Trib. Chieti, sentenza 05/12/2024, n. 598
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Testo completo
N. R.G. 1828/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Gianluca Falco Presidente estensore dott. Marcello Cozzolino Giudice dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 1828/2021, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Tina Di Parte_1 C.F._1
Girolamo, elettivamente domiciliato come in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Arianna Controparte_1 C.F._2
Campana, elettivamente domiciliata come in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 19 OGGETTO: separazione coniugale.
CONCLUSIONI
Le parti, nelle rispettive note scritte ex art. 127 ter c.p.c., hanno concluso come segue:
Il ricorrente: “[…] Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis 1-dichiarare l'addebito della separazione in capo alla IG.ra per aver tenuto comportamenti contrari ai doveri Controparte_1
matrimoniali nascenti dall'art. 143 c.c.
2-affidare congiuntamente ai coniugi la figlia minore
, con coabitazione presso la madre e con il diritto di visita del padre. Sulle ON
condizioni del diritto di visita, tenuto conto delle problematiche sanitarie del ricorrente e dell'avvenuto trasferimento della figlia in GN ci si rimette al prudente appezzamento del
Tribunale.
3-assegnare alla moglie la casa coniugale sita in Francavilla al Mare alla via Adriatica
n° 130 con tutti gli arredi e suppellettili ivi contenuti;
4- porre a carico del IG. , Parte_1
l'assegno mensile a titolo di mantenimento esclusivamente in favore della figlia minore PE
dell'importo di Euro 400,00 (quattrocento) oltre alla rivalutazione ISTAT;
5-porre a carico
[...]
del IG. il rimborso alla moglie del 50% delle spese mediche e specialistiche non Parte_1
coperte dal Servizio Sanitario Nazionale di cui la figlia dovesse aver bisogno, spese non ricomprese nell'assegno di mantenimento e comunque sempre preventivamente concordate e previa esibizione di fattura e/o ricevuta fiscale.
6- porre le spese del giudizio a carico della IG.ra ”. Controparte_1
La resistente: “[…] - addebitare la separazione personale dei coniugi al marito, atteso le sue violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio, per l'effetto, rigettare la richiesta di addebito formulata dal ricorrente;
- disporre l'affido esclusivo della figlia minore ON
alla madre, comunque concedere il diritto di visita del padre esclusivamente in presenza degli assistenti sociali;
in subordine attribuire il diritto di vista al padre in presenza della sig.ra
[...]
, la quale somministra l'insulina in caso di bisogno della bambina. Si chiede, inoltre di CP_1
tenere nella dovuta considerazione che in data 02.07.2024 è stato condannato Parte_1
per atti sessuali con minore e violenza sessuale (doc. 1), nonché dell'avanzata età e lo stato di salute precario dello stesso e del trasferimento a GN della minore;
- disporre che la minore abiti presso la madre;
- disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Francavilla al mare, via
Naz.le Adriatica Nord n. 130, di proprietà di , con tutti gli arredi contenuti, venga Controparte_1
pagina 2 di 19 assegnata alla resistente;
- porre a carico del sig. la corresponsione della Parte_1 somma mensile pari ad € 600,00, in favore della moglie, a titolo di contributo di mantenimento della figlia , da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, nonché la contribuzione ON
nella misura del 50% da parte di a tutte le spese mediche e spese straordinarie Parte_1
concernenti la propria figlia, come indicato nelle linee guida emanate dal CNF in data 29.11.2017;
- porre a carico di la corresponsione della somma mensile pari ad € 300,00, per il Parte_1
mantenimento di , da rivalutarsi Controparte_1
annualmente secondo gli indici Istat;
- disporre l'obbligo di consenso dei genitori per l'espatrio della minore;
-porre le spese di giudizio a carico di . - con vittoria di spese, Parte_1
competenze ed onorari del presente giudizio. Il sottoscritto difensore chiede, inoltre, che venga modificata l'ordinanza del 17.10.2022 relativamente alla mancata ammissione delle prove testimoniali della parte resistente e reitera pertanto la propria richiesta dei mezzi istruttori non ammessi, in quanto ritenuti necessari ai fini della decisione del presente giudizio. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza suddetta, il sottoscritto difensore chiede che la causa venga trattenuta a decisione e che vengano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. In data 27.1.12 e hanno contratto matrimonio Controparte_1 Parte_1
civile in Francavilla al Mare;
dalla unione coniugale è nata, nel 2014, la loro figlia PE
.
[...]
