Trib. Trento, sentenza 23/08/2024, n. 808

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trento, sentenza 23/08/2024, n. 808
Giurisdizione : Trib. Trento
Numero : 808
Data del deposito : 23 agosto 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRENTO SEZIONE CIVILE N. 1518/2021 R.G. Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa R F Presidente dott. B S Giudice dott. M R Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1518/2021 R.G. promossa da:
(c.f. , con l'avv. D'ARPINO SIMONA, Parte_1 C.F._1
ricorrente, contro
(c.f. , con l'avv. TARGA ROMINA, CP_1 C.F._2
resistente,
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
terzo intervenuto, in punto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI Conclusioni del ricorrente:


1. pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1

con addebito a quest'ultimo per violazione degli obblighi CP_1 nascenti dal matrimonio, per i motivi esposti negli scritti difensivi e per tutti quelli che dovessero emergere nel corso del giudizio;

2. affidare i figli minori e in via esclusiva alla Per_1 Per_2 Per_3 ricorrente, previo accertamento che l'affidamento condiviso per quanto esposto e per eventuali ulteriori motivi dovessero emergere nel corso del procedimento, è contrario all'interesse dei minori.



3. assegnare l'intera casa familiare (e relative pertinenze) sita in

Pinzolo, via Collini Borciol n. 8/A, tavolarmente identificata dalla p.e.d.
1981 in P.T. 1979 C.C. Pinzolo, alla signora quale Parte_1 affidataria esclusiva dei figli minori;



4. condannare il convenuto a pagare alla moglie anticipatamente, entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo di euro 300,00, o la diversa somma che risulterà di giustizia, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente a
pagina 1 di 9 lui noto, a titolo di concorso al suo mantenimento, e ciò a far data dal deposito del ricorso;
somme da rivalutare annualmente secondo gli indici

Istat;



5. porre a carico del signor un contributo al mantenimento dei CP_1 figli minori di euro 1.200,00 mensili (euro 400 cadauno), o la diversa somma che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione Istat, da versare in via anticipata entro il 5 di ogni mese sul conto corrente della signora

a lui noto, e ciò a far data dal deposito del ricorso;
spese Parte_1 straordinarie scolastiche, mediche, sportive, per viaggi studio all'estero per i figli a carico del padre al 100%.



6. Spese, diritti, onorari del giudizio rifusi.

Con condanna avversaria alla rifusione delle spese di lite liquidate secondo i parametri di cui al decreto Ministero Giustizia 9.3.2018 n. 37, aumentati del 30% ex art. 1 comma 2 lett. “b”, attesa la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e la ricerca testuale dei documenti allegati.
Conclusioni del resistente:
- Pronunciare la separazione dei coniugi e CP_1 Parte_1 respingendosi la richiesta della moglie di addebito al marito poiché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa.
- Assegnare alla moglie l'abitazione familiare sita in Pinzolo (TN), via
Collini Borciol n°8/A con riferimento alla sola porzione materiale identificata tavolarmente dal solo subalterno 1.
La signora starà nell'abitazione con i figli minori sino Parte_1 alla completa indipendenza economica di tutti.
- Disporsi l'obbligo della signora di provvedere alla voltura a Pt_1 proprio nome delle utenze domestiche relative all'abitazione familiare.
- Porre a carico del signor un assegno mensile a titolo di CP_1 contributo nel mantenimento dei figli minori nella misura complessiva di €
750,00 (pari ad € 250,00 per ciascun figlio), somma che sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre spese straordinarie al 50% da identificarsi secondo il protocollo del CNF e da concordarsi tra le parti laddove d'importo superiore ad euro 150,00 per capitolo di spesa.
- Rigettarsi la domanda di contributo nel mantenimento della moglie Pt_1
per le ragioni esposte in narrativa.
[...]
- Disporsi la ripresa delle frequentazioni tra il padre ed i figli secondo le modalità e i tempi che il Tribunale riterrà più opportune all'esito di adeguato monitoraggio delle condizioni psico – fisiche dei minori.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso di data 28 maggio 2021 la signora premesso di Parte_1 aver contratto con matrimonio civile in Pinzolo in data CP_1 27.09.2003, dal quale nascevano i figli e oggi, Per_1 Per_2 Per_3
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rispettivamente, di anni 18, 15 e 13, adiva l'intestato tribunale chiedendo:
- che fosse pronunciata la separazione personale dal coniuge, con addebito della stessa a quest'ultimo per violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio in conseguenza delle gravi violenze fisiche e psicologiche perpetrate dall'uomo in danno suo e dei figli minori;

- l'affidamento dei figli minori , e in via esclusiva;
Per_1 Per_2 Per_3
- l'assegnazione dell'intera casa coniugale, pertinenze incluse;

- la condanna del marito al pagamento in suo favore di euro 300,00 mensili
a titolo di contributo al suo mantenimento, nonché la condanna del padre a versare un contributo per il mantenimento dei figli minori di euro 1.200,00 mensili (euro 400,00 per ciascun figlio), con spese straordinarie a carico del nella misura del 100%. Per_4 Con comparsa di risposta di data 30 settembre 2021 si costituiva in giudizio aderendo alle domande di separazione (escluso CP_1 l'addebito) e di assegnazione alla moglie dell'abitazione familiare e chiedendo, a sua volta:
- che il contributo del padre al mantenimento dei figli fosse fissato in euro 250,00 mensili per ciascun figlio;

- il rigetto della domanda di contributo al mantenimento della moglie;

- la ripresa della frequentazione padre-figli (interrotta, come si dirà infra, dal mese di luglio 2020, a seguito dell'applicazione al CP_1 della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli nell'ambito del procedimento penale n. 2601/20-21 RGNR Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Trento, poi esitato con condanna dell'imputato per maltrattamenti) secondo le modalità e i tempi ritenuti opportuni dal Tribunale.
Sentite le parti all'udienza del 6 ottobre 2021, il Presidente delegato assumeva i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
“1) autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto;

2) affida allo stato i minori esclusivamente alla madre Parte_1 collocandoli presso la stessa;

3) assegna alla madre la casa coniugale;

4) determina il contributo mensile per il mantenimento dei figli minori nella misura di € 1.050,00 (350,00 per ciascun figlio) e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, che verserà CP_1 a entro il giorno 5 di ogni
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