Trib. Agrigento, sentenza 08/01/2025, n. 15
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Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Gerlando Lo Presti Seminerio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 896/2023 R.G.A.C.
TRA
AN EP NATO A GROTTE IL 02/08/50 rapp. e dif. dall'Avv. Pietro Di Piazza
ATTORE
CONTRO
AN MA AN NATA A GROTTE IL
14/08/60 rapp. e dif. dall'Avv. Fabrizio Caltagirone
CONVENUTA
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 21/02/2023 GI US conveniva in giudizio GI MA NI chiedendone la condanna al rimborso di una parte della somma contenuta in alcuni Buoni Fruttiferi da essi acquistati presso la filiale di Grotte della Poste Italiane
s.p.a. ovvero in subordine al pagamento in suo favore della somma di euro 5.750,00 pari all'importo contenuto nei buoni in argomento a titolo di indebito arricchimento. GI MA NI costituitasi in
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giudizio preliminarmente e nel rito eccepiva
l'improcedibilità della domanda in conseguenza del mancato deposito dell'atto di citazione entro il termine previsto dall'art. 165 c.p.c. e per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita. Nel merito contestava il fondamento delle avverse pretese invocandone il rigetto. Celebrata l'istruzione esclusivamente attraverso produzioni documentali, all'udienza del 07/10/2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa veniva infine posta in decisione previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea merita accoglimento. Piace in primo luogo e nel rito commentare l'eccezione sollevata dalla convenuta di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 165 c.p.c. A tal riguardo giova ricordare come nei procedimenti contenziosi incardinati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, anche nella disciplina antecedente alla modifica dell'art. 16 bis del d.l. n. 179 del 2012, inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2, della l. n. 228 del
2012, introdotta dal d.l. n. 83 del 2015, il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del giudizio, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ove l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore
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di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è integrato il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti. Al riguardo è bene prendere le mosse dal dato normativo di riferimento, ossia dall'art. 165 c.p.c., che, al primo comma, prevede, senza ulteriore specificazione, che la costituzione dell'attore debba avvenire entro dieci giorni dalla notificazione dell'atto di citazione al convenuto previo deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo, del fascicolo di parte contenente l'originale dell'atto di citazione, della procura e dei documenti offerti in comunicazione, mentre, al secondo comma, impone, per il caso di pluralità di convenuti, che l'originale dell'atto di citazione sia inserito nel fascicolo “entro dieci giorni dall'ultima notificazione”. Il problema che sul punto si pone è, essenzialmente, se tale ultima previsione specifichi il termine di costituzione, che, pertanto, inizierebbe a decorrere dall'ultima notificazione, ovvero procrastini soltanto una delle formalità a ciò necessarie, cioè l'inserimento nel fascicolo dell'originale dell'atto di citazione. Ad avviso di questo giudice, la tesi della decorrenza del termine di costituzione dall'ultima notificazione trova il proprio fondamento, oltre che in esigenze pratiche di non poco momento, in solide argomentazioni di carattere esegetico e sistematico, mentre quella restrittiva poggia su una formalistica e tutto sommato labile lettura dell'art. 165, secondo
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comma, c.p.c. Invero, tale disposizione si limita a disciplinare l'ipotesi, peraltro solo eventuale, in cui
l'attore si sia costituito prima della restituzione dell'originale dell'atto di citazione, prevedendo un termine ultimo per il deposito di tale originale: essa, dunque, in buona sostanza “consente” all'attore di costituirsi in cancelleria anche senza depositare
l'originale dell'atto di citazione, ma non gli “impone” affatto di costituirsi entro un termine decorrente dalla prima notificazione, sicché, come sostenuto da autorevole dottrina, appare arbitraria l'operazione di passare da un significato autorizzatorio, cioè volto ad ampliare le facoltà processuali del soggetto, a un significato gravatorio, cioè volto ad imporre un onere. In effetti, già con la sentenza n. 15777 del 2004, la Suprema