2. Con ricorso depositato telematicamente in data 10.11.21, ha chiesto Parte_1 all'adito Tribunale che: “1- sia pronunciata la separazione personale dei coniugi, addebitabile alla moglie, tenuto conto del suo comportamento contrario ai doveri del matrimonio per le motivazioni rappresentate in narrativa;
2- sia affidata congiuntamente ai coniugi la figlia minore ON
, con coabitazione presso la madre e con il diritto di visita del padre. Sulle condizioni del diritto
[...]
di visita, tenuto conto delle problematiche sanitarie del ricorrente e dell'avvenuto trasferimento della figlia in località ignota, ci si rimette al prudente appezzamento del Tribunale.
3-sia assegnata alla moglie la casa coniugale sita in Francavilla al Mare alla via Adriatica n° 130 con tutti gli arredi e suppellettili ivi contenuti ovvero, ove la resistente l'avesse abbandonata, assegnarla al ricorrente;
4-
pagina 3 di 19 siano adottati i provvedimenti di legge per le trascrizioni e comunicazioni ai competenti uffici;
5- sia posto a carico del IG. , l'assegno mensile a titolo di mantenimento esclusivamente Parte_1
in favore della figlia minore dell'importo di Euro 400,00 (quattrocento) oltre alla ON
rivalutazione ISTAT;
6- sia posto a carico del IG. il rimborso alla moglie del Parte_1
50% delle spese mediche e specialistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale di cui la figlia dovesse aver bisogno, spese non ricomprese nell'assegno di mantenimento e comunque sempre preventivamente concordate e previa esibizione di fattura e/o ricevuta fiscale.
7- porre le spese del giudizio a carico della IG.ra . Con vittoria di spese, diritti ed onorari”. Controparte_1
A sostegno di tali domande, il ricorrente ha dedotto – in sintesi per quanto d'interesse - che la irreversibile crisi coniugale era stata causata dalla , la quale: aveva intrattenuto una relazione CP_1 extraconiugale con un altro uomo, scoperta dall'esponente nell'ottobre 2018, in occasione di una festa di compleanno in un locale di Ripa Teatina;
si era successivamente disinteressata delle precarie condizioni di salute dell'esponente, colpito in data 22.6.21 da una ischemia cerebrale;
nell'estate del
2021, si era definitivamente allontanata dalla casa coniugale, trasferendosi con la figlia a GN, senza il previo consenso dell'esponente. Ha aggiunto di avere acquistato con denaro proprio ed intestato alla moglie, nel corso della vita matrimoniale, la casa coniugale sita in Francavilla al Mare
(per la cui ristrutturazione aveva sottoscritto un finanziamento di 47.000 euro), un immobile sito in
Rossano (CS) ed una vettura Mercedes al prezzo di €. 120.000,00.
3. - nel costituirsi in giudizio, con comparsa depositata in data 10.12.21 - ha Controparte_1 contestato l'avversa domanda e ha chiesto al Tribunale di: “dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, atteso le sue violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio, per
l'effetto, rigettare la richiesta di addebito formulata dal ricorrente;
- autorizzare i coniugi a vivere separati;
- disporre l'affido esclusivo della figlia minore alla madre, ON
comunque riconoscendo il diritto di visita del padre esclusivamente in presenza degli assistenti sociali;
- disporre che la minore abiti presso la madre;
- disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in
Francavilla al mare, via Naz.le Adriatica Nord n. 130, di proprietà di , con tutti gli Controparte_1
arredi contenuti, venga assegnata alla resistente;
- porre a carico del sig. la Parte_1
corresponsione della somma mensile pari ad € 600,00, in favore della moglie, a titolo di contributo di mantenimento della figlia , da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, ON
nonché la contribuzione nella misura del 50% da parte di a tutte le spese mediche Parte_1
pagina 4 di 19 e spese straordinarie concernenti la propria figlia, come indicato nelle linee guida emanate dal CNF in data 29.11.2017;
- porre a carico di la corresponsione della somma mensile pari Parte_1 ad € 300,00, per il mantenimento di , da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Controparte_1
Istat;
- disporre l'obbligo di consenso dei genitori per l'espatrio della minore - porre le spese di giudizio a carico di . - con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente Parte_1 giudizio”.
A sostegno di tali pretese, la resistente ha dedotto, in sintesi per quanto d'interesse, che: la crisi coniugale era stata determinata dai continui maltrattamenti perpetrati dal ai danni suoi, Pt_1 della loro figlia e delle altre due figlie che l'esponente aveva avuto da un ON
precedente matrimonio, oltre che dalla violenza sessuale che quello aveva consumato nel 2013 a danno di (una delle due figlie avute dall'esponente dal primo matrimonio), Persona_2
violenza che esse avevano denunciato soltanto nel 2021, per la paura delle minacce ricevute dal
, per estorcere loro il silenzio;
l'accusa di tradimento mossale dal marito era falsa;
ella non Pt_1
aveva abbandonato la casa coniugale, ove continuava a dimorare con la figlia, essendosi solo temporaneamente trasferita a GN per una opportunità di lavoro successivamente venuta meno, oltre che per le violenze del marito;
ella
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Gianluca Falco Presidente estensore dott. Marcello Cozzolino Giudice dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 1828/2021, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Tina Di Parte_1 C.F._1
Girolamo, elettivamente domiciliato come in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Arianna Controparte_1 C.F._2
Campana, elettivamente domiciliata come in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 19 OGGETTO: separazione coniugale.
CONCLUSIONI
Le parti, nelle rispettive note scritte ex art. 127 ter c.p.c., hanno concluso come segue:
Il ricorrente: “[…] Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis 1-dichiarare l'addebito della separazione in capo alla IG.ra per aver tenuto comportamenti contrari ai doveri Controparte_1
matrimoniali nascenti dall'art. 143 c.c.
2-affidare congiuntamente ai coniugi la figlia minore
, con coabitazione presso la madre e con il diritto di visita del padre. Sulle ON
condizioni del diritto di visita, tenuto conto delle problematiche sanitarie del ricorrente e dell'avvenuto trasferimento della figlia in GN ci si rimette al prudente appezzamento del
Tribunale.
3-assegnare alla moglie la casa coniugale sita in Francavilla al Mare alla via Adriatica
n° 130 con tutti gli arredi e suppellettili ivi contenuti;
4- porre a carico del IG. , Parte_1
l'assegno mensile a titolo di mantenimento esclusivamente in favore della figlia minore PE
dell'importo di Euro 400,00 (quattrocento) oltre alla rivalutazione ISTAT;
5-porre a carico
[...]
del IG. il rimborso alla moglie del 50% delle spese mediche e specialistiche non Parte_1
coperte dal Servizio Sanitario Nazionale di cui la figlia dovesse aver bisogno, spese non ricomprese nell'assegno di mantenimento e comunque sempre preventivamente concordate e previa esibizione di fattura e/o ricevuta fiscale.
6- porre le spese del giudizio a carico della IG.ra ”. Controparte_1
La resistente: “[…] - addebitare la separazione personale dei coniugi al marito, atteso le sue violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio, per l'effetto, rigettare la richiesta di addebito formulata dal ricorrente;
- disporre l'affido esclusivo della figlia minore ON
alla madre, comunque concedere il diritto di visita del padre esclusivamente in presenza degli assistenti sociali;
in subordine attribuire il diritto di vista al padre in presenza della sig.ra
[...]
, la quale somministra l'insulina in caso di bisogno della bambina. Si chiede, inoltre di CP_1
tenere nella dovuta considerazione che in data 02.07.2024 è stato condannato Parte_1
per atti sessuali con minore e violenza sessuale (doc. 1), nonché dell'avanzata età e lo stato di salute precario dello stesso e del trasferimento a GN della minore;
- disporre che la minore abiti presso la madre;
- disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Francavilla al mare, via
Naz.le Adriatica Nord n. 130, di proprietà di , con tutti gli arredi contenuti, venga Controparte_1
pagina 2 di 19 assegnata alla resistente;
- porre a carico del sig. la corresponsione della Parte_1 somma mensile pari ad € 600,00, in favore della moglie, a titolo di contributo di mantenimento della figlia , da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, nonché la contribuzione ON
nella misura del 50% da parte di a tutte le spese mediche e spese straordinarie Parte_1
concernenti la propria figlia, come indicato nelle linee guida emanate dal CNF in data 29.11.2017;
- porre a carico di la corresponsione della somma mensile pari ad € 300,00, per il Parte_1
mantenimento di , da rivalutarsi Controparte_1
annualmente secondo gli indici Istat;
- disporre l'obbligo di consenso dei genitori per l'espatrio della minore;
-porre le spese di giudizio a carico di . - con vittoria di spese, Parte_1
competenze ed onorari del presente giudizio. Il sottoscritto difensore chiede, inoltre, che venga modificata l'ordinanza del 17.10.2022 relativamente alla mancata ammissione delle prove testimoniali della parte resistente e reitera pertanto la propria richiesta dei mezzi istruttori non ammessi, in quanto ritenuti necessari ai fini della decisione del presente giudizio. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza suddetta, il sottoscritto difensore chiede che la causa venga trattenuta a decisione e che vengano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. In data 27.1.12 e hanno contratto matrimonio Controparte_1 Parte_1
civile in Francavilla al Mare;
dalla unione coniugale è nata, nel 2014, la loro figlia PE
.
[...]
2. Con ricorso depositato telematicamente in data 10.11.21, ha chiesto Parte_1 all'adito Tribunale che: “1- sia pronunciata la separazione personale dei coniugi, addebitabile alla moglie, tenuto conto del suo comportamento contrario ai doveri del matrimonio per le motivazioni rappresentate in narrativa;
2- sia affidata congiuntamente ai coniugi la figlia minore ON
, con coabitazione presso la madre e con il diritto di visita del padre. Sulle condizioni del diritto
[...]
di visita, tenuto conto delle problematiche sanitarie del ricorrente e dell'avvenuto trasferimento della figlia in località ignota, ci si rimette al prudente appezzamento del Tribunale.
