Trib. Locri, sentenza 02/01/2024, n. 3
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 178/2022
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in persona del Giudice, dott.ssa
RIgrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
SS RI AN nata a [...] il [...]
(c.f. [...]) rappresentata e difesa dall'Avv.to
FRANCESCO SERAFINO, domiciliatario, giusta procura in atti;
- attrice
contro
TELECOM ITALIA S.P.A, in persona del legale rappresentante p.t.
(c.f. 00488410010), rappresentato e difeso dall'Avv.to ROBERTO
BOCCHINI, domiciliatario, giusta procura in atti;
- convenuta -
§§§
OGGETTO: azione negatoria servitutis
Conclusioni: alla udienza del 19.1.2023 la causa veniva riservata in decisione sulle conclusioni delle parti con concessione dei termini di cui all'art. 190, II comma, c.p.c.
FATTO E DI DIRITTO
ON RI NI - premettendo di essere comproprietaria per successione ex lege al proprio padre, ON EL (deceduto in data
23.02.2019) – per la quota di 2/30 di un appezzamento di terreno sito nel comune di Caulonia (identificato al Catasto al foglio 74, p.lla 49) dell'estensione di 2550 mq– ha domandato all'adito Tribunale di accertare
e dichiarare l'inesistenza del diritto di servitù di telefonia in favore di
Telecom Italia s.p.a. e a carico del proprio fondo e, per l'effetto, condannare la detta società alla rimozione dell'impianto installato senza alcuna autorizzazione, vinte le spese.
A fondamento della domanda ha esposto che alcuni anni addietro Telecom
Italia S.p.a. aveva installato e collocato all'interno della sua proprietà, a suo dire, abusivamente e senza alcuna autorizzazione, un impianto di telefonia con appoggio, costituito da un sostegno in resina con tirante in acciaio e una conduttura telefonica aerea di circa 40 mt a servizio di terzi. Ha dedotto che, mentre ai sensi dell'art. 91 del codice delle comunicazioni elettroniche (ex art. 232 d.P.R. n. 156/1973) gli impianti di rete di comunicazione elettronica ad uso pubblico ovvero esercitati dallo Stato, i fili o cavi senza appoggio possono passare anche senza il consenso del proprietario, il successivo art. 92 (ex art. 233, d.P.R. n. 156/1973) richiede il preventivo consenso del proprietario dell'immobile interessato dall'attraversamento nei casi di cavi con l'uso di appoggi, salva
l'attivazione della procedura ablatoria prevista per legge.
I.
2 - Telecom Italia s.p.a. si è costituita in giudizio eccependo la nullità dell'atto di citazione poiché privo della puntuale ed esauriente esposizione dei fatti richiesta dal punto 4 dell'art. 163 c.p.c,, l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione, la carenza di legittimazione attiva e, nel merito, l'infondatezza della domanda per le
2
ragioni meglio esplicate nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.4.2022 a cui si rinvia.
I.3. – Dato atto dell'esperimento della mediazione con esito negativo, concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., la causa è stata istruita con la prova orale e la produzione documentale e alla udienza del
19.1.2023 è stata riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190, II comma, c.p.c..
II. – La domanda è fondata e va accolta. Si passa ad esaminare direttamente il merito della vicenda in base al principio di economia processuale e della ragione più liquida, prescindendo dunque dalla disamina delle eccezioni preliminari sollevate dalla società convenuta premettendo che la domanda, va inquadrata nell'ambito dell'azione negatoria ex art. 949 c.c. L'azione negatoria è un rimedio generale che il proprietario può esercitare per far dichiarare l'inesistenza di eventuali diritti di godimento affermati da altri sulla
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 178/2022
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in persona del Giudice, dott.ssa
RIgrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
SS RI AN nata a [...] il [...]
(c.f. [...]) rappresentata e difesa dall'Avv.to
FRANCESCO SERAFINO, domiciliatario, giusta procura in atti;
- attrice
contro
TELECOM ITALIA S.P.A, in persona del legale rappresentante p.t.
(c.f. 00488410010), rappresentato e difeso dall'Avv.to ROBERTO
BOCCHINI, domiciliatario, giusta procura in atti;
- convenuta -
§§§
OGGETTO: azione negatoria servitutis
Conclusioni: alla udienza del 19.1.2023 la causa veniva riservata in decisione sulle conclusioni delle parti con concessione dei termini di cui all'art. 190, II comma, c.p.c.
FATTO E DI DIRITTO
ON RI NI - premettendo di essere comproprietaria per successione ex lege al proprio padre, ON EL (deceduto in data
23.02.2019) – per la quota di 2/30 di un appezzamento di terreno sito nel comune di Caulonia (identificato al Catasto al foglio 74, p.lla 49) dell'estensione di 2550 mq– ha domandato all'adito Tribunale di accertare
e dichiarare l'inesistenza del diritto di servitù di telefonia in favore di
Telecom Italia s.p.a. e a carico del proprio fondo e, per l'effetto, condannare la detta società alla rimozione dell'impianto installato senza alcuna autorizzazione, vinte le spese.
A fondamento della domanda ha esposto che alcuni anni addietro Telecom
Italia S.p.a. aveva installato e collocato all'interno della sua proprietà, a suo dire, abusivamente e senza alcuna autorizzazione, un impianto di telefonia con appoggio, costituito da un sostegno in resina con tirante in acciaio e una conduttura telefonica aerea di circa 40 mt a servizio di terzi. Ha dedotto che, mentre ai sensi dell'art. 91 del codice delle comunicazioni elettroniche (ex art. 232 d.P.R. n. 156/1973) gli impianti di rete di comunicazione elettronica ad uso pubblico ovvero esercitati dallo Stato, i fili o cavi senza appoggio possono passare anche senza il consenso del proprietario, il successivo art. 92 (ex art. 233, d.P.R. n. 156/1973) richiede il preventivo consenso del proprietario dell'immobile interessato dall'attraversamento nei casi di cavi con l'uso di appoggi, salva
l'attivazione della procedura ablatoria prevista per legge.
I.
2 - Telecom Italia s.p.a. si è costituita in giudizio eccependo la nullità dell'atto di citazione poiché privo della puntuale ed esauriente esposizione dei fatti richiesta dal punto 4 dell'art. 163 c.p.c,, l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione, la carenza di legittimazione attiva e, nel merito, l'infondatezza della domanda per le
2
ragioni meglio esplicate nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.4.2022 a cui si rinvia.
I.3. – Dato atto dell'esperimento della mediazione con esito negativo, concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., la causa è stata istruita con la prova orale e la produzione documentale e alla udienza del
19.1.2023 è stata riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190, II comma, c.p.c..
II. – La domanda è fondata e va accolta. Si passa ad esaminare direttamente il merito della vicenda in base al principio di economia processuale e della ragione più liquida, prescindendo dunque dalla disamina delle eccezioni preliminari sollevate dalla società convenuta premettendo che la domanda, va inquadrata nell'ambito dell'azione negatoria ex art. 949 c.c. L'azione negatoria è un rimedio generale che il proprietario può esercitare per far dichiarare l'inesistenza di eventuali diritti di godimento affermati da altri sulla
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