Corte ha rilevato che la costituzione in giudizio dell'attore mediante deposito in cancelleria, oltre che della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente, tuttavia, copia dell'atto di citazione, anziché come previsto dall'art. 165 c.p.c. l'originale dello stesso (in quel caso, come in quello di specie, depositato solo una volta scaduto il termine prescritto), costituisce mera irregolarità rispetto alla modalità stabilita dalla legge che non arreca alcuna lesione sostanziale ai diritti della parte convenuta ed è sanata dal successivo deposito dell'originale medesimo. Tale orientamento è stato successivamente ribadito in numerose pronunce della
Suprema Corte Corte, tanto a Sezioni semplici, quanto a
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Sezioni unite, per cui, tanto nel giudizio di primo grado, quanto nel giudizio d'appello, il termine per la costituzione in giudizio dell'attore è di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione e che tale adempimento, ove entro tale termine l'attore non sia ancora rientrato in possesso dell'originale dell'atto notificato, può avvenire depositandone in cancelleria una semplice copia. Di conseguenza, deve ritenersi che
GI US, iscrivendo la causa a ruolo il 6 marzo 2023, abbia rispettato il termine perentorio di dieci giorni prescritto dalla legge. A commento dell'ulteriore doglianza nel rito espressa dalla convenuta ritiene questo Giudice che l'eccezione sollevata da quest'ultima, relativa al mancato esperimento da parte dell'attore, nei suoi confronti, della negoziazione assistita, non meriti accoglimento. Occorre puntualizzare la natura e il contenuto dei rapporti esistenti fra mediazione e negoziazione assistita. In tema, le uniche disposizioni normative vigenti sono quelle di cui all'art. 3 commi uno e cinque del D.L. 132/2014, come modificato dalla l.162/2014, che prevedono l'obbligatorietà del procedimento di negoziazione assistita in relazione alle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, specificandosi che allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a
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qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro (art. 3 comma 1). Prevedendo altresì che "restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di mediazione e conciliazione, comunque denominati (art. 3 comma 5). La norma è stata interpretata, condivisibilmente, come manifestazione di una valutazione del legislatore di opportunità di evitare l'aggravamento conseguente all'imposizione di queste due specifiche condizioni di procedibilità e di dare prevalenza al procedimento di mediazione obbligatoria nelle ipotesi di potenziale cumulo tra la negoziazione assistita e la mediazione, sicché, tutte le volte in cui la controversia sia tanto tra quelle indicate dal D.I. n. 132 del 2014 quanto tra quelle contenute nell'art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. n. 28 del
2010, di talché chi intenda agire in giudizio sarà tenuto a proporre solo la domanda di mediazione, perdendo così la negoziazione il carattere dell'obbligatorietà. E' stato altresì puntualizzato che "con riferimento ad altre procedure obbligatorie di conciliazione, il legislatore del
D.L. n. 132/2014 sceglie di non attribuire maggiore importanza all'una o all'altra, stabilendo che esse convivano. Tale opzione trova la sua ratio nella stessa struttura del procedimento di mediazione, che, prevedendo l'intervento di un soggetto terzo estraneo alle parti in lite e dotato del potere di sottoporre alle parti una proposta conciliativa, risulta maggiormente articolato rispetto a quello di negoziazione assistita e non
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totalmente demandato all'autonomia negoziale delle parti. In un quadro di tal fatta deve ritenersi che
l'esperimento del tentativo di mediazione, in luogo del procedimento di negoziazione assistita ancorché in un'ipotesi non assoggettata a mediazione obbligatoria ex art. 5, D.Lgs. 28/2010 risponda comunque alla ratio della normativa in tema di negoziazione assistita, in quanto tende ad assicurare l'espletamento di un tentativo di definizione stragiudiziale della controversia con modalità più stringenti ed, almeno in ipotesi, efficaci rispetto a quello prescritto dal legislatore. Da quanto fin qui osservato può trarsi un ulteriore principio, vale a dire che la mediazione