la realtà dei fatti in considerazione dell'esistenza di un atro figlio del C, il quale ha Per_1
convissuto con la madre e con il ricorrente dal divorzio per poi tornare a vivere con il padre;circostanza che rende inverosimile la rappresentazione del rapporto tra l'adottanda e l'adottato
Inoltre, rilevava che - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - la convivenza tra la ex coniuge e il ricorrente ha avuto luogo solo dopo l'anno 2014 (e non nel 2009), Persona_2
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e, quindi, quando aveva 12 anno, e non 8, come indicato nel ricorso, sottolineando, CP_1
peraltro, che la figlia e il ricorrente avessero comunque residenze diverse.
Per le suddette ragioni, negava il proprio assenzo all'adozione, con rigetto della domanda e condanna alle spese da distrarsi ex art. 93 cod. proc. civ.
In data 2.3.2024 si costituiva telematicamente anche l'adottanda per mezzo dello Parte_2
stesso difensore di parte ricorrente (avv. A M), esponendo le medesime difese del ricorrente e rappresentando di aver visto - dopo la separazione - il proprio padre biologico solo perché costretta per evitare litigi, provando ansia in tutte le occasioni in ragione del fatto che il medesimo sosteneva di essere seguito da persone con cattive intenzioni.
Nel confermare la convivenza con il dal 2009, rappresentava che lo stesso era per lei Pt_1 divenuto come un padre che lo avrebbe assistito dall'infanzia all'adolescenza;aderiva, pertanto, alla domanda proposta dal ricorrente.
In pari data, il ricorrente depositava una memoria difensiva, sostenendo di non voler denigrare il rapporto precedente tra l'adottanda e il padre biologico ma solo sottolineare il desiderio di entrambi di voler formalizzare l'adozione;inoltre, sottolineava che nel 2022, avendo manifestato difficoltà economiche, aveva smesso di elargire il mantenimento per la figlia, già sporadicamente CP_3
corrisposto.
Ancora, evidenziava che il fatto che attualmente il e l'adottanda non risiedono nella stessa Pt_1
casa non escluderebbe il legame affettivo creato tra i due;insisteva, quindi, nelle proprie domande, sottolineando il diniego ingiustificato per l'adozione, richiesta nell'interesse di . CP_1
All'udienza del 3.4.2024 dinanzi al giudice delegato venivano sentite le parti nonché l'adottanda, la madre il fratello e , nonna materna;esaurita Persona_2 Parte_3 Persona_3
l'istruttoria, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
In via preliminare, occorre rilevare che le condizioni per l'adozione della persona maggiore di età sono: a) che l'adottante abbia almeno 35 anni (o almeno 30 anni, quando eccezionali circostanze consigliano l'adozione) e che superi almeno di 18 anni l'età dell'adottando (salvo la possibilità di ridurre la differenza minima di età, considerate le circostanze del caso);b) che l'adottante non abbia discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti;oppure, che non abbia figli minori legittimi o legittimati (salvo la possibilità di adozione del maggiorenne, pur in presenza di figli minori, secondo le condizioni previste dalla Suprema Corte);oppure, che vi sia il consenso dei figli legittimi, legittimati o naturali riconosciuti maggiorenni dell'adottante, anche se con lui non conviventi;c) che
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l'adottante non sia genitore naturale dell'adottando (art. 293 c.c.) né suo tutore che abbia ancora
l'amministrazione dei suoi beni (art. 295);d) che l'adottando non sia già adottato da persona diversa dal coniuge dell'adottante (art. 294 c.c.);e) che vi sia il consenso dell'adottante e dell'adottando (art.
296 c.c.), manifestato personalmente al Presidente del Tribunale (art. 311 comma 1 c.c.);f) che vi sia
l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge non legalmente separato dell'adottante e dell'adottando (art. 297 comma 1 c.c.), salvo quanto previsto dall'art. 297 comma 2 c.c., dato personalmente o da persona munita di procura speciale rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 311 comma 2 c.c.).
Nel caso di specie, pur sussistendo astrattamente le condizioni - l'adottante, che non è genitore naturale dell'adottanda, è persona con età superiore ai 35 anni, ha una differenza di età di oltre 18 anni rispetto all'adottanda e non ha prole minorenne, vi è il consenso dell'adottante e dell'adottanda (art.
296 cod. proc. civ.) - è emerso, come narrato, che il padre dell'adottanda, , ha negato CP_3
l'assenso all'adozione, invece richiesto dall'art. 297, comma 1, c.c., pur in presenza del consenso dell'adottante e dell'adottanda e della di lei madre (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza del
3.4.2024).
Al riguardo, deve rammentarsi che il successivo comma 2 della norma appena richiamata chiarisce che il Tribunale, pur quando vengano negati gli assensi, può ugualmente pronunciare l'adozione quando ritenga il rifiuto di assentire ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, non potendosi superare esclusivamente il diniego dell'assenso del coniuge non legalmente separato dell'adottante o dell'adottando, se convivente (il riferimento letterale, sempre quale individuazione di soggetti il cui diniego all'assenso è insuperabile, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale sull'adottando, trattandosi di adozione di maggiorenni, è l'evidente risultato di un mancato coordinamento con la L. n. 184/1983).
La normativa menzionata, quindi, pone una differenza tra i «consensi» (dell'adottante e dell'adottando) e gli «assensi» (dei genitori dell'adottando e dei coniugi di entrambi).
Come acutamente osservato da attenta dottrina, i primi sono le manifestazioni di volontà dei soggetti
«parti» dell'adozione, i secondi le manifestazioni di volontà di soggetti «terzi» rispetto al rapporto adottivo ma comunque interessati dal medesimo.
Tale diversa natura giuridica dell'assenso rispetto al consenso indica la diversità ontologica della manifestazione di volontà da parte di soggetti diversi dall'adottante e dall'adottato, rispetto alla manifestazione di volontà di questi ultimi.
In altri termini, sono entrambe manifestazioni di volontà;tuttavia, mentre il consenso proviene dagli unici soggetti immediatamente interessati al rapporto adottivo poiché in capo ad essi insorge, con
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l'adozione, un rapporto giuridico personale, l'assenso, viceversa, indica una manifestazione di volontà proveniente da soggetti sui cui interessi l'adozione è destinata a incidere in termini mediati.
Per questa ragione, la differenza assume rilievo sotto il profilo applicativo in relazione alla manifestazione volontà negativa, nel senso che, se la mancanza di consenso (anche revocato ex art.
298 c.c.) non deve fondarsi su una giustificazione, il diniego di assenso previsto nell'art. 297, comma
2, c.c., deve essere giustificato (salvo che per il coniuge convivente e i figli dell'adottante), tant'è che davanti a un dissenso - come accade nel caso in esame - il Tribunale può comunque ritenere di fare luogo all'adozione.
L'esigenza di ottenere gli assensi di cui all'art. 297 c.c. è comunemente individuata nella volontà del legislatore di istituire una sorta di «controllo esterno» a tutela dell'unità familiare, onde evitare che la costituzione del vincolo adottivo comporti indebiti turbamenti o un deterioramento dei rapporti familiari.
O, tra le tre le categorie di soggetti legittimati a manifestare la propria volontà (i genitori del solo adottando, il coniuge sia dell'adottando che dell'adottante e i figli del solo adottante), occorre analizzare puntualmente il valore attribuito al genitore dell'adottando, stante il diverso interesse tutelato.
E infatti, mentre i genitori dell'adottando sono portatori di un interesse «familiare» e rappresentano il punto di vista della famiglia di origine dell'adottando relativamente all'incidenza che ritengono possa avere l'adozione su tale consorzio familiare, il coniuge dell'adottando, purché non separato legalmente e convivente, è portatore di un interesse più immediatamente riconducibile alla sfera personale, potendo rilevare l'adozione sugli equilibri familiari e in certo senso sulla stessa identità familiare, incidendo sul cognome dell'adottando;motivo per cui l'eventuale dissenso non è sindacabile.
Infine, il coniuge dell'adottante, purché non separato legalmente e convivente, è portatore di un interesse patrimoniale (quantomeno di natura successoria, dato che l'adottato diventa titolare di diritti successori quale erede legittimo (art. 567, c. 1, c.c.) e necessario (art. 536, c. 2, c.c.) dell'adottante), oltre essere portatore di un interesse personale al mantenimento degli equilibri familiari;anche in questo caso l'eventuale dissenso non è sindacabile.
Conseguentemente, alla luce dell'interpretazione comune attribuita alla normativa in esame, nel caso in cui il dissenso sia sindacabile, il giudice non potrà sostituire sic et simpliciter il suo convincimento con quello del legittimato all'assenso ma, a fronte del mancato assenso, potrà e dovrà eseguire una duplice indagine diretta a verificare: a) se il dissenso sia effettivamente giustificato dall'interesse del
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titolare, interesse che deve ricadere tra quelli per i quali l'ordinamento giuridico riconosce il potere all'assenso;b) se il dissenso sia contrario all'interesse dell'adottando.
Qualora il dissenso sia giustificato in base all'interesse del soggetto legittimato, ma al contempo sia contrario all'interesse dell'adottato, ritiene il Collegio che dovrà darsi prevalenza a quest'ultimo anche in base alla lettera della norma, dando luogo all'adozione nonostante il dissenso.
In diritto, da ultimo, deve rilevarsi che l'interesse dell'adottando e quello all'unità familiare del genitore del medesimo - ai fini della doppia valutazione appena enucleata - non può non tener conto degli effetti scaturenti dall'adozione stessa e, quindi, dell'incidenza sui diritti e doveri esistenti tra il genitore e il figlio adottato da terzi.
Infatti, in primo luogo va evidenziato che, secondo l'art. 300 c.c. «L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge. L'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato né tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge»;eccezioni che, sommariamente, consistono nel diritto alla rappresentazione (art. 468 c.c.) e nell'acquisto dei diritti successori dell'adottato (art. 536 e
567 c.c.).
Inoltre, ai sensi dell'art. 304 c.c. «La adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione.»;da ultimo, l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone (o lo aggiunge, v.
Corte Cost. n. 135 del 4.7.2023) al proprio (art. 299 c.c.).
Come osservato dalla giurisprudenza di merito, in mancanza dell'assenso del genitore dell'adottante, il Tribunale può pronunciare ugualmente l'adozione (ordinaria), giudicando il rifiuto dell'assenso ingiustificato e contrario all'interesse della prole, qualora risulti che questa sia legata da saldi vincoli affettivi con il richiedente l'adozione e, di contro, appaia infondata la preoccupazione del genitore di sangue che motivi il rifiuto allegando che diversamente verrebbero meno i legami con le figlie, atteso che, a seguito dell'adozione ordinaria, l'adottato conserva integralmente i diritti e doveri verso la propria famiglia di origine (in tal senso, Tribunale di Milano, sent. 5.11.1988).
Difatti, l'acquisizione dello status di adottato non comporta la rimozione (Trib. Messina 6.9.2016), e in generale non entra in conflitto, con lo status di figlio (che nella sua unicità può essere matrimoniale che extramatrimoniale), per cui può dirsi che, stante una adozione di persona maggiore di età, l'adottato possiede un duplice status.
Per tali ragioni, si afferma che sussistendo tutti i presupposti e le condizioni ex lege previsti, deve essere pronunciata l'adozione di persona maggiorenne, richiesta dal marito della madre biologica dell'adottando, ove risulti il consenso all'adozione dell'adottante e dell'adottando, e risulti altresì
l'assenso della madre di quest'ultimo, allorché il dissenso manifestato dal padre biologico
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dell'adottando non sia giustificato da alcun concreto motivo serio ed oggettivo e si fondi presumibilmente su ragioni di mero ordine sentimentale, mentre, di contro, l'adozione, conferendo all'adottato uno status analogo a quello di figlio legittimo, risulta già solo per questo, in mancanza di ragioni ostative, a tutela dell'adottando, proprie d'ogni singola fattispecie, conforme all'interesse di quest'ultimo (Trib. Firenze, 25.8.1995).
Occorre aggiungere - per il caso che ci occupa - che a differenza dell'adozione dei minori, disciplinata dalla l. n. 184/1983, l'adozione di persone maggiori di età, regolata dall'art. 291 ss. c.c., non implica necessariamente l'instaurarsi o il permanere della convivenza familiare, non determina la soggezione alla potestà dei genitori adottivi, né impone all'adottante l'obbligo di mantenere, istruire ed educare l'adottato;inoltre, l'adozione di persone maggiori di età è essenzialmente determinata dal consenso dell'adottante e dell'adottando, giacché il controllo del Tribunale verte sui requisiti che legittimano l'adozione, essendo rimesso al giudice il ristretto potere di valutare se l'adozione
“conviene” all'adottando (art. 312 c.c.), senza alcun discrezionale apprezzamento dell'interesse della persona dell'adottando e senza gli incisivi controlli previsti per l'adozione di minori (C Cost.
15.3.1993, n. 89).
Venendo, quindi, all'esame della fattispecie concreta posta al vaglio di questo Tribunale, è emerso inconfutabilmente che l'adottanda convive con la madre e con il coniuge ricorrente Parte_1
sin dal 2014 (e non dal 2009, a differenza di quanto indicato nel ricorso), circostanza confermata anche dal padre , il quale ha dichiarato di andarla a prendere (cfr. verbale di udienza «ho CP_3
avuto rapporti negativi con quando andavo a prendere lui mi guardava con sguardo Pt_1 CP_1
di sfida, mi sentivo sfottuto»).
