Trib. Roma, sentenza 21/06/2024, n. 10630
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Testo completo
N. R.G. 58770/2023
-TRIBUNALE DI ROMA-
-SEZIONE II CIVILE -
Successivamente all'udienza cartolare del 20.06.2024 nella causa tra RT
ANGELONI e nella qualità di titolare della ditta individuate ANGELONI RT
D.I.",e la parte convenuta MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,
DIPARTIMENTO DEL TESORO, DIREZIONE V tempestivamente costituita, sono comparsi i rispettivi difensori tramite il deposito di note di udienza ex art 127 ter c.p.c..
Il Tribunale lette le conclusioni che venivano rassegnate come negli atti difensivi e visto l'art 281
III sexies c.p.c trattiene la causa a sentenza contestuale con emissione del dispositivo di sentenza e annessi motivi della decisione.
In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: opposizione a decreto sanzionatorio n. n. 403282/A
Conclusioni per parte attrice: “Voglia il Tribunale adito –in accoglimento del presente ricorso - annullare il decreto sanzionatorio n. 403282/A in quanto: in via preliminare, le prestazioni professionali rese dall'avv. BE EL non rientravano tra quelle previste dall'art. 3, co. IV, lett. c) del d. lgs. n. 231/2007 in ordine alle quali sono previsti gli obblighi antiriciclaggio;
nel merito, il comportamento del verbalizzato è stato in linea con le previsioni di legge in quanto, da un lato, l'adeguata verifica è stata assolta acquisendo dichiarazioni dei soggetti esecutori (art. 19, co. I, lett. a) del d. lgs. n. 231/2007) e, dall'altro, non si è resa necessaria la verifica dell'identità dei clienti, degli esecutori e dei titolari effettivi atteso che "il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione" è richiesto "laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze" (art. 19, co. I, lett. b) del
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d. lgs. n. 231/2007), elementi non riscontabili nei fascicoli esaminati. Peraltro, la bontà dell'operato del sottoscritto risulta comprovata, a posteriori, dallo stesso Organo verbalizzante, il quale ha riferito che il professionista ha correttamente individuato e identificato i clienti, i soggetti esecutori ed i titolari effettivi. In via subordinata, qualora fossero disattese le richieste principali di cui ai
-TRIBUNALE DI ROMA-
-SEZIONE II CIVILE -
Successivamente all'udienza cartolare del 20.06.2024 nella causa tra RT
ANGELONI e nella qualità di titolare della ditta individuate ANGELONI RT
D.I.",e la parte convenuta MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,
DIPARTIMENTO DEL TESORO, DIREZIONE V tempestivamente costituita, sono comparsi i rispettivi difensori tramite il deposito di note di udienza ex art 127 ter c.p.c..
Il Tribunale lette le conclusioni che venivano rassegnate come negli atti difensivi e visto l'art 281
III sexies c.p.c trattiene la causa a sentenza contestuale con emissione del dispositivo di sentenza e annessi motivi della decisione.
In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: opposizione a decreto sanzionatorio n. n. 403282/A
Conclusioni per parte attrice: “Voglia il Tribunale adito –in accoglimento del presente ricorso - annullare il decreto sanzionatorio n. 403282/A in quanto: in via preliminare, le prestazioni professionali rese dall'avv. BE EL non rientravano tra quelle previste dall'art. 3, co. IV, lett. c) del d. lgs. n. 231/2007 in ordine alle quali sono previsti gli obblighi antiriciclaggio;
nel merito, il comportamento del verbalizzato è stato in linea con le previsioni di legge in quanto, da un lato, l'adeguata verifica è stata assolta acquisendo dichiarazioni dei soggetti esecutori (art. 19, co. I, lett. a) del d. lgs. n. 231/2007) e, dall'altro, non si è resa necessaria la verifica dell'identità dei clienti, degli esecutori e dei titolari effettivi atteso che "il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione" è richiesto "laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze" (art. 19, co. I, lett. b) del
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d. lgs. n. 231/2007), elementi non riscontabili nei fascicoli esaminati. Peraltro, la bontà dell'operato del sottoscritto risulta comprovata, a posteriori, dallo stesso Organo verbalizzante, il quale ha riferito che il professionista ha correttamente individuato e identificato i clienti, i soggetti esecutori ed i titolari effettivi. In via subordinata, qualora fossero disattese le richieste principali di cui ai
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