Trib. Cagliari, sentenza 16/12/2024, n. 1606

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cagliari, sentenza 16/12/2024, n. 1606
Giurisdizione : Trib. Cagliari
Numero : 1606
Data del deposito : 16 dicembre 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
nella persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1840/2023 R.G.
Promossa da
ED EG, nato a [...] il [...] (c.f. BND DGI 61S14
F205D), residente nella Repubblica Popolare Cinese e già residente in
Cagliari, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Bucci e Flavia
Bruschi, giusta procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS, elettivamente domiciliato in Cagliari presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente,
rappresentato e difeso dagli avvocati Mariantonietta Piras e Alessandro
Doa, giusta procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione
Convenuto
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 29 maggio 2023 il
signor EG ED ha adito questo Tribunale per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, accertato in
fatto e dichiarato in diritto tutto quanto dedotto, contrariis reiectis, in
accoglimento della domanda proposta:


1. Accertare e dichiarare la illegittimità/inesattezza e/o incompletezza

pagina 1 del calcolo dell'onere previsto per la ricongiunzione ex. L. 29/1979;



2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a che nella

determinazione dell'onere previsto per la ricongiunzione siano calcolati
in detrazione gli interessi ex art. 2 comma II l. n. 29/1979;



3. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, in caso di

accoglimento della domanda subordinata inerente la decorrenza del
calcolo dell'interesse annuo al 4,5 % dalla data di costituzione della posizione assicurativa nell'AGO, al risarcimento del danno ingiusto
cagionato dal ritardo della conclusione del procedimento amministrativo
ex art.

2-bis, comma 1 della L. 241/1990



4. per l'effetto, in via principale, condannare l'Ente Convenuto alla

rideterminazione del suddetto onere di ricongiunzione in base
all'importo risultante dalla differenza tra la riserva matematica
determinata secondo i criteri previsti dalla legge e la somma della
contribuzione trasferita, maggiorata degli interessi maturati dal primo
giorno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i singoli versamenti (2018) e fino al 31 Dicembre dell'anno precedente quello dell'effettivo trasferimento (2022).


5. in subordine, condannare l'Ente Convenuto alla rideterminazione del suddetto onere di ricongiunzione in base all'importo risultante dalla

differenza tra la riserva matematica determinata secondo i criteri
previsti dalla legge e la somma della contribuzione trasferita,
maggiorata degli interessi maturati dal primo giorno dell'anno
successivo a quello di costituzione della posizione assicurativa del
ricorrente (2013) e fino al 31 Dicembre dell'anno precedente quello dell'effettivo trasferimento (2022) e conseguentemente, per il periodo di
colposa inattività (1998-2013) condannare l'Ente convenuto al risarcimento del danno da ritardo quantificato in € 168.133,05 secondo
il criterio indicato in ricorso, o altra somma di giustizia;



6. in estremo subordine, condannare l'Inps alla rideterminazione del

suddetto onere di ricongiunzione in base all'importo risultante dalla
pagina 2 differenza tra la riserva matematica determinata secondo i criteri
previsti dalla legge e la somma della contribuzione trasferita,
maggiorata degli interessi maturati dal primo giorno dell'anno
successivo a quello di costituzione della posizione assicurativa del
ricorrente (2013) e fino al 31 Dicembre dell'anno precedente quello dell'effettivo trasferimento (2022), o per il periodo diverso ritenuto di
giustizia;



7. per l'effetto condannare l'Inps ad adeguare l'importo rateale

dovuto dal ricorrente a titolo di onere e/o a restituire quanto
indebitamente percepito a tale titolo;

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da
distrarsi”.
1.1. A fondamento del ricorso ha esposto in fatto quanto segue.
Ha allegato di aver prestato servizio presso l'Aeronautica Militare dal
3 settembre 1981 al 21 gennaio 1998.
Ha quindi allegato che, in data 20.2.1998, si era iscritto al Fondo Volo
presso l'INPS, in virtù del suo rapporto di lavoro dipendente instaurato
con una società di navigazione aerea (Alitalia Express S.p.A.), e che in
data 20.10.1998 aveva presentato domanda di ricongiunzione nel Fondo
Volo, ex art. 2 L. n. 29/1979, del periodo di servizio militare.
In data 17.12.2012 l'INPS, Direzione Provinciale di Roma, aveva comunicato all'Aeronautica Militare l'importo definitivo del versamento
da effettuarsi per il periodo di servizio del ricorrente sopra indicato.
In data 25.1.2013 il Ministero della Difesa aveva inviava all'INPS di
Roma il decreto di costituzione della posizione assicurativa del
ricorrente, comunicando altresì che le somme erano disponibili presso
l'INPDAP di Roma.
In virtù della L. n. 214/2011, dal 1° gennaio 2012 l'INPDAP era stato soppresso e l'INPS era subentrato in tutti i relativi rapporti attivi e
passivi.
In data 18.1.2022 il ricorrente aveva ricevuto da parte dell'INPS, sede
pagina 3
di Sassari, una raccomandata contenente il provvedimento di
accoglimento della domanda di ricongiunzione ex art. 2 L. n. 29/1979.
In tale provvedimento l'onere di ricongiunzione, determinato dall'INPS facendo riferimento al sistema di calcolo determinato dalle
“norme di cui all'art. 13 della legge 12/08/1962, n. 1338, era stato
specificato in euro 111.118,13 per il pagamento in un'unica soluzione ed
in euro 132.755,56 per il pagamento rateale, senza fornire alcuna
ulteriore specificazione.
In data 27.4.2022 il ricorrente, tramite i suoi legali, aveva inoltrato
ricorso amministrativo avverso il predetto provvedimento, mediante il
quale aveva contestato il conteggio dell'onere di ricongiunzione (per la sua erroneità aritmetica, per l'assoluta carenza dei criteri di sviluppo del calcolo
utilizzati e, comunque, in quanto calcolato in violazione delle norme di legge in
materia), e ne aveva di conseguenza richiesto il ricalcolo secondo i
parametri corretti.
A tale ricorso non era stato fornito alcun riscontro.
Pertanto, al solo fine di non decadere dal beneficio dell'accoglimento
della domanda, dopo aver formalmente contestato l'onere di
ricongiunzione, il ricorrente aveva iniziato il pagamento rateale dello
stesso.
1.2. Svolta tale esposizione dei fatti di causa, il ricorrente ha quindi
richiamato le disposizioni della citata legge n. 29/1979.
Ha sostenuto, in particolare, che al caso di specie fossero applicabili le
sole disposizioni di tale legge, che aveva disciplinato in maniera organica
la materia, in tal modo abrogando tacitamente le disposizioni normative
con essa incompatibili, ed in particolare l'articolo unico della L. n.
332/1958 e gli articoli 124 e 125 del D.P.R. n. 1092/1973.
1.2.1. Ha quindi richiesto, in via principale, che venisse accertato e
dichiarato il proprio diritto al ricalcolo dell'onere di ricongiunzione
secondo i criteri previsti dalla citata legge n. 29/1979, ed in particolare
dall'articolo 2, con conseguente diritto al computo in detrazione
pagina 4
sull'onere di ricongiunzione dell'interesse annuo
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