La stessa ha specificato le sue intenzioni, rappresentando «il rapporto con è quello di un Pt_1 rapporto padre/figlia, lui c'è sempre stato;i miei genitori si sono separati mi sembra nel 2008, avevo otto anni, loro si sono messi insieme nel 2014 ma già si conoscevano da quando erano piccoli, l'8 maggio 2020 si sono sposati;è affettuosissimo, sin dalla prima volta in cui ci siam visti, ha Pt_1
sempre avuto un debole per me;nel 2015 io e mia madre siamo andati nella prima casa, quando mamma si è separata dopo essere stati dalla nonna, poi è iniziata la convivenza con ma non Pt_1
ricordo la data, ma già da un anno dopo la separazione dei miei genitori lo vedevo perché lui stava con mamma che gradualmente ce lo ha fatto conoscere;mio fratello vive con il mio padre Per_1 biologico e non ho rapporti con lui, c'è stata una lite fra e Pasqua le;ha litigato con Per_1 Per_1
mia madre perché voleva partire per Milano e voleva dei soldi, voleva dividerli e lo Pt_1 Per_1
ha picchiato;abbiamo fatto pace per il matrimonio di mamma e nel 2020, ma dopo ci Pt_1 siamo allontanati e non ci siamo più sentiti da allora;… non ho un rapporto con , e quando c'è CP_3
pagina 7 di 10 stato era solo per quieto vivere ma avevo ansie;ci vedevamo quando mi scriveva o mamma mi spronava ad andare per stare tranquilli;lui mi portava al parco o al centro commerciale;io lo facevo per l'ansia, anche per il suo lavoro perché si guardava sempre intorno e mi metteva ansia, lui è una guardia giurata;lui fino ad un anno e mezzo fa mi diceva che poteva fare qualcosa a mamma e
non alle persone ma ai loro beni, almeno alle macchine;…;io non voglio fare del male a Pt_1 papà ma solo stare in pace con mamma e all'inizio corrispondeva il mantenimento CP_3 Pt_1
ma non sempre ed i soldi li dava con i vagli, dopo l'accordo di 400 euro è successo che circa tre anni fa per un prestito non poteva più erogarlo, ma già non lo faceva in quanto mamma e firmarono CP_3 un accordo dove lei si occupava di me e lui di …a me non interesse del supporto economico Per_1 ma di quello di emotivo che mi ha sempre dato, c'era alla prima comunione, all'esame di Pt_1 terza media, diploma ed iscrizione all'università, anche ai diciotto anni;papà è venuto solo in chiesa alla comunione in queste occasioni”» (cfr. verbale di udienza).
Analoga rappresentazione è stata offerta dal ricorrente, il quale, sentito dal giudice alla predetta udienza, ha riferito «convivo con , nata il 22.06.2001, dal 2014 insieme alla madre, mia CP_1
moglie;i rapporti della ragazza con il padre sono problematici, sin da piccola è stata minacciata dal padre e ha avuto anche altri problemi con lui;quando doveva andare con il padre biologico aveva delle paure, sin da quando era piccolina, anche prima di iniziare a convivere in quanto ero già fidanzato con la madre;dopo il divorzio di sua madre ci siamo messi insieme, e ci siamo fidanzati anche prima, dal 2014 conviviamo;mia moglie ha divorziato nel 2009 mi sembra;la bambina mi ha sempre riferito che quando incontrava il padre non si sentiva a suo agio e che lui le diceva cose strane, episodi strani;raccontava che lui le diceva che dopo il divorzio con la madre lui si sarebbe suicidato e avrebbe fatto del male anche a lei;la ragazza per non far arrabbiare il padre dal 2014 in poi ha continuato a vedere il papà fino a due o tre anni fa;in quelle occasioni uscivano per esempio una volta ogni settimana o quindici giorni;lui veniva con la macchina la prendeva e la portava al parco o al paese, e io non ho mai creato problemi, anche perché lei temeva che se si rifiutava il padre poteva farmi qualcosa di male;preciso che tuttora ha paura;…noi viviamo in tre;sono stato commerciante per trentatré anni poi per ragioni di salute adesso sono pensionato e percepisco 945 euro, ho anche entrate ulteriori per cui non mi manca niente, ho tre case e dei cugini dall' che mi aiutano Org_1
economicamente;è diplomata in ragioneria, ha fatto un corso OSS, ed ora si è iscritta CP_1 all'università in infermieristica a Catanzaro;non ho figli naturali»
Sussiste, quindi, la prova di un rapporto amorevole ed un legame saldo tra l'adottante e l'adottanda, giustificato da numerosi anni di convivenza (dal 2014 ad oggi), ove la stessa ha vissuto, prima della maggiore età, all'interno del nuovo nucleo familiare costituito dalla madre e dal ricorrente, siglato
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successivamente con il matrimonio nel 2020;rapporto confermato proprio dalla madre CP_4
ascoltata dal giudice.
