Trib. Vallo della Lucania, sentenza 24/06/2024, n. 251

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vallo della Lucania, sentenza 24/06/2024, n. 251
Giurisdizione : Trib. Vallo della Lucania
Numero : 251
Data del deposito : 24 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro e della previdenza di Vallo della Lucania - dott. Giovanni Saporiti ha pronunciato, all'udienza del 27.10.2023, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 1386/2020 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”, e vertente
TRA
ON AR, nato a [...] il [...], residente in Laureana Cilento (SA), alla C.da
San Biagio, n. 14/3, C.F.: [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Claudio Mastrogiovanni del Foro di Vallo della Lucania;

RICORRENTE
E
IN – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.: 80078750587, con sede centrale in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato
e difeso dall'Avv. Vincenza Marina Marinelli giusta procura generale alle liti per TA AO NI di
Roma del 21.7.015, rep. 80974;

RESISTENTE
FATTO E DIRITTO

1.0 Con ricorso iscritto a ruolo il 21.12.2020 EL OS esponeva di avere presentato all'IN, in data 16.012.2019, la < era titolare la madre, sig.ra IG AV, deceduta in data 19.08.2019, in quanto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13, sub articolo 2, della Legge n. 218/1952, come modificato dall'art. 22 della legge
93/1965, ossia per essere totalmente inabile al lavoro e per essere a carico del genitore al momento del decesso di questi>>;
che detta domanda era stata rigettata (come da comunicazione del 05.02.2020) in quanto l'Ente non lo aveva <>;
che il successivo ricorso amministrativo doveva ritenersi respinto, essendo decorsi inutilmente i termini di legge dalla ricezione di esso da parte del Comitato Provinciale I.N.P.S.;
che ad ogni modo il suddetto provvedimento di rigetto era “infondato” in quanto esso EL era, alla data della morte della madre, già <


un complesso patologico che aveva determinato il suo stato di assoluta e permanente inabilità lavorativa al 100%>>;
che peraltro, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, non era
< adeguato profitto”, come>> aveva <>;
che esso istante, al momento del decesso del genitore, era a carico di quest'ultimo.
Ciò premesso, il EL chiedeva che questo Tribunale (in funzione di giudice del lavoro): 1) dichiarasse esso ricorrente a far data dal decesso del familiare IG AV>> (verificatosi in data 19.08.2019) o dall'epoca precedente che fosse risultata in corso di causa;
2) dichiarasse l'obbligo dell'I.N.P.S. alla corresponsione, in suo favore, della pensione di reversibilità, da liquidarsi come per legge in uno agli interessi legali, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso della de cuius;
3) conseguentemente, condannasse l'I.N.P.S. al pagamento, in suo favore, della pensione di reversibilità, compresi i ratei scaduti di tali benefici, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'indicato decesso e fino a quella dell'effettivo adempimento, oltre agli interessi legali. Il tutto con il favore delle spese.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l'Inps, il quale contrastava la domanda.
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, non senza evidenziare che all'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.

2.0 La prestazione previdenziale invocata nel presente giudizio consiste nella cd. pensione ai superstiti.
In tale forma di tutela previdenziale, l'evento protetto è la morte, cioè un fatto naturale dal quale la legge presume derivi una situazione di bisogno per i familiari superstiti, i quali, quindi, sono i soggetti protetti ed hanno diritto iure proprio alla pensione, purché siano a carico del lavoratore o del pensionato al momento del decesso.
A seconda che il lavoratore deceduto sia pensionato o meno, la pensione ai superstiti assume caratteristiche e denominazioni diverse.
Se il deceduto era titolare di pensione di vecchiaia, anzianità o inabilità, ai familiari superstiti spetta la pensione di reversibilità.
I familiari beneficiari della pensione ai superstiti sono il coniuge, i figli,
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi