Trib. Genova, sentenza 16/10/2024, n. 2666

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Genova, sentenza 16/10/2024, n. 2666
Giurisdizione : Trib. Genova
Numero : 2666
Data del deposito : 16 ottobre 2024

Testo completo

N. 8850 /2023 R.G.TRIB. GUESSOUM ABDELKRIM / Controparte_1
TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE XI CIVILE Verbale di udienza di discussione (artt. 281-sexies c.p.c)
All'udienza del 16/10/2024 davanti al giudice designato dott. O C è comparsa:
- per parte attrice l'Avv.ta A O, in sostituzione dell'Avv. M T, la quale così conclude: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e conclusione accogliere il presente ricorso e, per l'effetto: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente già riconosciuto apolide a beneficiare di permesso di soggiorno per motivi di apolidia della durata di anni 5 e per l'effetto annullare o disapplicare o comunque privare di effetti il permesso di soggiorno numero soggiorno con validità di anni due dal 12/12/2022 al Numero_1
12/12/2024 rilasciato dalla Questura di Imperia. Condannare la di Imperia e per essa il alla rifusione delle spese di lite oltre CP_2 Controparte_3 rimborso forfetario ex art. 2 DM n. 55/2014, e C.P.A. come per legge e successive occorrende”.
- Nessuno compare per il , già costituito. Controparte_1
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio ed all'esito pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano il Tribunale di Genova
in composizione monocratica, in persona del dott. O C, all'udienza del
16/10/2024 , ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., mediante lettura in aula, la seguente S E N T E N Z A nel procedimento indicato in epigrafe, proposto da
GUESSOUM ABDELKRIM nato in ALGERIA il 02/04/1969, C.F. , C.F._1 elettivamente domiciliato in Sanremo, via XX Settembre n. 3 presso lo studio dell'Avv. Mario
Taddei, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato, di cui vi è copia nella busta telematica allegata al ricorso introduttivo.
RICORRENTE nei confronti di
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_4 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, in Genova, Viale Brigate Partigiane 2, è domiciliato ex lege.
1 RESISTENTE avente ad oggetto: ricorso ex art. 281–decies c.p.c. – status di apolide
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. il sig. Guessoum Abdelkrim, nato in Algeria, ma già dichiarato apolide (con decreto del Tribunale di Forlì del 8/7/2025), ha chiesto l'annullamento del permesso di soggiorno con validità dal 12/12/2022 al 12/12/2024, Numero_1 rilasciato dalla Questura di Imperia per motivi di apolidia e materialmente consegnato all'interessato in data 6 settembre 2023. Ha chiesto, contestualmente, l'accertamento del diritto al rilascio di titolo di soggiorno per apolidia della durata di 5 anni. In ricorso si precisa che il ricorrente che vive nella Provincia di Imperia da alcuni anni, proveniente da quella di Forlì, ed ha sempre rinnovato alla scadenza il proprio permesso di soggiorno chiedendo alla Questura di Imperia - competente per territorio – il rilascio di un permesso di soggiorno di anni 5, come ritiene dovuto per il titolo della richiesta, ossia per apolidia. A sostegno della domanda riporta la normativa in materia di apolidia e di protezione internazionale e, in estrema sintesi, afferma che la posizione giuridica dell'apolide deve essere equiparata in tutto a quella del rifugiato, con conseguente diritto al permesso di soggiorno della durata di 5 anni.
2. Si è costituito il , chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, Controparte_1
o, in subordine il suo rigetto. Ha osservato, in diritto, che, ottenuto il riconoscimento dello status di apolide, la condizione della persona nello Stato in cui risiede è assimilata per alcuni aspetti a quella del cittadino italiano, per altri ad uno straniero extracomunitario regolarmente soggiornante. L'art. 23 della Convenzione di New York accorda agli apolidi regolarmente residenti sul territorio dello Stato lo stesso trattamento in materia di assistenza che viene riconosciuto ai cittadini italiani (assistenza sanitaria, prestazioni sociali e previdenziali, obblighi scolastici, ecc.). Per altri versi la condizione dell'apolide riconosciuto è assimilabile a quella dello straniero extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia: gli verrà, infatti, rilasciato un permesso di soggiorno per apolidia (di durata biennale) che consente di svolgere attività lavorativa e dà diritto al ricongiungimento familiare secondo le norme del testo unico in materia di immigrazione, un documento di identità e un titolo di viaggio per apolidi che consente di circolare al di fuori del territorio dello Stato. Trascorsi cinque anni di residenza legale sul territorio italiano, potrà richiedere la cittadinanza italiana (e questo mai è stato fatto da parte del ricorrente).
Ha precisato, quindi, che ai fini pubblicistici il trattamento dell'apolide viene generalmente allineato a quello dello straniero e che tale duplicità di trattamento ha comportato, in passato, dubbi circa il trattamento da riservare agli apolidi in materia di soggiorno sul T.N., assimilandolo, erroneamente, a quello previsto per i rifugiati (determinando in tal modo il rilascio di permessi di soggiorno di durata quinquennale). La Circolare del Ministero Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale Immigrazione e della polizia delle frontiere Prot. n. 400/C/2006/401948/P/14.201 del 7 dicembre 2006 (prod. nr. 3) ha stabilito, tra l'altro, che la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per "status di apolide riconosciuto", rientra tra quelle che devono essere necessariamente presentate presso gli uffici postali. Tale procedura determina il rilascio di un permesso di soggiorno di tipo elettronico, la cui durata non può essere superiore a due anni. Anche volendo
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