[...]
Procedendo quindi, alla valutazione «estrinseca» in ordine alla giustificazione dell'assenza negato dal padre di alla sua adozione, va ribadito - come da citata giurisprudenza - che, tenuto CP_1 conto degli effetti dell'adozione di persone maggiori di età e della permanenza del «doppio status», le sue preoccupazioni da padre non possono ritenersi apprezzabili e prevalenti a confronto con
l'interesse della figlia di conseguire anche lo status di adottata del ricorrente.
Questi, all'udienza in cui è stato ascoltato, ha riferito «il rapporto con mia figlia è stato sempre Part bellissimo, io l'accompagnavo al corso e al mare;mi sono divorziato con la madre circa quindici anni fa, ho due figli e che vive con me dopo che la madre tre anni fa l'ha CP_1 Per_1
cacciato di casa, il compagno gli ha alzato le mani e quindi è venuto a casa mia, ma già non andavano d'accordo e quindi la maggior parte del tempo stava da me, anche veniva;dopo il CP_1
divorzio il nostro rapporto era sereno, la prendevo e uscivamo, mangiavamo insieme, anche le festività anche con questa situazione almeno fino a tre/ quattro mesi fa;improvvisamente si Per_1
è allontanata non mi risponde e mi è arrivato l'atto del giudizio;faccio la guardia giurata e guadagno 1200/1300 euro, ho sempre pagato il mantenimento ma poi ci siamo accordati con la madre che io mantengo direttamente e lei direttamente;ho avuto rapporti negativi Per_1 CP_1
con quando andavo a prendere lui mi guardava con sguardo di sfida, mi sentivo Pt_1 CP_1
sfottuto;io prima corrispondevo 225 euro per figlio, gli facevo un vaglia, ma dopo facevo direttamente pagamenti del mantenimento sulla PostePay del sig. anche per più di un anno Pt_1
su richiesta di ;dopo il taglio del rapporto, quattro mesi fa, non ho più rivisto fino ad CP_1 CP_1
oggi, che non mi ha rivolto la parola, non ho parlato io perché non so la reazione di chi gli è accanto;non sono d'accordo all'adozione, non so il perché di questa richiesta, non so se gli dicono delle bugie per cui nego il mio consenso alla richiesta di adozione;non capisco la nostra rottura, non
è successo niente;l'accordo del mantenimento risale a tre anni fa, da quando vive con me;Per_1 quindi, i soldi che ho dato a sono di un anno prima dell'accordo;anche dopo l'accordo ho Pt_1
corrisposto delle volte il mantenimento ma la mamma mi ha chiesto di non farlo più;tutte le volte che uscivamo non le ho fatto mancare niente;non sono andato al suo diciottesimo compleanno per l'astio che sua madre e il marito hanno nei mie i confronti, dopo siamo andati io e a CP_1 Per_1
festeggiare tra noi;gli altri compleanni io e lei da soli andavamo a festeggiare mangiando fuori;preciso e ripeto che fino a tre/quattro mesi fa i rapporti con mia figlia erano regolari e si sono interrotti improvvisamente».
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O, è stato già ribadito, infatti, che con l'adozione in esame l'adottato non perde i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, per cui il diniego - che appare supportato solamente dallo stupore del circa l'improvvisa rottura del rapporto affettivo con la minore circa quattro mesi prima CP_1 dell'audizione - non costituisce valida giustificazione idonea a prevalere sulla volontà della figlia, che, al più, acquisterebbe un ulteriore status, mantenendo diritti e doveri con il padre biologico.
Tale aspetto, che conferma il consenso espresso tra e , non è inficiato dai Parte_1 CP_1 narrati attriti di quest'ultima con il padre, i quali, con ogni evidenza, scaturiscono dalla crisi coniugale, per cui il dissenso si pone in contrasto con l'interesse della figlia . CP_1
In definitiva, da quanto accertato, l'adozione conviene all'adottanda, rappresentando l'adottante un importante punto di riferimento per la stessa, con la conseguenza che appare opportuno e conveniente dare rilievo giuridico ad una situazione di fatto ormai consolidata nel tempo.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto e può farsi luogo all'adozione.
Deve, altresì, disporsi che il cognome dell'adottante, sia anteposto al cognome dell'adottata, Pt_1 stante l'accordo tra le parti (Corte Cost. n. 135 del 4/7/2023).
In ragione della natura e dell'esito della controversia, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.