3-sia assegnata alla moglie la casa coniugale sita in Francavilla al Mare alla via Adriatica n° 130 con tutti gli arredi e suppellettili ivi contenuti ovvero, ove la resistente l'avesse abbandonata, assegnarla al ricorrente;
4-
pagina 3 di 19 siano adottati i provvedimenti di legge per le trascrizioni e comunicazioni ai competenti uffici;
5- sia posto a carico del IG. , l'assegno mensile a titolo di mantenimento esclusivamente Parte_1
in favore della figlia minore dell'importo di Euro 400,00 (quattrocento) oltre alla ON
rivalutazione ISTAT;
6- sia posto a carico del IG. il rimborso alla moglie del Parte_1
50% delle spese mediche e specialistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale di cui la figlia dovesse aver bisogno, spese non ricomprese nell'assegno di mantenimento e comunque sempre preventivamente concordate e previa esibizione di fattura e/o ricevuta fiscale.
7- porre le spese del giudizio a carico della IG.ra . Con vittoria di spese, diritti ed onorari”. Controparte_1
A sostegno di tali domande, il ricorrente ha dedotto – in sintesi per quanto d'interesse - che la irreversibile crisi coniugale era stata causata dalla , la quale: aveva intrattenuto una relazione CP_1 extraconiugale con un altro uomo, scoperta dall'esponente nell'ottobre 2018, in occasione di una festa di compleanno in un locale di Ripa Teatina;
si era successivamente disinteressata delle precarie condizioni di salute dell'esponente, colpito in data 22.6.21 da una ischemia cerebrale;
nell'estate del
2021, si era definitivamente allontanata dalla casa coniugale, trasferendosi con la figlia a GN, senza il previo consenso dell'esponente. Ha aggiunto di avere acquistato con denaro proprio ed intestato alla moglie, nel corso della vita matrimoniale, la casa coniugale sita in Francavilla al Mare
(per la cui ristrutturazione aveva sottoscritto un finanziamento di 47.000 euro), un immobile sito in
Rossano (CS) ed una vettura Mercedes al prezzo di €. 120.000,00.
3. - nel costituirsi in giudizio, con comparsa depositata in data 10.12.21 - ha Controparte_1 contestato l'avversa domanda e ha chiesto al Tribunale di: “dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, atteso le sue violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio, per
l'effetto, rigettare la richiesta di addebito formulata dal ricorrente;
- autorizzare i coniugi a vivere separati;
- disporre l'affido esclusivo della figlia minore alla madre, ON
comunque riconoscendo il diritto di visita del padre esclusivamente in presenza degli assistenti sociali;
- disporre che la minore abiti presso la madre;
- disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in
Francavilla al mare, via Naz.le Adriatica Nord n. 130, di proprietà di , con tutti gli Controparte_1
arredi contenuti, venga assegnata alla resistente;
- porre a carico del sig. la Parte_1
corresponsione della somma mensile pari ad € 600,00, in favore della moglie, a titolo di contributo di mantenimento della figlia , da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, ON
nonché la contribuzione nella misura del 50% da parte di a tutte le spese mediche Parte_1
pagina 4 di 19 e spese straordinarie concernenti la propria figlia, come indicato nelle linee guida emanate dal CNF in data 29.11.2017;
- porre a carico di la corresponsione della somma mensile pari Parte_1 ad € 300,00, per il mantenimento di , da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Controparte_1
Istat;
- disporre l'obbligo di consenso dei genitori per l'espatrio della minore - porre le spese di giudizio a carico di . - con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente Parte_1 giudizio”.
A sostegno di tali pretese, la resistente ha dedotto, in sintesi per quanto d'interesse, che: la crisi coniugale era stata determinata dai continui maltrattamenti perpetrati dal ai danni suoi, Pt_1 della loro figlia e delle altre due figlie che l'esponente aveva avuto da un ON
precedente matrimonio, oltre che dalla violenza sessuale che quello aveva consumato nel 2013 a danno di (una delle due figlie avute dall'esponente dal primo matrimonio), Persona_2
violenza che esse avevano denunciato soltanto nel 2021, per la paura delle minacce ricevute dal
, per estorcere loro il silenzio;
l'accusa di tradimento mossale dal marito era falsa;
ella non Pt_1
aveva abbandonato la casa coniugale, ove continuava a dimorare con la figlia, essendosi solo temporaneamente trasferita a GN per una opportunità di lavoro successivamente venuta meno, oltre che per le violenze del marito;
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